1.
I progetti articolati di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono la partecipazione attiva, il coinvolgimento e la valorizzazione dei soggetti che operano sul territorio regionale e di nuovi soggetti interessati allo sviluppo del territorio medesimo nel perseguimento delle finalità della legge e in ogni caso prevedono:
a) l'individuazione di standard minimi di qualità comuni ai soggetti aderenti alla "Strada del Vino e dei Sapori";
b) le azioni di pubblicità e di promozione che si intendono attivare ai fini della valorizzazione dei territori a vocazione vinicola;
c) le modalità per la realizzazione e successiva adesione alla "Strada del Vino e dei Sapori" da parte dei soggetti interessati;
d) le modalità per l'attribuzione o modificazione della denominazione di una "Strada del Vino e dei Sapori";
e) la formazione degli operatori addetti all'accoglienza aderenti alla "Strada del Vino e dei Sapori";
f) l'installazione, lungo i percorsi delle Strade, di apposita segnaletica stradale con la finalità di favorirne un'immagine coordinata unitaria, nel rispetto delle peculiarità plurilinguistiche del territorio regionale;
g) la valorizzazione della rete di "Strade del Vino e dei Sapori" conformemente all'incentivazione della conoscenza delle produzioni tipiche e alle relative tradizioni enogastronomiche.