Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

Art. 29

(Compenso dei revisori)

(3)(4)

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, è stabilito il compenso annuo spettante ai revisori, tenuto conto:

a) della tipologia di ente;

b) della classe demografica di appartenenza;

c) di specifici indicatori economico-finanziari;

d) della tipologia di organo, monocratico o collegiale;

e)

( ABROGATA )

(1)(2)

1 bis.

( ABROGATO )

(5)(6)

2. Il compenso di cui al presente articolo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziaria.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 14, lettera a), L. R. 31/2017

Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 14, lettera b), L. R. 31/2017

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 44, L. R. 45/2017

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 42, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 9/2019

Comma 1 bis abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.