Legge regionale 05 giugno 2015, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Modificato il titolo della legge da art. 1, comma 1, L. R. 4/2021
2 Articolo 7 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2021
3 Articolo 7 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 1/2022
4 Articolo 7 quater aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 1/2022
Art. 1
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" FESR per il periodo 2014-2020, di cui agli articoli 26, 27, 29, e 96 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, (Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 ), è costituito il Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal FESR, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato).
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 2, comma 1, L. R. 4/2021
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 4/2021
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 3, L. R. 4/2021
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 4, L. R. 4/2021
5 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 5, L. R. 4/2021
6 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 6, L. R. 4/2021
Art. 4
 (Disposizioni in materia di appalti)
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 8, L. R. 15/2020
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 12, comma 8, L. R. 15/2020
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 4/2021
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 4/2021
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 2, L. R. 4/2021
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 3, L. R. 4/2021
7 Comma 2 quater aggiunto da art. 5, comma 4, L. R. 4/2021
8 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 1/2022
9 Comma 2 sexies aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 1/2022
10 Comma 2 septies aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 1/2022
Art. 5
 (Interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali)
1. Anche ai fini di garantire un adeguato livello di spesa, in coerenza con quanto previsto dal principio della sana gestione finanziaria e performance di cui al capo 7 del regolamento (UE) n. 1046/2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, le risorse stanziate in favore di un programma di cui all'articolo 1 possono finanziare operazioni inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi qualora le operazioni rispettino i criteri e le modalità attuative delle singole attività del Programma medesimo, le disposizioni dei regolamenti comunitari e quelle approvate in sede di Comitato di sorveglianza.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 4/2021
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 4/2021
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 2, L. R. 4/2021
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 4/2021
Art. 6
 (Norme finanziarie per il POR FESR 2014-2020)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 115.389.592 euro per gli anni dal 2015 al 2020 suddivisi in ragione di 31.351.776 euro per l'anno 2015, 16.148.160 euro per l'anno 2016, 16.471.341 euro per l'anno 2017, 16.800.980 euro per l'anno 2018, 17.137.206 euro per l'anno 2019 e 17.480.129 euro per l'anno 2020 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 421 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo POR FESR 2014-2020 - fondi FESR". L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2018 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede con le entrate di pari importo assegnate dall'Unione europea accertate e riscosse a valere sull'unità di bilancio 4.3.263 di nuova istituzione al titolo IV, categoria III, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Acquisizione di fondi dalla Unione Europea per il Programma Operativo Regionale Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione FESR per il periodo 2014-2020" e sul capitolo 53 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione "Acquisizione di fondi dalla UE per il POR FESR 2014-2020".
3. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 80.772.714 euro per gli anni dal 2015 al 2020 suddivisi in ragione di 21.946.243 euro per l'anno 2015, 11.303.712 euro per l'anno 2016, 11.529.939 euro per l'anno 2017, 11.760.686 euro per l'anno 2018, 11.996.044 euro per l'anno 2019 e 12.236.090 euro per l'anno 2020 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 422 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo POR FESR 2014-2020 - fondi Stato". L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2018 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede con le entrate di pari importo assegnate dall'Unione europea accertate e riscosse a valere sull'unità di bilancio 4.2.264 di nuova istituzione al titolo IV, categoria II, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Acquisizione di fondi dallo Stato per il Programma Operativo Regionale Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione FESR per il periodo 2014-2020" e sul capitolo 54 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione "Acquisizione di fondi dallo Stato per il POR FESR 2014-2020".
5. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 34.616.878 euro per gli anni dal 2015 al 2020 suddivisi in ragione di 9.405.533 euro per l'anno 2015, 4.844.448 euro per l'anno 2016, 4.941.402 euro per l'anno 2017, 5.040.294 euro per l'anno 2018, 5.141.162 euro per l'anno 2019 e 5.244.039 euro per l'anno 2020 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 e del capitolo 423 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo POR FESR 2014-2020 - fondi regionali". L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2018 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
6. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.1166 e del capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 "Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario - di parte capitale".
Art. 7 bis
1. Al fine di garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate al Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2021-2027 e per accelerare la sua realizzazione nelle prime annualità, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 7 milioni di euro destinate alla costituzione di un parco progetti da rendicontare nell'ambito del medesimo programma.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono altresì essere utilizzate per sostenere le spese di progettazione inerenti gli interventi previsti nell'ambito del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" FESR per il periodo 2021-2027.
3. Al fine di consentire un tempestivo avvio del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziato dal Fondo sociale europeo per il periodo 2021-2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 7 milioni di euro destinate all'attivazione di nuovi programmi specifici da rendicontare nell'ambito del medesimo programma.
4. Al fine di garantire un volano finanziario per accelerare la spesa e il pieno utilizzo delle eventuali ulteriori risorse comunitarie che potrebbero essere assegnate con lo strumento React EU ai programmi operativi regionali obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo 2014-2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali aggiuntive pari a 5.927.300,77 euro di cui 3.360.000 euro per il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal FESR e 2.567.300,77 euro per il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal FSE, destinate alla costituzione di un parco progetti da rendicontare nell'ambito dei medesimi programmi o, in alternativa, sui Programmi regionali obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo 2021-2027 con la medesima ripartizione.
5. Nelle more dell'approvazione delle disposizioni regolamentari comunitarie in materia di politica di coesione per la programmazione 2021-2027 comprensiva degli strumenti previsti da Next Generation EU, le risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono utilizzate con le modalità previste nella programmazione dei Fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea 2014-2020.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2021
Art. 7 ter
3. Le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle proposte di cui al comma 1 sono assegnate alle Direzioni centrali competenti sul bilancio regionale secondo le disposizioni di settore.
3 ter. Nell'ambito delle tematiche strategiche di cui al comma 3 bis, la Regione concede contributi agli enti locali della Regione per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale. Le modalità e i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi sono predeterminati, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con appositi bandi, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di infrastrutture e territorio.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 1/2022
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 7/2023
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 7/2023
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 7/2023
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2023
6 Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2023
7 Comma 3 quater aggiunto da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 7/2023
8 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 1, lettera e), L. R. 7/2023
9 Parole sostituite al comma 3 quater da art. 11, comma 17, L. R. 13/2023
Art. 7 quater
1. Le spese sostenute a valere sul Fondo a favore di un'operazione che risultano non certificabili nell'ambito dei Programmi di cui all'articolo 1, commi 1 e 1 bis, per cause non imputabili al beneficiario, non vengono attestate sui medesimi Programmi e, qualora già certificate, sono oggetto di ritiro ai sensi degli articoli 126, lettere d) e h), e 137, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 (Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti).
2. Gli importi relativi al mancato recupero dei crediti di modico valore ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non vengono attestati sui medesimi programmi e, qualora già certificati, sono oggetto di ritiro.
3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 che non sono oggetto di recupero nei confronti dei beneficiari sono imputate al parco progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), fatto salvo l'eventuale intervento di accollo da parte di altri soggetti.
4. Le risorse finanziarie in anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2021, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale" e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea), destinate al Programma regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2021-2027 sono gestite secondo le modalità previste dalla presente legge regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 1/2022