Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Art. 22
 (Provvedimento di concessione e disciplinare)
1. Il provvedimento di concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21, comma 2, è emesso dall'ente competente per classe di corso d'acqua contestualmente ovvero entro i cinque giorni successivi alla sottoscrizione del disciplinare, redatto sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f).
2. Il provvedimento di concessione, che costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico e alla realizzazione dell'intervento ha, nei casi di cui agli articoli 24 e 25, la durata di esecuzione dell'intervento prevista dal relativo progetto.
3. Il soggetto concessionario, prima dell'inizio dei lavori, nomina il direttore dei lavori dandone comunicazione all'ente competente ed effettua i rilievi topografici di progetto di dettaglio.
4. Il controllo sulla conformità dell'estrazione di materiale litoide alle modalità di esercizio stabilite dal provvedimento di concessione e dal disciplinare è eseguito dall'ente competente per classe di corso d'acqua.
5. L'ente competente per classe di corso d'acqua, a seguito dell'accertamento di violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel disciplinare, dispone l'immediata sospensione dei lavori ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 56.
6. Ai fini della riscossione da parte dei Comuni della quota dei canoni demaniali di cui all'articolo 30, con il provvedimento di concessione sono individuati i Comuni il cui territorio è interessato dall'attività di estrazione di materiale litoide e sono stabilite le modalità di versamento dei relativi importi ai Comuni medesimi.
Note:
1 Parole soppresse al comma 7 da art. 4, comma 1, lettera l), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole soppresse al comma 8 da art. 4, comma 1, lettera l), numero 2), L. R. 3/2018