Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 16 bis aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 33/2015
2 Articolo 16 ter aggiunto da art. 2, comma 12, L. R. 33/2015
3 Articolo 50 bis aggiunto da art. 6, comma 8, lettera i), L. R. 33/2015
4 Articolo 27 bis aggiunto da art. 10, comma 9, L. R. 24/2016
5 Articolo 22 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
6 Articolo 22 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7 Capo II del Titolo VI abrogato da art. 35, comma 1, lettera h), L. R. 5/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 56 della L.R. 18/2015.
TITOLO I
 (PRINCIPI GENERALI DELLA FINANZA LOCALE)
Art. 2
 (Principi)
3. Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia si avvalgono anche della leva tributaria per favorire la competitività del territorio e sviluppare il benessere equo e sostenibile delle comunità locali.
4. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, garantisce l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e favorisce la semplificazione delle relazioni istituzionali e quella amministrativa tra gli enti locali, la Regione e lo Stato.
5. L'attuazione della presente legge è realizzata dal sistema integrato Regione-Autonomie locali con metodo trasparente, condiviso e partecipato.
Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 2, L. R. 19/2019
2 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 3, L. R. 19/2019
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 4, L. R. 19/2019
4 Comma 2 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5 Comma 2 quater aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
TITOLO II
 SISTEMA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6
 (Competenze della Regione per la valorizzazione dell'autonomia degli enti locali, della competitività e attrattività dei territori e del benessere equo e sostenibile delle comunità locali)
1. La Regione, in armonia con le previsioni dell'articolo 119 della Costituzione, e in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale e dell'articolo 9 del decreto legislativo 9/1997, disciplina la materia della finanza federale degli enti locali, valorizzando l'autonomia finanziaria degli stessi, nonché garantendo la responsabilizzazione di tutti i livelli di governo, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.
3. La Regione prevede fattispecie di trasferimenti di parte corrente a destinazione vincolata agli enti locali solo nelle ipotesi in cui tali interventi rispondono a interessi primari dell'intera comunità regionale o a obiettivi di riequilibrio territoriale non realizzabili con i meccanismi ordinari.
4. Per favorire e valorizzare la funzionale gestione delle risorse da parte degli enti locali, la Regione individua una serie di strumenti per rilevare le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali a cui può collegare meccanismi premiali o sanzionatori.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 34/2015
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 20, L. R. 37/2017
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 1, L. R. 44/2017
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 44/2017
5 Comma 6 ter aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 44/2017
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 6 bis, stabilita da art. 9, comma 14, L. R. 44/2017
7 Vedi la disciplina transitoria del comma 6 ter, stabilita da art. 9, comma 14, L. R. 44/2017
8 Comma 6 bis abrogato da art. 10, comma 11, L. R. 20/2018 . Vedi quanto previsto dall'art. 10, c. 13, L.R. 20/2018.
9 Comma 6 ter abrogato da art. 10, comma 11, L. R. 20/2018 . Vedi quanto previsto dall'art. 10, c. 13, L.R. 20/2018.
10 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 31/2018
11 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 1, L. R. 9/2020
12 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO II
 LA FINANZA FEDERALE DEGLI ENTI LOCALI
Art. 8
 (La finanza federale degli enti locali. L'autonomia impositiva per la valorizzazione della competitività dei territori)
1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in relazione alle rispettive competenze.
2. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dalla legge in relazione a ciascun tributo.
5 bis. I Comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014, le risorse finanziarie necessarie per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale nonché in base agli accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni territoriali intercomunali a seguito di modifiche territoriali, ovvero quelle organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni, in aggiunta alle risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 24/2016
2 Parole aggiunte al comma 5 bis da art. 9, comma 15, lettera a), L. R. 44/2017
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 9, comma 15, lettera b), L. R. 44/2017
4 Comma 5 bis interpretato da art. 4, comma 23, L. R. 12/2018
Art. 9
 (Le entrate tributarie degli enti locali previste con legge regionale)
1. La Regione definisce con una legge organica le entrate tributarie locali per assicurare l'attuazione del federalismo fiscale e per valorizzare la potenzialità e la competitività delle comunità locali dell'intero sistema regionale.
3. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato e in armonia con il sistema tributario statale, con riferimento alle materie rientranti nella potestà legislativa spettante alla Regione, la legge regionale di cui al comma 1, che istituisce nuovi tributi locali, può consentire agli enti locali, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di modificarne le aliquote, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile e definire, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.
5. Nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, nel caso in cui la Regione fiscalizzi trasferimenti spettanti agli enti locali, sostituendoli con compartecipazioni e addizionali su tributi regionali o tributi propri istituiti con legge regionale, le eventuali variazioni negative di gettito prodotte sono a carico dell'ente locale e non possono essere compensate da specifiche assegnazioni integrative regionali.
Art. 10
1. La legge regionale organica di cui all'articolo 9, nell'ambito dei tributi propri, individua anche le imposte locali di carattere speciale, il cui gettito è vincolato al finanziamento di specifici interventi.
2. Fino alla disciplina regionale di cui all'articolo 9 trovano applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e le disposizioni del presente articolo sull'imposta di soggiorno.
6. Il gettito dell'imposta, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, è destinato dai Comuni al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio di riferimento. Se il gettito è superiore a 50.000 euro annui esso finanzia, con le modalità stabilite dall'intesa raggiunta da ciascun Comune con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e con PromoTurismoFVG, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.
7. Con regolamento regionale, da adottare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali, è dettata la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui ai commi 3 e 4, anche con particolare riferimento agli indirizzi sulla destinazione del gettito ai sensi del comma 6.
8. In conformità con quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 7 i Comuni, con proprio regolamento, da adottare nella ambito della potestà regolamentare prevista dall' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive. Con il medesimo regolamento gli enti suddetti possono disporre ulteriori modalità applicative del tributo, prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie, o per strutture ricettive per aree o per determinati periodi di tempo.
8 bis. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva o del soggetto gestore degli alloggi di cui all'articolo 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, in applicazione di quanto previso dall'articolo 4, comma 1 ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 14, comma 2, L. R. 20/2015
2 Comma 3 sostituito da art. 14, comma 3, L. R. 20/2015
3 Articolo sostituito da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 94, comma 3, L. R. 21/2016
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 13, L. R. 44/2017
6 Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 14, L. R. 44/2017
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 12/2018
8 Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 20, lettera a), L. R. 13/2019
9 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 20, lettera b), L. R. 13/2019
10 Comma 6 bis aggiunto da art. 10, comma 20, lettera c), L. R. 13/2019
11 Parole soppresse al comma 8 da art. 10, comma 20, lettera d), L. R. 13/2019
12 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 1, L. R. 9/2020
13 Comma 8 bis aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 6/2021
14 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 25, L. R. 16/2021
CAPO III
 IL SISTEMA DEI TRASFERIMENTI REGIONALI AGLI ENTI LOCALI
Art. 13
 (Risorse finanziarie a favore degli enti locali)
2. L'ammontare della quota annuale spettante agli enti locali, ai sensi del comma 1, non può essere inferiore al 13,21 per cento delle entrate regionali derivanti da compartecipazione ai tributi erariali, preventivate nella legge finanziaria regionale dell'anno precedente al triennio da finanziarie al netto delle entrate destinate alle misure di concorso alla finanza pubblica e di quelle relative alla contabilizzazione dei rimborsi in conto fiscale e alle compensazioni d'imposta.
3. La percentuale di cui al comma 2 è rideterminata in relazione all'applicazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), e non tiene conto delle modificazioni alle quote di compartecipazione di cui all'articolo 49 della legge costituzionale 1/1963 successive all'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 44/2017
2 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 10, comma 82, L. R. 45/2017
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 31/2018
4 Comma 4 abrogato da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 14
 (Tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 11 e per l'attuazione del federalismo fiscale, concorre prioritariamente al finanziamento delle Unioni territoriali intercomunali, di cui all'articolo 5 della legge regionale 26/2014, con assegnazioni destinate al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle funzioni trasferite o delegate. La Regione concorre, altresì, al finanziamento dei Comuni e delle Province fino al loro superamento.
3. Il fondo di cui al comma 2 è suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate.
4. La Regione stanzia annualmente con legge finanziaria un fondo per sostenere e promuovere i percorsi per individuare le fusioni tra Comuni, definendo la tempistica e le modalità di presentazione della domanda, da parte degli enti interessati, contenente le proposte di utilizzo delle risorse.
5. Le proposte di utilizzo di cui al comma 4 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione in vista della costituzione nel nuovo ente locale.
7. In caso di esito positivo del referendum gli interventi infrastrutturali individuati nello studio di fattibilità come essenziali e urgenti per il funzionale avvio del nuovo ente locale sono valutati ai fini dell'Intesa per lo sviluppo prevista nell'articolo 7, comma 2.
11. La legge finanziaria regionale stanzia un fondo, di importo non superiore all'1 per cento della quota per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione di cui al comma 3, per la valorizzazione delle buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, nonché per supportare interventi risanatori urgenti per i Comuni e per anticipazioni finanziarie, ai sensi degli articoli 31 e 32.
13. Nessun trasferimento di parte corrente può essere attribuito dalla Regione agli enti locali, ad eccezione delle risorse di cui ai commi 2, 4, 8, 11 e 12 e di cui all'articolo 47 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3.
Note:
1 Comma 9 bis aggiunto da art. 6, comma 8, lettera a), L. R. 33/2015
2 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 9 da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 1, L. R. 25/2016
4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 4, L. R. 9/2017
5 Comma 9 ter aggiunto da art. 9, comma 16, L. R. 44/2017
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 9 ter, stabilita da art. 9, comma 17, L. R. 44/2017
7 Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 40, L. R. 45/2017
8 Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 40, L. R. 45/2017
9 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 10, comma 28, L. R. 20/2018
10 Parole aggiunte al comma 12 da art. 10, comma 29, L. R. 20/2018
11 Parole soppresse al comma 12 da art. 10, comma 29, L. R. 20/2018
12 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 9 da art. 10, comma 33, L. R. 20/2018
13 Parole soppresse alla lettera a) del comma 9 da art. 9, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
14 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 9, comma 25, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15 Lettera b) del comma 9 sostituita da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018
16 Parole aggiunte al comma 10 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018
17 Comma 10 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018
18 Comma 10 ter aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018
19 Comma 9 ter abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
20 Integrata la disciplina del comma 12 da art. 9, comma 15, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
21 Lettera b) del comma 9 abrogata da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
22 Comma 10 abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
23 Comma 10 bis abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
24 Comma 10 ter abrogato da art. 18, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
25 Parole soppresse alla lettera a) del comma 9 da art. 28, comma 1, L. R. 8/2022
26 Comma 9 bis abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 6/2023
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 8 sostituito da art. 17, comma 6, lettera a), L. R. 26/2015
2 Parole sostituite al comma 16 da art. 17, comma 6, lettera b), L. R. 26/2015
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 75, L. R. 34/2015
4 Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 23, L. R. 14/2016
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 24, L. R. 14/2016
6 Comma 16 interpretato da art. 9, comma 25, L. R. 14/2016
7 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 7 da art. 9, comma 26, lettera a), L. R. 14/2016
8 Comma 16 bis aggiunto da art. 9, comma 26, lettera b), L. R. 14/2016
9 Comma 16 ter aggiunto da art. 9, comma 26, lettera b), L. R. 14/2016
10 Comma 11 interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016
11 Comma 14 interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016
12 Comma 16 interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016
13 Articolo abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
TITOLO III
 COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE
Art. 19
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 25/2015
2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 13, L. R. 33/2015
3 Comma 3 bis abrogato da art. 50, comma 3, L. R. 3/2016
4 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 6, L. R. 37/2017
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 18, L. R. 44/2017
6 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 2, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 20
1. L'equilibrio di bilancio è previsto e disciplinato dalla normativa statale.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 10 da art. 6, comma 2, L. R. 33/2015
2 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 6, comma 2, L. R. 33/2015
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 14, lettera a), L. R. 33/2015
4 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 14, lettera b), L. R. 33/2015
5 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 14, lettera c), L. R. 33/2015
6 Comma 4 abrogato da art. 6, comma 14, lettera d), L. R. 33/2015
7 Comma 5 sostituito da art. 6, comma 14, lettera e), L. R. 33/2015
8 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 14, lettera f), L. R. 33/2015
9 Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 14, lettera g), L. R. 33/2015
10 Comma 9 sostituito da art. 6, comma 14, lettera h), L. R. 33/2015
11 Comma 9 bis aggiunto da art. 6, comma 14, lettera i), L. R. 33/2015
12 Parole sostituite al comma 10 da art. 6, comma 14, lettera j), L. R. 33/2015
13 Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 14, lettera k), L. R. 33/2015
14 Parole sostituite al comma 12 da art. 6, comma 14, lettera l), L. R. 33/2015
15 Parole soppresse al comma 13 da art. 6, comma 14, lettera m), L. R. 33/2015
16 Comma 14 abrogato da art. 6, comma 14, lettera n), L. R. 33/2015
17 Parole sostituite al comma 15 da art. 6, comma 14, lettera o), L. R. 33/2015
18 Parole aggiunte al comma 9 da art. 33, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016
19 Parole sostituite al comma 15 da art. 33, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016
20 Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 19, L. R. 14/2016
21 Comma 11 bis aggiunto da art. 9, comma 20, L. R. 14/2016
22 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 9, comma 21, L. R. 14/2016
23 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 27, L. R. 14/2016
24 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 5 da art. 9, comma 31, L. R. 14/2016
25 Integrata la disciplina della lettera a) del comma 5 da art. 9, comma 32, L. R. 14/2016
26 Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 24/2016
27 Comma 5 ter aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 24/2016
28 Comma 5 quater aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 24/2016
29 Comma 2 abrogato da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 31/2017
30 Lettera a) del comma 10 sostituita da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 31/2017
31 Comma 11 ter aggiunto da art. 10, comma 10, lettera c), L. R. 31/2017
32 Parole sostituite al comma 15 da art. 10, comma 10, lettera d), L. R. 31/2017
33 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 15, L. R. 31/2017
34 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 16, L. R. 31/2017
35 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 19, L. R. 44/2017
36 Vedi la disciplina transitoria del comma 9, stabilita da art. 10, comma 27, L. R. 20/2018
37 Comma 5 quater abrogato da art. 10, comma 50, L. R. 20/2018
38 Parole soppresse alla lettera c) del comma 6 da art. 9, comma 5, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
39 Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 5, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
40 Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 5, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
41 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 15, L. R. 13/2019
42 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 4, L. R. 9/2020
43 Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
44 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 1, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 21
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli enti locali assicurano la sostenibilità del debito mantenendo il medesimo entro un valore soglia.
3. Il valore soglia può essere differenziato per classe demografica.
4. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità del debito.
5. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.
6. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 5 è di sei anni.
7. Gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 possono incrementare il proprio debito fino al raggiungimento del valore soglia.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 15, L. R. 33/2015
2 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 3 da art. 9, comma 18, L. R. 14/2016
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 12/2018
4 Integrata la disciplina della lettera c) del comma 3 da art. 4, comma 2, L. R. 12/2018
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 1, L. R. 9/2020
6 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 22
1. Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.
2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.
3. Il valore soglia può essere differenziato per classi demografiche.
5. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale.
6. La Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 5, tiene conto, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia, delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
7. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.
8. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 7 è di sei anni.
9. Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al personale riferito alla gestione del servizio sociale. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 2, sono definiti termini e modalità per tali enti.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 16, L. R. 33/2015
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2016
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 3/2016
6 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 52, comma 7, L. R. 20/2016
7 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 10, L. R. 24/2016
8 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 26, L. R. 20/2018
9 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 6, L. R. 9/2020
11 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 22 bis
2. Il monitoraggio previsto in relazione all'articolo 22 ha, altresì, l'obiettivo di valutare gli effetti complessivi e di impatto in relazione alla spesa di personale degli enti locali sul Sistema integrato.
3. In relazione alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere previste modifiche ai valori soglia, nonché al regime sanzionatorio previsto all'articolo 22 ter.
4. L'ufficio regionale competente definisce con provvedimento gli aspetti operativi connessi all'attività di monitoraggio e approva la relativa modulistica.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2 Comma 1 sostituito da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
3 Comma 5 sostituito da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO II
 DISCIPLINA IN MATERIA DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
Art. 25
 (Organo di revisione economico-finanziaria)
1. Per dare attuazione al principio di cui all'articolo 2, comma 2, l'organo di revisione economico-finanziaria collabora, in particolare, con gli organi di governo nell'attività di programmazione e controllo economico-finanziario per individuare e prevenire situazioni di criticità del sistema integrato Regione-Autonomie locali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 9/2017
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 9/2017
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 11, lettera a), L. R. 31/2017
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 11, lettera b), L. R. 31/2017
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 11, lettera c), L. R. 31/2017
6 Comma 4 ter aggiunto da art. 10, comma 11, lettera c), L. R. 31/2017
7 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 11, lettera d), L. R. 31/2017
8 Parole soppresse al comma 2 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
9 Parole sostituite al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
10 Comma 3 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
11 Comma 4 abrogato da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019
12 Comma 4 ter sostituito da art. 10, comma 31, L. R. 13/2019
13 Parole sostituite al comma 2 da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
14 Parole sostituite al comma 3 da art. 55, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
15 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 55, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
16 Comma 3 ter aggiunto da art. 55, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
Art. 26
 (Elenco regionale dei revisori)
1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale. Tale elenco è gestito con modalità telematiche.
5. Le modalità di attribuzione dei crediti formativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco ai sensi del comma 2 sono definite in accordo con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali e gli Ordini professionali competenti.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 8, lettera b), L. R. 33/2015
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 7, lettera a), L. R. 24/2016
3 Comma 4 sostituito da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 24/2016
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 32, lettera a), L. R. 13/2019
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 32, lettera b), L. R. 13/2019
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 12, L. R. 15/2020
Art. 27
1. I revisori sono individuati all'interno dell'elenco di cui all'articolo 26 mediante procedura telematica.
8. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei revisori entro venti giorni dall'avvenuta esecutività del provvedimento di affidamento dell'incarico.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 10, comma 8, L. R. 24/2016
2 Comma 9 bis aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 31/2017
3 Comma 9 ter aggiunto da art. 10, comma 13, L. R. 31/2017
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 9, comma 7, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 7, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6 Comma 6 abrogato da art. 9, comma 7, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7 Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 7, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 33, lettera a), L. R. 13/2019
9 Parole aggiunte al comma 5 da art. 10, comma 33, lettera b), L. R. 13/2019
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 9/2020
11 Integrata la disciplina del comma 9 da art. 9, comma 4, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
12 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 5, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
13 Comma 2 sostituito da art. 56, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
14 Comma 2 bis aggiunto da art. 56, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
15 Comma 4 .1 aggiunto da art. 56, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
16 Comma 8 bis aggiunto da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
17 Parole sostituite al comma 9 da art. 56, comma 1, lettera e), L. R. 6/2021
18 Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 9, lettera a), L. R. 13/2021
19 Parole soppresse al comma 5 da art. 9, comma 9, lettera a), L. R. 13/2021
Art. 27 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 9, L. R. 24/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, L. R. 9/2017
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 2, L. R. 9/2019
4 Comma 1 sostituito da art. 9, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
5 Comma 1 bis sostituito da art. 9, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 56, comma 2, lettera a), L. R. 6/2021
7 Comma 1 .1 aggiunto da art. 56, comma 2, lettera b), L. R. 6/2021
8 Lettera a) del comma 1 bis abrogata da art. 9, comma 9, lettera b), numero 1), L. R. 13/2021
9 Lettera b) del comma 1 bis abrogata da art. 9, comma 9, lettera b), numero 1), L. R. 13/2021
10 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 bis da art. 9, comma 9, lettera b), numero 2), L. R. 13/2021
11 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 6/2023
Art. 28
 (Valutazioni dell'organo di revisione sulla stabilità finanziaria)
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 8, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 6/2023
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 6/2023
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 1, L. R. 6/2023
Art. 29
2. Il compenso di cui al presente articolo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di revisione economico-finanziaria.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 14, lettera a), L. R. 31/2017
2 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 14, lettera b), L. R. 31/2017
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 44, L. R. 45/2017
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 42, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 29, comma 3, L. R. 9/2019
6 Comma 1 bis abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
CAPO III
 DISCIPLINA DELLE CONDIZIONI STRUTTURALI DEGLI ENTI LOCALI
Art. 30
 (Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)
Note:
1 Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 38, comma 1, L. R. 20/2016
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3 Comma 2 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 6/2023
6 Comma 3 sostituito da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 6/2023
7 Comma 4 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 6/2023
Art. 31
1. Le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, individuate ai sensi dell'articolo 30, sono soggette al monitoraggio annuale da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
3 Comma 2 abrogato da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 20, L. R. 44/2017
5 Comma 1 quater aggiunto da art. 9, comma 21, L. R. 44/2017
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 22, L. R. 44/2017
7 Comma 1 quater sostituito da art. 4, comma 4, L. R. 12/2018
8 Comma 1 bis abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9 Comma 1 ter abrogato da art. 9, comma 9, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10 Comma 1 quater sostituito da art. 9, comma 11, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
11 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 26, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12 Comma 1 quater interpretato da art. 9, comma 1, L. R. 16/2019
13 Derogata la disciplina del comma 1 quater da art. 9, comma 7, L. R. 16/2019 , per l'anno 2019.
14 Comma 1 quater sostituito da art. 9, comma 4, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
16 Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
17 Parole soppresse al comma 3 bis da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
18 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 1, lettera d), L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
19 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 12, L. R. 22/2020
20 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21 Vedi la disciplina transitoria del comma 1 quater, stabilita da art. 9, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 32
 (Funzioni regionali in materia di enti locali deficitari, in condizioni di squilibrio e modalità di esercizio da parte della Regione)
2. La Regione contribuisce al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui alla normativa statale vigente.
4. Con deliberazione della Giunta regionale è costituito un Comitato tecnico per gli adempimenti connessi alle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, composto da funzionari regionali e degli enti locali, nonché da rappresentanti dell'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali. Tale Comitato è deputato a effettuare controlli sulle condizioni di enti strutturalmente deficitari o ad emettere pareri o svolgere istruttorie per l'attuazione delle procedure relative al riequilibrio finanziario pluriennale e al dissesto degli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 6, comma 11, L. R. 33/2015
Art. 33
 (Coordinamento normativo in materia di enti deficitari o dissestati)
1. Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 267/2000, che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).
1 bis. Ferme restando le disposizioni statali in materia di enti locali deficitari o dissestati di cui al titolo VIII del decreto legislativo 267/2000 , con legge regionale sono definite le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 57, comma 1, L. R. 6/2021
TITOLO IV
 ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
CAPO I
 SUPPORTO REGIONALE ALLA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI CONTI PUBBLICI LOCALI
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
CAPO II
 ADOZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI FONDAMENTALI
Art. 40
 (Interventi sostitutivi in caso di mancata approvazione dei documenti contabili degli enti locali)
2. Se il Consiglio comunale o provinciale non approva nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta o dal Commissario di cui al comma 1, verificata l'impossibilità dell'ente locale di adottarlo autonomamente in base alla relazione o alle verifiche di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche per l'approvazione del rendiconto di gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Unioni territoriali intercomunali.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 29, L. R. 14/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 29, L. R. 14/2016
CAPO III
 LE INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI
Art. 41
 (Indennità degli amministratori locali)
1. La Regione tutela il diritto di ogni cittadino, chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, a espletare il relativo mandato.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 4/2019
2 Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 17, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
3 Parole aggiunte alla lettera h) del comma 3 da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
Art. 42
 (Divieto di cumulo)
1. Le indennità di funzione e di presenza degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili con le indennità spettanti ai componenti delle Camere, del Parlamento europeo e del Consiglio regionale.
2. Le indennità di funzione degli amministratori degli enti locali non sono cumulabili tra loro. In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di funzione a lui più favorevole e, in sostituzione della seconda o delle altre indennità di funzione, gli può essere corrisposta l'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali dell'ente e delle relative commissioni previste dalla legge o dallo statuto dell'ente.
3. Gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione a organi o commissioni comunque denominate se è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche; tale partecipazione può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.
5. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuta alcuna indennità di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente.
6. Le indennità di presenza non sono mai cumulabili nella stessa giornata, per la partecipazione ai lavori di più organi collegiali appartenenti al medesimo ente o a diversi enti locali, ancorché il cumulo degli incarichi sia consentito.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 10, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNI RISULTANTI DA FUSIONE
Art. 43
 (Norme per i Comuni risultanti da fusione)
1. La Regione promuove e sostiene le fusioni di Comuni con il fondo di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e assicura la massima semplificazione amministrativa delle regole e delle procedure per favorire un funzionale avvio della gestione finanziaria e contabile degli enti risultanti da fusione.
2. Il Comune risultante da fusione approva il bilancio di previsione entro il termine di legge qualora tra l'istituzione e la scadenza prevista dalla predetta normativa regionale decorrano almeno novanta giorni, altrimenti entro novanta giorni dall'istituzione.
3. Al Comune risultante da fusione, ai fini dell'applicazione dell'esercizio e della gestione provvisoria, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente, si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.
4. Il Comune risultante da fusione approva il rendiconto di bilancio dei Comuni estinti entro il termine di legge, se gli stessi non vi hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
5. Alla data di istituzione del nuovo Comune risultante da fusione, gli organi di revisione economico-finanziaria dei Comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria del nuovo Comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione economico-finanziaria in carica alla data dell'estinzione nel Comune di maggiore dimensione demografica.
TITOLO V
 NORME TRANSITORIE
CAPO I
 REGIME TRANSITORIO
Art. 45
 (Norma transitoria per il finanziamento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali)
1. I Comuni e le Unioni territoriali intercomunali beneficiano del riparto della quota del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9 e, comunque, al termine della fase transitoria di finanziamento per l'accompagnamento al superamento del trasferimento basato sul criterio storico.
3. Nel primo anno di applicazione del sistema transitorio di finanziamento di cui al comma 2, la quota ordinaria è quantificata nella misura dell'85 per cento dello stanziamento del fondo ordinario transitorio, mentre il restante 15 per cento è destinato alla quota di perequazione. Negli anni successivi la quota ordinaria si riduce progressivamente ad incremento di quella di perequazione per accompagnare gli enti verso il nuovo sistema di riparto di cui all'articolo 15.
4. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione, le Unioni territoriali intercomunali beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio delle Unioni, che viene ripartito tenuto conto del trasferimento ordinario già spettante alle Comunità montane e in relazione alle funzioni comunali esercitate e gestite dall'Unione, nonché alle funzioni provinciali trasferite all'Unione territoriale intercomunale.
5. La quantificazione dello stanziamento del trasferimento ordinario transitorio dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali è determinata con legge finanziaria regionale, tenendo conto delle funzioni spettanti a ciascuna tipologia di ente locale.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 8, lettera c), L. R. 33/2015
2 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 39, comma 1, L. R. 10/2016
3 Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 8, comma 4, L. R. 9/2017
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 42, L. R. 20/2018
Art. 46
2. Ai fini del comma 1, l'assegnazione complessiva per ogni anno è determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti a ogni funzione attivata, come quantificati nei commi da 3 a 9.
4. Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della legge regionale 26/2014 attivata dall'1 luglio 2016 al 31 agosto 2016 e aggiuntiva rispetto ad almeno due delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 10.000 euro.
6. Per ogni funzione di cui all'articolo 26, comma 1, lettere da f) a i), della legge regionale 26/2014 attivata entro l'1 gennaio 2017 e aggiuntiva rispetto ad almeno tre delle funzioni di cui alle lettere a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 5.000 euro.
8. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 della funzione opere pubbliche e procedure espropriative spetta un'assegnazione di 20.000 euro.
10. La Regione monitora l'attivazione e la gestione delle funzioni di cui al presente articolo attraverso la Piattaforma digitale dedicata.
11. Se a seguito del monitoraggio di cui al comma 10 risulta che la gestione della funzione non è effettivamente iniziata o è stata interrotta, l'incentivazione non è assegnata ovvero revocata.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 8, lettera d), L. R. 33/2015
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 8, lettera e), L. R. 33/2015
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 8, lettera f), L. R. 33/2015
4 Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 8, lettera g), L. R. 33/2015
5 Parole soppresse al comma 3 da art. 37, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016
6 Parole soppresse al comma 4 da art. 37, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016
7 Parole soppresse al comma 7 da art. 37, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 3/2016
8 Articolo sostituito da art. 37, comma 1, L. R. 10/2016
9 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 45, L. R. 14/2016
10 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 45, L. R. 14/2016
11 Parole sostituite al comma 7 da art. 9, comma 45, L. R. 14/2016
Art. 47
 (Norma transitoria in materia di entrate delle Province)
1. Le Province, fino al loro superamento, beneficiano di un trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio provinciale finalizzato ad assicurare la funzionalità della gestione e ripartito in proporzione alle assegnazioni concesse alle Province, nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, a titolo di trasferimento ordinario unitario, a titolo di assegnazione per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica e a titolo di trasferimento per le funzioni conferite. Lo stanziamento di bilancio è determinato tenendo conto delle funzioni delle Province e delle spese connesse al loro funzionamento.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 è erogato in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dalle Province.
3. In relazione agli andamenti di finanza pubblica, la legge finanziaria regionale può subordinare l'erogazione del trasferimento di cui al comma 1 all'avvenuta approvazione dei documenti contabili fondamentali.
5. Le opere delle Province possono essere finanziate con l'imposta di scopo di cui all'articolo 10.
6. Alle Province, fino al loro superamento, spettano le imposte, le tasse e le tariffe sui servizi di competenza.
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 8, lettera h), L. R. 33/2015
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016
3 Articolo abrogato da art. 9, comma 2, L. R. 15/2020
Art. 49
 (Norme transitorie in materia di coordinamento della finanza locale)
1. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo III si applicano fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa in materia di pareggio di bilancio.
2. In sede di prima applicazione, per l'esercizio 2015, delle disposizioni di cui all'articolo 22, il triennio cui fare riferimento è relativo agli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013.
3. Le spese di personale connesse alle convenzioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e alle associazioni intercomunali di cui all'articolo 22 della medesima legge regionale, nonché dell'articolo 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 26/2014, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, salvo diverso accordo tra gli stessi da comunicare alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.
Art. 51
 (Norme transitorie in materia di revisione economico-finanziaria)
1. Gli enti locali adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del titolo III, capo II entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 27 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia istituito l'elenco regionale.
4. Le Province, fino al loro superamento, applicano, in materia di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria, le disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 53
 (Norme transitorie relative alle indennità degli amministratori locali)
1. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 41, comma 2, trova applicazione la disciplina vigente contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011 e successive modifiche e integrazioni.
2. Fino all'elezione dei nuovi organi, effettuata per la prima volta in attuazione della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 2 (Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza), per ciascuna Provincia, nei confronti degli amministratori provinciali continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 45, L. R. 20/2018
Art. 54
1. In relazione all'esigenza di ricollocare il personale delle Province del Friuli Venezia Giulia e al fine di determinare le condizioni per l'attuazione del processo di riforma avviato con la legge regionale 26/2014, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non possono bandire nuove procedure concorsuali o selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato a eccezione di quelle conseguenti alle previsioni dei fabbisogni occupazionali già approvate per l'anno 2015 alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 47, comma 1, L. R. 10/2016
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 48, comma 2, L. R. 10/2016
3 Comma 1 interpretato da art. 10, comma 35, L. R. 14/2016
4 Comma 2 interpretato da art. 10, comma 35, L. R. 14/2016
TITOLO VI
 NORME DI MODIFICA E FINALI
CAPO I
 MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2013, N. 19 (DISCIPLINA DELLE ELEZIONI COMUNALI E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2007 IN MATERIA DI ELEZIONI REGIONALI)
Art. 55
1.
Dopo l'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è inserito il seguente:

CAPO II
 MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2009, N. 9 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE)
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera h), L. R. 5/2021
CAPO III
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2014, N. 26 (RIORDINO DEL SISTEMA REGIONE-AUTONOMIE LOCALI NEL FRIULI VENEZIA GIULIA. ORDINAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E RIALLOCAZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE)
Art. 57

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 6 e 6 bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020 data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 85, comma 1, L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'articolo 55 bis della L.R. 26/2014.
Art. 63

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera c), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
CAPO IV
 NORME FINALI
Art. 65
 (Abrogazioni)
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali);
b) il comma 18 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);
e) i commi 10, 10 bis e 11 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);
f) gli articoli 28 bis, 42 e 43 della legge regionale 6 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
Art. 66
 (Norme finanziarie)
3. L'Unione territoriale intercomunale, dal termine di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 26/2014, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi conseguenti all'attività svolta dal Comune ai sensi del comma 2, lettera a), e il Comune trasferisce all'Unione territoriale intercomunale entro trenta giorni dalla costituzione della stessa la quota di assegnazione regionale non utilizzata.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1830 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo straordinario per l'avvio delle Unioni territoriali intercomunali".
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 11.226.606,51 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1831 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo straordinario di perequazione dei Comuni".
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
10. Per le finalità di cui all'articolo 16 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 a valere sull'unità di bilancio 9.1.2.1153 e sul capitolo 3863 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio annuale per l'anno 2015, con la denominazione: <<Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali>>.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
13. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1833 di nuova nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione".
14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 62 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
15. La Regione incentiva con un fondo di 1 milione di euro i percorsi per addivenire alle fusioni tra Comuni.
17. Le proposte di utilizzo di cui al comma 16 riguardano l'attività per studi di fattibilità, comunicazione e promozione del referendum per sensibilizzare le comunità locali in ordine ai vantaggi della fusione.
18. II riparto è disposto per il 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione complessiva dei Comuni coinvolti e per il restante 50 per cento in misura proporzionale alla superficie territoriale complessiva; l'ammontare dell'incentivo relativo a ciascun percorso non può essere superiore a 200.000 euro.
19. Il Comune beneficiario, entro il 30 luglio 2017, presenta la documentazione a titolo di rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, specificando le spese sostenute nel 2015, dopo la data di deliberazione dei Consigli di cui al comma 16, e le spese sostenute nel 2016.
21. Per la finalità di cui al comma 15 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1837 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione <<Incentivi per favorire i percorsi per addivenire alle fusioni tra comuni>>.
22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di fondo globale 9700, partita n. 62 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 46, relativi alla gestione delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014, saranno definiti nell'ambito delle risorse disponibili nel quadro della legge finanziaria regionale a valere sulle risorse attualmente disponibili con riferimento all'unità di bilancio 9.6.1.5038 e al capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Note:
1 Parole sostituite al comma 7 da art. 10, comma 64, L. R. 20/2015
2 Parole sostituite al comma 16 da art. 10, comma 65, L. R. 20/2015
3 Parole sostituite al comma 20 da art. 10, comma 66, L. R. 20/2015
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 8, lettera j), L. R. 33/2015
5 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 8, lettera k), L. R. 33/2015
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 8, lettera l), L. R. 33/2015
7 Parole soppresse al comma 3 da art. 37, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 37, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016
9 Comma 3 bis aggiunto da art. 37, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016
10 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 46, L. R. 14/2016
11 Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 9, L. R. 37/2017