Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 36
 (Deflusso minimo vitale - DMV)
1. Il livello di deflusso minimo vitale, di seguito DMV, necessario alla vita negli alvei sottesi al mantenimento della capacità di autodepurazione dei corpi idrici, alla conservazione degli equilibri degli ecosistemi interessati, nonché al mantenimento dell'equilibrio del bilancio idrico, è determinato per i corsi d'acqua o per i tratti di corsi d'acqua, dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque.
2. Per le nuove concessioni di derivazione d'acqua, nonché nei casi di variante sostanziale o di rinnovo di concessioni esistenti, il relativo provvedimento prevede un piano di monitoraggio, redatto in base alle linee guida di cui all'articolo 14, comma 2, lettera k), di durata almeno triennale, finalizzato alla verifica dell'efficacia del DMV determinato con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità.
3. I concessionari di derivazione d'acqua possono presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, motivata domanda per la determinazione sperimentale del DMV, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera i).
4. Qualora la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche autorizzi l'effettuazione dell'esercizio sperimentale, l'efficacia dei rilasci rispetto al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e alla salvaguardia delle caratteristiche morfologiche del corpo idrico, è verificata attraverso un piano di monitoraggio redatto in base alle linee guida di cui all'articolo 14, comma 2, lettera k).
5. Nei casi di cui al comma 4 il valore del DMV risultante dalla sperimentazione sostituisce quello determinato secondo le modalità previste dal Piano regionale di tutela delle acque.
6. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i programmi sperimentali previsti dagli articoli 1 e 1 bis della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), in corso alla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.
7. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche attua le attività di verifica e di studio ai fini del monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione degli obblighi di rilascio determinati con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque.
Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera p), L. R. 3/2018
2 Comma 7 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera p), L. R. 3/2018