Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.
CAPO VI
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 33
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le parole <<e televisive>> sono sostitute dalle seguenti: <<, audiovisive e assimilate>>.
2.
In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 21/2006, come modificato dal comma 1, all'unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nella denominazione del capitolo 9198 le parole <<della produzione cinematografica e televisiva>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle produzioni cinematografiche, audiovisive e assimilate>>.

Art. 36
1.
L'articolo 12 della legge regionale 21/2006 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Comitato tecnico)
1. Al Comitato tecnico compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 11, nonché la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 4.
4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.
5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
6. L'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese saranno nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali. Gli oneri derivanti saranno a carico dell'Associazione Fondo per l'Audiovisivo, rientrando tra i compiti previsti al punto a) del comma 4 dell'articolo 11.>>.

2. Il Comitato costituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 21/2006 nella composizione di cui al decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2013, n. 0126/Pres. (Costituzione Comitato tecnico (Fondo regionale per l'audiovisivo)), resta in carica fino alla scadenza prevista nel decreto medesimo.
Art. 38
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione turistica nei territori montani), l'Agenzia regionale Promotur opera per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5, lettere a) e c), anche in qualità di autorità espropriante.
Art. 41
1. Al fine di garantire la piena fruibilità turistica delle strutture ricettive e delle infrastrutture turistiche realizzate, ove rientranti in una delle definizioni date dalla legge regionale 2/2002 e dai relativi regolamenti di attuazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare agli enti pubblici per tale finalità i contributi già concessi agli stessi a valere sull'articolo 161 della legge medesima.
2. La fruibilità turistica delle opere realizzate dagli enti pubblici con i contributi concessi ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 2/2002 può essere conseguita anche mediante gestione delle stesse da parte di terzi e gli enti pubblici sono tenuti a garantirne la destinazione turistica per il periodo corrispondente ai vincoli originariamente fissati e a comunicare annualmente il rispetto di tale finalità alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera cc), L. R. 21/2016