Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 7
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge le seguenti funzioni:
a) la pianificazione e la programmazione delle azioni connesse alla gestione del reticolo idrografico e delle risorse idriche, nonché alla sicurezza idrogeologica del territorio;
b) l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni e ai Consorzi di bonifica ai sensi della presente legge;
c) l'attribuzione delle risorse finanziarie ai Comuni e ai Consorzi di bonifica;
d) l'esercizio dei poteri sostitutivi, nonché la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni ai sensi, rispettivamente, degli articoli 55, 56 e 57;
e) le funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 8;
f) le funzioni in materia di utilizzazione delle acque di cui all'articolo 9;
h) la convocazione della conferenza programmatica di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, finalizzata all'adozione e all'attuazione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) e alla necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale;
k) l'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico relativi ai bacini già di rilievo regionale, previa convocazione della conferenza programmatica di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), nelle more della completa unificazione delle procedure a livello di distretto idrografico;
l) l'aggiornamento e l'integrazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico relativi ai bacini già di rilievo regionale, nei casi previsti dalle relative norme di attuazione, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.