Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 35
 (Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua)
1. In attuazione dell'articolo 95, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, è istituito il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le utilizzazioni in atto per tutti i corpi idrici presenti sul territorio regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, nonché raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi.
3. Il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua è strumento di supporto per la pianificazione delle utilizzazioni delle acque e di riferimento per l'eventuale revisione delle stesse ai sensi dell'articolo 42, comma 10.
6. Il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua è reso accessibile ai cittadini attraverso il sito istituzionale della Regione.
Note:
1 Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 4, comma 1, lettera o), numero 1), L. R. 3/2018
2 Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 4, comma 1, lettera o), numero 2), L. R. 3/2018
3 Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera o), numero 3), L. R. 3/2018