Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 23
1. La concessione pluriennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ai sensi dell'articolo 21, comma 1, che interessano bacini idrografici o aste fluviali continue è affidata con le modalità di cui al medesimo articolo 21, per un periodo massimo di dieci anni.
2. Entro novanta giorni dal rilascio del provvedimento di concessione, a pena di revoca del medesimo, il soggetto concessionario presenta all'ente competente per classe di corso d'acqua, un programma in cui sono individuati gli interventi di manutenzione da attuare in relazione allo stato dell'alveo al momento del rilascio del provvedimento di concessione, nonché quelli derivanti dalle prevedibili evoluzioni morfologiche degli alvei dei corsi d'acqua interessati.
3. Nei bacini idrografici e nelle aste fluviali oggetto della concessione di cui al comma 1 non è ammessa la presentazione delle istanze dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 25.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. e), della medesima L.R. 11/2015.
2 I regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015 sono stati emanati con DPReg. 65/2016 (B.U.R. 20/4/2016, n. 16) con entrata in vigore il 21/4/2016 e il DPReg. 196/2016 (B.U.R. 2/11/2016, n. 44) con entrata in vigore il 3/11/2016.