Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
Art. 66
 (Norme finanziarie)
3. L'Unione territoriale intercomunale, dal termine di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 26/2014, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti all'attività svolta dal Comune ai sensi del comma 2, lettera a), e il Comune trasferisce all'Unione territoriale intercomunale entro trenta giorni dalla costituzione della stessa la quota di assegnazione regionale non utilizzata.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1830 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo straordinario per l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali".
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 11.226.606,51 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1831 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo straordinario di perequazione dei Comuni".
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
10. Per le finalità di cui all'articolo 16 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sull'unità di bilancio 9.1.2.1153 e sul capitolo 3863 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio annuale per l'anno 2015, con la denominazione: <<Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali>>.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1833 di nuova nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione".
14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 62 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
15. La Regione incentiva con un fondo di 1 milione di euro i percorsi per addivenire alle fusioni tra Comuni.
17. Le proposte di utilizzo di cui al comma 16 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione.
18. II riparto è disposto per il 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione complessiva dei Comuni coinvolti e per il restante 50 per cento in misura proporzionale alla superficie territoriale complessiva; l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso non può essere superiore a 200.000 euro.
19. Il Comune beneficiario, entro il 30 luglio 2017, presenta la documentazione a titolo di rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, specificando le spese sostenute nel 2015, dopo la data di deliberazione dei Consigli di cui al comma 16, e le spese sostenute nel 2016.
21. Per la finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1837 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione <<Incentivi per favorire i percorsi per addivenire alle fusioni tra comuni>>.
22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 62 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 46, relativi alla gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, saranno definiti nell'ambito delle risorse disponibili nel quadro della legge finanziaria regionale a valere sulle risorse attualmente disponibili con riferimento all'unità di bilancio 9.6.1.5038 e al capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Note:
1 Parole sostituite al comma 7 da art. 10, comma 64, L. R. 20/2015
2 Parole sostituite al comma 16 da art. 10, comma 65, L. R. 20/2015
3 Parole sostituite al comma 20 da art. 10, comma 66, L. R. 20/2015
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 8, lettera j), L. R. 33/2015
5 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 8, lettera k), L. R. 33/2015
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 8, lettera l), L. R. 33/2015
7 Parole soppresse al comma 3 da art. 37, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 37, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016
9 Comma 3 bis aggiunto da art. 37, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016
10 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 46, L. R. 14/2016
11 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 9, L. R. 37/2017