Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 61
(Disposizioni sulle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale)
1.
Sono fatte salve le istanze intese a far valere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o il diritto alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 238/1999
, presentate entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'
articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 152/2006
.
2.
Il riconoscimento o le concessioni preferenziali scadono al 31 dicembre 2025.
(1)
Note:
1
Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 4, L. R. 6/2019