Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
Art. 22 bis
2. Il monitoraggio previsto in relazione all'articolo 22 ha, altresì, l'obiettivo di valutare gli effetti complessivi e di impatto in relazione alla spesa di personale degli enti locali sul Sistema integrato.
3. In relazione alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere previste modifiche ai valori soglia, nonché al regime sanzionatorio previsto all'articolo 22 ter.
4. L'ufficio regionale competente definisce con provvedimento gli aspetti operativi connessi all'attività di monitoraggio e approva la relativa modulistica.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2 Comma 1 sostituito da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
3 Comma 5 sostituito da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022