Art. 3
(Modalità attuative dei programmi)
1.
Con regolamento regionale di attuazione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione dei programmi di cui all'articolo 1:
a) la gestione del Fondo;
b) la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi;
c) le procedure di gestione ordinaria e speciale dei programmi di cui all'articolo 1.
2. Le procedure e le modalità di funzionamento del sistema di gestione e controllo dei programmi di cui all'articolo 1 sono adottate dall'Autorità di gestione, sentite le strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi interessati.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 1, L. R. 4/2021
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 4/2021
3 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 4/2021
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 4/2021
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 3, L. R. 4/2021
6 Parole soppresse al comma 2 da art. 4, comma 3, L. R. 4/2021