Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 61 bis aggiunto da art. 4, comma 24, L. R. 31/2017
2 Articolo 61 ter aggiunto da art. 4, comma 24, L. R. 31/2017
3 Articolo 61 quater aggiunto da art. 4, comma 1, lettera z), L. R. 3/2018
4 Articolo 19 bis aggiunto da art. 7, comma 8, lettera b), L. R. 12/2018
5 Titolo IV bis aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 6/2021
6 Articolo 54 bis aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 6/2021
7 Articolo 54 ter aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 6/2021
8 Articolo 54 quater aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 6/2021
TITOLO I
 PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE
CAPO I
 PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1
 (Principi)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia disciplina l'assetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, la gestione del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque nell'ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), e nel rispetto dei principi della parte terza, sezione prima, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. La Regione salvaguarda la sicurezza della popolazione e assicura la conservazione e la difesa del territorio attraverso azioni di prevenzione, di controllo del regime idraulico, di intervento sul reticolo idrografico, di risanamento idrogeologico e di controllo dell'uso del suolo e del sottosuolo.
3. La Regione considera i bacini idrografici quali ecosistemi unitari e garantisce la valutazione coerente delle tematiche a essi concernenti.
4. La Regione riconosce che il demanio idrico è un bene fondamentale da conservare, da valorizzare e da tutelare sotto il profilo del buon regime delle acque, della salvaguardia della naturalità dei corsi d'acqua e del paesaggio, nonché della generale fruibilità degli ambienti fluviale e lacuale.
5. La Regione riconosce che le acque rappresentano una fondamentale risorsa da salvaguardare e da utilizzare secondo i principi di razionalità e di solidarietà e ne assicura l'equa condivisione e l'accessibilità a tutti nei limiti dell'utilizzo sostenibile, nella tutela delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
6. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri utilizzi dei corpi idrici superficiali o sotterranei che sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua destinata al consumo umano e l'equilibrio degli ecosistemi.
7. Dopo il consumo umano, nei casi di siccità e di scarsità delle risorse idriche che richiedono la regolazione delle derivazioni in atto, è assicurata la priorità dell'uso agricolo.
Art. 2
 (Finalità)
1. La difesa del suolo è realizzata attraverso una serie coordinata di azioni finalizzate a definire lo stato delle conoscenze e ad attuare una gestione del territorio che, considerandone i limiti fisici, persegua il risparmio delle risorse, la riduzione del rischio idrogeologico e idraulico, la prevenzione e la stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico e il rispetto dell'ambiente.
2. La Regione assicura la fruizione e la gestione del demanio idrico in funzione di un razionale assetto economico-sociale garantendo la protezione degli aspetti ambientali a essi connessi.
3. La Regione, ai fini della riduzione del consumo d'acqua, promuove misure di ammodernamento delle infrastrutture pubbliche irrigue, nonché incentiva la trasformazione delle stesse da sistemi a scorrimento a sistemi che consentano un maggior risparmio della risorsa idrica.
4. La Regione, al fine di garantire l'omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, nonché di utilizzazione delle risorse e dei beni e di gestione dei servizi connessi, effettua la valutazione sistemica del territorio regionale mediante la predisposizione di un sistema di strumenti conoscitivi, la pianificazione, la programmazione e l'attuazione degli interventi destinati al conseguimento degli obiettivi della presente legge.
5. Gli enti pubblici operanti sul territorio concorrono alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge in base ai principi di sussidiarietà, di leale collaborazione e di adeguatezza.
CAPO II
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o di altri strati geologici di permeabilità, sufficiente a consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;
b) alveo inciso o attivo: porzione dell'area fluviale, generalmente incisa e compresa tra le sponde, all'interno della quale hanno luogo i deflussi liquidi del corso d'acqua in condizioni di piena ordinaria, ancorché rimanga asciutta durante gran parte dell'anno;
c) alveo di piena: porzione dell'area fluviale comprendente l'alveo inciso e una parte delle aree a esso adiacenti che contribuiscono al deflusso di portate di piena superiori a quelle di piena ordinaria;
d) area fluviale: aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento; l'area fluviale è individuata dai piani di bacino ai sensi del decreto legislativo 152/2006; in mancanza di un'individuazione nei piani medesimi, l'area fluviale si intende ricompresa nella porzione di territorio tra i piedi esterni degli argini ovvero tra i cigli della sponda, incluse le golene eventualmente presenti; nel caso di alvei a sponde variabili o incerte, la delimitazione dell'area fluviale è determinata sulla base di una piena di progetto avente un tempo di ritorno di cento anni;
e) argine: opera idraulica in rilevato rispetto al piano di campagna, avente sviluppo in senso longitudinale al corso d'acqua o alla linea di costa, a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento dei livelli idrici delle piene fluviali o delle maree, a protezione del territorio limitrofo;
f) argine costiero: argine che si sviluppa lungo la costa del mare o della laguna di Marano-Grado, con funzione di difesa del territorio retrostante; in corrispondenza delle immissioni di corsi d'acqua nel mare o in laguna, laddove l'argine costiero si congiunge con l'argine del corso d'acqua immissario, la separazione tra i due è convenzionalmente definita in corrispondenza della sezione del corso d'acqua che dista 50 metri dalla foce; nel tratto che delimita la laguna di Marano-Grado dalla terraferma l'argine costiero è definito argine di conterminazione lagunare;
g) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e, eventualmente, laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;
h) bacino a scolo alternato: zone nelle quali il convogliamento delle acque verso il corpo idrico recettore è attuato mediante impianti di sollevamento o a scolo naturale;
i) bacino a scolo meccanico: zone trasformate a seguito di interventi di bonifica nelle quali il convogliamento delle acque verso il corpo idrico ricettore è attuato mediante impianti di sollevamento;
j) bilancio idrico: la comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche disponibili o reperibili in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici e i fabbisogni per i diversi usi esistenti o previsti;
k) corpo idrico sotterraneo: volume distinto di acque sotterranee contenute da una o da più falde acquifere;
l) corpo idrico superficiale: elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un invaso, un fiume, un torrente, un rio, una roggia, uno scolo o un canale, ovvero parte o tronco di un fiume, di un torrente, di un rio, di una roggia, di uno scolo o di un canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;
m) corso d'acqua: corpo idrico che scorre prevalentemente in superficie (torrente, rio, fiume, roggia, canale), con esclusione delle reti urbane di fognatura e di drenaggio;
n) costa: linea di contatto fra la terraferma o le isole con le acque marine, lagunari o lacustri;
o) deflusso minimo vitale (DMV): livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario a garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;
p) derivazioni: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti;
q) difesa di sponda: opera idraulica a diversa tipologia costruttiva con andamento longitudinale rispetto alla sponda dell'alveo o addossata a essa, avente funzione di protezione della sponda stessa nei confronti dell'azione idrodinamica esercitata dalla corrente o rispetto a fenomeni di instabilità gravitativi;
r) dissesto idrogeologico: condizione che caratterizza aree laddove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di pericolo sul territorio nella definizione sono ricompresi il dissesto idraulico, il dissesto geologico e il dissesto valanghivo;
s) falda: acque sotterranee circolanti attraverso la zona satura dell'acquifero;
t) golena: parte dell'area fluviale compresa tra l'alveo attivo e le sponde o gli argini del fiume che viene invasa dalle acque durante gli eventi di piena;
u) interventi di difesa delle coste: interventi finalizzati alla protezione e alla conservazione della linea di costa e degli arenili;
v) invarianza idraulica: principio secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio riceventi i deflussi originati dall'area stessa;
w) invaso: corpo idrico superficiale interno e fermo, costituito da un accumulo di acqua creato artificialmente mediante la realizzazione di uno sbarramento;
x) lago: corpo idrico superficiale interno e fermo costituito da un accumulo di acqua di origine naturale;
y) lavori d'urgenza o di pronto intervento: lavori realizzati con procedura d'urgenza ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici o ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 (Interventi d'urgenza per opere e lavori di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana), o ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
z) manutenzione: l'insieme delle operazioni necessarie per mantenere in buono stato idraulico-ambientale gli alvei dei corsi d'acqua, in buone condizioni idrogeologiche i versanti e in efficienza le opere idrauliche, le opere di sistemazione idrogeologica e le sistemazioni idraulico-forestali;
aa) manutenzione ordinaria: gli interventi da svolgere periodicamente e ordinariamente ai fini della conservazione e del mantenimento in efficienza delle opere, consistenti nella riparazione, nel rinnovamento e nella sostituzione delle parti deteriorate degli elementi di difesa, nonché gli interventi necessari a integrare e mantenere in efficienza le sezioni originarie di deflusso dei corsi d'acqua;
bb) manutenzione straordinaria: interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere, consistenti nella costruzione, nella sistemazione, nella riparazione, nella modifica e nella sostituzione degli elementi di difesa necessari per il rinnovamento, per il risanamento, per il consolidamento, nonché per la trasformazione degli stessi in opere anche diverse da quelle originarie ma compatibili e funzionali ai compiti di difesa idraulica alla quale sono preposti;
dd) opera idraulica: manufatto finalizzato alla regimazione o alla regolazione del regime idraulico del corso d'acqua o alla difesa idraulica delle sponde o del territorio; rientrano tra le opere idrauliche, anche se esterni all'alveo o all'area fluviale, i manufatti finalizzati alla regolazione del regime idraulico mediante sottrazione di portata e convogliamento della stessa in un altro corso d'acqua;
ee) piena ordinaria: piena corrispondente al livello, in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli misurati nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 50 per cento dei casi; nei corsi d'acqua non dotati di stazioni di misura, è considerata ordinaria la piena caratterizzata da un valore di portata al colmo che viene uguagliato o superato in media una volta in un periodo di due anni;
ff) polizia delle acque: attività diretta alla tutela delle acque mediante la regolamentazione degli usi delle stesse;
gg) polizia idraulica: insieme delle funzioni amministrative dirette alla tutela delle opere idrauliche, del buon regime idraulico dei corsi d'acqua, della conservazione del demanio idrico in funzione della sicurezza dei territori limitrofi al corso d'acqua;
hh) pronto intervento di protezione civile: opere urgenti di qualunque tipologia realizzate, su disposizione del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), in caso d'urgenza e in previsione di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza;
ii) regimazione idraulica: insieme coordinato e sistematico di interventi che comporta la sostanziale modifica delle caratteristiche geometriche e idrauliche di un corso d'acqua; a titolo esemplificativo, comprende l'esecuzione di nuove opere, la variazione delle sezioni di deflusso, dello sviluppo planimetrico, delle pendenze e delle scabrezze del corso d'acqua, comportando di conseguenza modifiche al regime idraulico;
jj) regolazione idraulica: variazione della portata di un corso d'acqua che si ottiene mediante la realizzazione di opere aventi la funzione di trattenuta temporanea e di graduale rilascio dei volumi d'acqua defluenti, o mediante la realizzazione di opere finalizzate alla sottrazione di portate dal corso d'acqua;
jj bis) canalizzazione: rivestimento, parziale o totale, delle sponde o del fondo dell'alveo di un corso d'acqua con materiali artificiali, progettato per la regolarizzazione della sezione e dell'assetto plano-altimetrico in funzione delle caratteristiche dei deflussi, con la finalità di salvaguardare la sicurezza e la stabilità di insediamenti e di infrastrutture;
kk) rete idrografica o reticolo idrografico: insieme dei corsi d'acqua che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;
ll) reti di drenaggio urbano: sistema di canalizzazioni artificiali sotterranee per raccogliere e allontanare da insediamenti civili o produttivi le acque meteoriche;
mm) sbarramento: opera artificiale realizzata in modo da interrompere il corso d'acqua e da formare un invaso, temporaneo o permanente, o un rigurgito;
nn) servizio di piena: insieme delle attività di monitoraggio e di controllo attivo, nonché di intervento da attivare al manifestarsi di un evento di piena che potrebbe dare origine a situazioni di pericolo;
oo) sistema derivatorio: insieme di diverse strutture (opere di presa superficiale o sotterranea, rete di collegamento, di adduzione e di distribuzione, impianto di utilizzo o ambito servito, eventuali cessioni d'acqua per utilizzi diversi, opere di restituzione) che costituiscono un unico complesso per la gestione e l'utilizzo dell'acqua prelevata;
pp) sistemazione idrogeologica: intervento di carattere geologico-tecnico, idraulico-forestale e ingegneristico-ambientale, volto a prevenire o a mitigare gli effetti dannosi del dissesto idrogeologico, nonché a ripristinare le opportune condizioni di sicurezza dei luoghi a seguito di calamità naturali;
qq) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere che si attuano nel territorio montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili, l'esecuzione di opere paravalanghe, di paramassi, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, nonché la riqualificazione ambientale attuata attraverso la realizzazione di opere e di manufatti, anche idraulici, compresa la viabilità di servizio, con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica;
ss) sorgente: punto del terreno da cui scaturisce, per defluire superficialmente, una vena d'acqua sotterranea;
tt) sotto bacino o sub-bacino: territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi, rogge, canali ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;
uu) sponda: linea che delimita l'alveo inciso di un corso d'acqua; nei casi di sponda fissa essa è generalmente costituita dalla scarpata, naturale o artificiale, che delimita l'incisione morfologica costituente l'alveo; nei casi di sponda variabile o incerta, la linea di sponda è individuata sulla base del livello idrico della piena ordinaria;
vv) zona montana: area del territorio regionale delimitata nella cartografia di cui all'articolo 4, comma 2.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera r) del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 3/2018
2 Lettera jj bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 49, lettera a), L. R. 13/2019
Art. 4
 (Classificazione dei corsi d'acqua)
1. I corsi d'acqua che, sulla base del Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), costituiscono la rete idrografica del territorio regionale, sono suddivisi nelle seguenti classi:
a) corsi d'acqua di classe 1: corsi d'acqua naturali principali, il cui bacino idrografico si estende prevalentemente nella zona montana della regione e che sfociano direttamente nel mare, nonché i loro affluenti che sottendono un bacino idrografico avente superficie superiore a 100 chilometri quadrati; i corsi d'acqua e i relativi affluenti ricadenti nei fondovalle montani mantengono tale classificazione fino ai tratti che attraversano o si sviluppano in corrispondenza dell'ultimo centro abitato di fondovalle, sia esso capoluogo comunale o frazione, del comune sito più a monte nel rispettivo bacino idrografico; possono altresì essere inclusi in questa classe tratti di ulteriori affluenti, anche se aventi bacini idrografici con estensione minore, che si sviluppano per parte del loro corso al di fuori del territorio regionale o sono interessati dalla presenza di bacini d'invaso o di centri abitati di fondovalle esposti alla dinamica fluviale o perché esigenze di funzionalità della gestione idraulica lo richiedano;
b) corsi d'acqua di classe 2: corsi d'acqua naturali e relativi affluenti, non ricompresi nei corsi d'acqua di classe 1, il cui bacino idrografico si estende prevalentemente nelle aree non ricomprese nella zona montana e avente superficie superiore a 10 chilometri quadrati; i corsi d'acqua di questa classe ricadenti nei fondovalle montani possono mantenere tale classificazione fino ai tratti che attraversano o si sviluppano in corrispondenza dell'ultimo centro abitato di fondovalle, sia esso capoluogo comunale o frazione;
c) corsi d'acqua di classe 3: corsi d'acqua naturali e relativi affluenti, ancorché non cartografati, compresi nei bacini idrografici della zona montana aventi superficie inferiore a quelli di classe 1; rientrano in tale classe anche i tratti in prosecuzione verso monte dei corsi d'acqua di classe 1 e 2; rientrano in tale classe anche i corsi d'acqua aventi caratteristiche idromorfologiche analoghe a quelli della zona montana i cui bacini si estendono nelle aree esterne alla stessa;
d) corsi d'acqua di classe 4: i canali e le rogge facenti parte delle reti di bonifica e di irrigazione, con esclusione dei canali lagunari e marittimi;
e) corsi d'acqua di classe 5: i corsi d'acqua naturali e artificiali, non compresi nelle classi 1, 2, 3 e 4, ancorché non figurino nella cartografia di cui al comma 2; rientrano in tale classe anche i corsi d'acqua su terreno non demaniale o privato.
2. La classificazione dei corsi d'acqua del territorio regionale, finalizzata all'allocazione delle funzioni di gestione a essi connesse, è rappresentata dalla cartografia contenuta nell'Allegato A.
3. La cartografia di cui al comma 2, redatta in formato cartaceo e su supporto informatico dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, è depositata presso la medesima struttura, nonché presso gli uffici della Giunta regionale ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. Ai fini della classificazione a scala di maggiore dettaglio rispetto alla cartografia in formato cartaceo, si fa riferimento ai relativi dati in formato digitale elaborati dalla struttura regionale competente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Le modifiche della cartografia concernenti l'attribuzione o la modifica della classe del corso d'acqua, sono disposte con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
5. All'infuori dei casi di cui al comma 4, la cartografia è aggiornata a cura della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
6. Nei casi in cui il limite di separazione tra due tronchi fluviali contigui, ma rientranti in classi diverse, non sia individuabile sul territorio o sia necessario rettificarlo, l'identificazione è effettuata mediante l'accertamento sul sito e la redazione di un verbale a cura della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, controfirmato dai soggetti competenti alla gestione dei tronchi fluviali contigui.
7. Ai fini della classificazione i tronchi fluviali che formano la confluenza di due corsi d'acqua di classe diversa assumono la classe del corso di importanza superiore, con riguardo al tratto interessato dallo svolgimento delle attività necessarie al mantenimento del buon regime idraulico della confluenza stessa.
8. I corsi d'acqua di cui al comma 1 mantengono la classificazione attribuita dalla cartografia fino al loro sbocco in mare o in laguna, ancorché l'ultimo tratto prima della foce appartenga al demanio marittimo.
9. Nell'ambito della classificazione dei corsi d'acqua, ai fini dell'individuazione del limite di separazione tra tratti di corsi d'acqua contigui ma appartenenti a classi diverse, sono considerate anche le esigenze di funzionalità della gestione idraulica da parte dei soggetti competenti.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 3/2018
Art. 5
 (Classificazione delle opere idrauliche e idraulico forestali)
1. Ai fini della presente legge le opere idrauliche sono suddivise nelle seguenti tipologie:
2. Ai fini della presente legge le opere di sistemazione idraulico-forestale, definite all'articolo 3, comma 1, lettera qq), sono opere di rilevanza regionale.
3. Ai fini della presente legge le opere idrauliche realizzate dallo Stato sui corsi d'acqua di classe 1 sono equiparate alle opere idrauliche di rilevanza regionale.
4. La classificazione delle opere idrauliche e idraulico-forestali esistenti e delle opere idrauliche già classificate di seconda e di terza categoria ai sensi degli articoli 5 e 7 del regio decreto 523/1904, nonché delle relative variazioni, è disposta con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.
5. La classificazione delle nuove opere idrauliche e idraulico-forestali realizzate dalla Regione, dai Comuni, dai Consorzi di bonifica, nonché da altri soggetti o enti pubblici, anche con fondi propri, è disposta con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione. A tal fine gli enti attuatori, contestualmente alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione idraulica, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la domanda di classificazione delle opere idrauliche da realizzare.
6. Gli oneri connessi alla costruzione e alla gestione delle opere di rilevanza locale o di interesse privato di cui al comma 1, lettera e), sono a carico dei soggetti attuatori e utilizzatori delle opere stesse; gli interventi di cui all'articolo 19 che interessano tali opere sono a carico dei soggetti attuatori e dei loro aventi causa.
7. I soggetti proprietari o gestori dei corsi d'acqua di classe 5 eseguono gli interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'articolo 20, comma 1, gli interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'articolo 31, comma 1, nonché gli interventi d'urgenza.
8. La realizzazione di opere sul suolo demaniale da parte di soggetti diversi dalla Regione è subordinata al provvedimento di concessione da parte della struttura regionale competente a gestire il demanio della Regione.
Art. 6
 (Sistema informativo regionale per la difesa del suolo)
1. L'azione di difesa nei confronti di tutte le tipologie di dissesto consiste sia nell'intervento di prevenzione che nell'intervento di ripristino dei danni causati dal dissesto.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione si dota di un Sistema informativo regionale per la difesa del suolo finalizzato a garantire l'organicità e la congruenza della pianificazione degli interventi nei bacini idrografici, nonché dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di difesa idrogeologica, idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di bonifica.
3. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo comprende i seguenti strumenti:
a) il Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce i corsi d'acqua, i laghi naturali e gli invasi, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, nonché raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi;
b) il Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, quale sistema informativo dinamico che rileva, censisce e classifica le opere idrauliche e idraulico-forestali presenti sul territorio regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata;
c) il Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali relative ai fenomeni di dissesto franoso attivi o quiescenti e l'archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica, compatibile con gli standard regionali e nazionali, dei documenti e delle informazioni inerenti a tali fenomeni, nonché l'analisi dell'evoluzione e dell'attività degli stessi attraverso una corretta valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico;
d) il Catasto regionale degli eventi di dissesto idrogeologico, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le informazioni relative agli eventi franosi, idraulici e valanghivi che interessano il territorio regionale, avente quali centri di rilevamento principali le Stazioni forestali, la Centrale operativa della Protezione civile regionale e le strutture tecniche regionali; ogni evento è individuato mediante i dati forniti da una scheda e la relativa ubicazione cartografica georeferenziata;
d bis) il Catasto regionale dei dissesti idraulici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali relative ai fenomeni di dissesto idraulico e l'archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica, compatibile con gli standard regionali e nazionali, dei documenti e delle informazioni inerenti a tali fenomeni, nonché l'analisi degli stessi nel tempo attraverso una corretta valutazione della pericolosità idraulica e del conseguente rischio idrogeologico;
d ter) il Catasto regionale dei progetti di sistemazione dei dissesti idrogeologici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al coordinamento degli interventi di sistemazione;
d quater) il Catasto delle valanghe di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi delle valanghe), anche finalizzato a una corretta valutazione della pericolosità e del conseguente rischio dei fenomeni valanghivi;
e) il Catasto regionale degli sbarramenti, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce gli sbarramenti di competenza regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi, inoltre garantisce l'evidenza geografica referenziata e la denominazione degli sbarramenti di competenza nazionale, nonché costituisce lo strumento di supporto alle attività di costruzione, di esercizio e di vigilanza di cui all'articolo 19;
f) il Catasto regionale degli scarichi su corpo idrico superficiale, quale sistema informativo dinamico per la gestione delle informazioni sugli scarichi autorizzati di acque reflue urbane, domestiche, industriali e industriali assimilate alle domestiche.
6. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo consente a tutti i soggetti coinvolti nella difesa del suolo la condivisione dei processi di gestione, delle evidenze di dissesto, delle necessità di intervento, delle competenze a realizzare gli interventi, degli obblighi di comunicazione alle autorità statali competenti, delle informazioni ai soggetti interessati e agli Enti locali.
7. I dati contenuti nei Catasti regionali sono resi accessibili ai cittadini attraverso il sito istituzionale della Regione nell'ambito dell'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia (IRDAT-FVG).
8. I Catasti regionali sono strumenti di supporto alle attività di programmazione di cui all'articolo 11.
9. La Protezione civile della Regione, a supporto delle funzioni che le sono attribuite ai sensi della legge regionale 64/1986, realizza e gestisce nell'ambito del Sistema integrato di Protezione civile il sistema informativo finalizzato alla raccolta delle segnalazioni di dissesto idrogeologico che pervengono alla Sala operativa regionale e in grado di fornire l'evoluzione in tempo reale delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per l'ambiente e per i beni esposti. Il sistema informativo è aggiornato con le informazioni relative alle opere di pronto intervento e ai lavori d'urgenza attuati, nonché è reso accessibile agli enti cui compete la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi, anche ai fini della programmazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio.
10. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo riceve le segnalazioni dei dissesti franosi che interessano la viabilità, ai fini del coordinamento, da parte delle strutture regionali e degli altri Enti competenti, degli interventi urgenti di ripristino della stessa, di classificazione delle aree pericolose, nonché di pianificazione e di messa in sicurezza.
Note:
1 Lettera d) del comma 3 sostituita da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1 .1), L. R. 3/2018
2 Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1 .2), L. R. 3/2018
3 Lettera d ter) del comma 3 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1 .2), L. R. 3/2018
4 Lettera d quater) del comma 3 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera c), numero 1 .2), L. R. 3/2018
5 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 5 da art. 4, comma 1, lettera c), numero 2 .1), L. R. 3/2018
6 Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 4, comma 1, lettera c), numero 2 .2), L. R. 3/2018
TITOLO II
 ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI
CAPO I
 FUNZIONI DELLA REGIONE
Art. 7
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge le seguenti funzioni:
a) la pianificazione e la programmazione delle azioni connesse alla gestione del reticolo idrografico e delle risorse idriche, nonché alla sicurezza idrogeologica del territorio;
b) l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni e ai Consorzi di bonifica ai sensi della presente legge;
c) l'attribuzione delle risorse finanziarie ai Comuni e ai Consorzi di bonifica;
d) l'esercizio dei poteri sostitutivi, nonché la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni ai sensi, rispettivamente, degli articoli 55, 56 e 57;
e) le funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 8;
f) le funzioni in materia di utilizzazione delle acque di cui all'articolo 9;
h) la convocazione della conferenza programmatica di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, finalizzata all'adozione e all'attuazione dei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) e alla necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale;
k) l'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico relativi ai bacini già di rilievo regionale, previa convocazione della conferenza programmatica di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, secondo le procedure di cui all'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), nelle more della completa unificazione delle procedure a livello di distretto idrografico;
l) l'aggiornamento e l'integrazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico relativi ai bacini già di rilievo regionale, nei casi previsti dalle relative norme di attuazione, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 8
 (Funzioni di difesa del suolo)
1. La Regione svolge le seguenti funzioni di difesa del suolo:
a) l'istituzione e la gestione del Sistema informativo regionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6;
c) la predisposizione e il finanziamento del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11;
d) la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, relativi ai corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;
e) la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza regionale, sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;
f) la realizzazione degli interventi di difesa e di conservazione delle coste a esclusione dei centri abitati costieri;
g) la realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali di cui all'articolo 32 relative ai corsi d'acqua di classe 3;
h) la realizzazione degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale di cui all'articolo 34;
i) i lavori d'urgenza sui corsi d'acqua di classe 1 e 3;
l) il rilascio dell'autorizzazione degli interventi di ripascimento degli arenili;
m) il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui all'articolo 17 sui corsi d'acqua di classe 1, 2, 3 e 5, nonché la verifica della conformità del progetto definitivo dell'intervento alle finalità del finanziamento assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 10;
n) l'emissione del parere idraulico per il rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico, nonché del parere idraulico di cui all'articolo 17, comma 8;
o) l'accertamento della cessata funzionalità idraulica ai fini della sdemanializzazione di beni del demanio idrico relativamente ai corsi d'acqua di tutte le classi e previo parere dei Consorzi di bonifica per i corsi d'acqua di classe 4;
p) il rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide negli interventi sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, nonché la riscossione della quota di competenza dei relativi canoni demaniali;
q) i servizi di polizia idraulica sui corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3;
r) l'imposizione di limitazioni e di divieti all'esecuzione di opere e di interventi anche esterni all'area demaniale idrica qualora influiscano, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua;
s) il governo delle piene, mediante le attività di previsione, di monitoraggio, di sorveglianza, di presidio territoriale idraulico, nonché di regolazione dei deflussi, nell'ambito del sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);
t) i servizi di piena e di pronto intervento idraulico in coordinamento con il presidio territoriale idraulico di cui al sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004;
v) la classificazione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche ai sensi degli articoli 4 e 5;
x) la realizzazione e la promozione di studi, ricerche, rilievi, modelli, elaborazioni e ogni attività tecnico-scientifica, finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, del trasporto solido dei corsi d'acqua, del deflusso minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico dei bacini idrografici e della laguna di Marano-Grado, nonché finalizzati alla conoscenza geologica del territorio regionale;
y) la promozione della sottoscrizione dei contratti di fiume da parte dei Comuni e dei Consorzi di bonifica il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico.
3. La gestione delle opere di regolazione idraulica può essere affidata dalla Regione ai Consorzi di bonifica o ad altri soggetti pubblici sulla base di una convenzione che preveda le modalità di gestione e il compenso per i relativi oneri. Nei casi di opere in cui la funzione di regolazione idraulica sia promiscua con utilizzi idrici di tipo diverso, la Regione affida la gestione al titolare della concessione di derivazione d'acqua, detraendo i relativi oneri dal canone demaniale.
4. La Regione, anche attraverso il Sistema integrato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986, riceve presso la Sala operativa regionale sita a Palmanova tutte le segnalazioni inerenti criticità idrauliche e geologiche, nonché rileva tramite la rete regionale di monitoraggio in tempo reale, lo stato dei corsi d'acqua e attua il monitoraggio della stabilità dei versanti montani ai fini della tempestiva attivazione delle funzioni di protezione civile sul territorio regionale a salvaguardia della pubblica incolumità, dell'ambiente e dei beni.
6. Nell'ambito delle attività di protezione civile la navigazione sui corsi d'acqua di tutte le classi, nonché nelle acque interne e lagunari, è autorizzata dalla Protezione civile della Regione.
Note:
1 Lettera n) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 3/2018
Art. 10
 (Piano regionale di tutela delle acque)
1. In attuazione dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 la Regione provvede alla formazione, all'adozione e all'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.
2. Ai fini della formazione, delle revisioni e degli aggiornamenti del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
3. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi della normativa regionale vigente in materia di urbanistica, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale, nonché con l'Assessore competente in materia di risorse agricole e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
5. Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
6. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale l'avviso di approvazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati.
7. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione delle parti interessate la Regione fissa un termine non inferiore a sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sul progetto del Piano regionale di tutela delle acque.
8. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute ed entro i successivi sessanta giorni, a seguito dell'eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, previo eventuale aggiornamento delle misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque.
9. Il Piano regionale di tutela delle acque, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, è trasmesso per le verifiche di competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché all'Autorità di bacino distrettuale, che esprimono il parere vincolante entro centoventi giorni dalla trasmissione.
10. Entro sei mesi dall'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale di cui al comma 9, il Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
11. Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato, contestualmente, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.
12. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 4 non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano stesso.
14. Dalla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque non sono ammesse nuove concessioni di derivazione d'acqua in contrasto con le prescrizioni del Piano stesso.
15. All'infuori delle revisioni e degli aggiornamenti previsti dall'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, il Piano regionale di tutela delle acque è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'evoluzione del quadro normativo e agli esiti delle attività di monitoraggio, con riferimento alle variazioni dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici.
Note:
1 Parole sostituite al comma 13 da art. 24, comma 1, L. R. 21/2015
2 Parole aggiunte al comma 15 da art. 4, comma 1, lettera e), L. R. 3/2018
3 Parole sostituite al comma 13 da art. 9, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 11
3. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 1, entro il 30 marzo di ogni anno, i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
5. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale può emanare bandi finalizzati a finanziare nuovi interventi da inserire nel Programma di cui al comma 1.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni e ai Consorzi di bonifica le risorse stanziate con legge finanziaria regionale per la realizzazione degli interventi inseriti nel Programma di cui al comma 1, nonché le risorse finanziarie assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo, di rispettiva competenza, individuati nei relativi programmi statali, previo accertamento della conformità del progetto alle finalità del finanziamento.
Note:
1 Il presente articolo è efficace all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. a), L.R. 11/2015, come disposto all'art. 62, c. 1, lett. a), della medesima L.R. 11/2015.
2 Articolo sostituito da art. 105, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 12
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 4, lettera b), numero 1), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 4, lettera b), numero 2), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 4, lettera b), numero 3), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 3 da art. 4, comma 4, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 4, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 14
 (Provvedimenti attuativi)
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:
a)   ( ABROGATA )
c) i criteri e i procedimenti finalizzati al rilascio, alla sospensione, alla variante, al rinnovo e all'estinzione della concessione di derivazione d'acqua, di cui al titolo IV, capi II, III e IV, nonché le modalità di determinazione del deposito cauzionale;
d) le procedure semplificate per il riconoscimento o la concessione preferenziale all'uso dell'acqua;
e) la determinazione dei canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua ai sensi dell'articolo 50;
f) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 523/1904, le tipologie di impianti la cui realizzazione sia resa necessaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), da ragioni di rilevante interesse pubblico ovvero dalla necessità di adeguamento degli impianti esistenti agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela ambientale;
h) la disciplina relativa all'autorizzazione, alla realizzazione, alla vigilanza sui lavori di costruzione e al collaudo delle opere di sbarramento, con esclusione degli invasi totalmente interrati sotto il piano di campagna privi di argini fuori terra, delle opere di regimazione dei corsi d'acqua prive di funzioni di ritenuta e dei serbatoi pensili;
j) i criteri per la valutazione della compatibilità con le caratteristiche del corpo ricettore, degli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque degli impianti di scambio termico e delle acque reflue provenienti da attività termali;
k) i criteri e le modalità per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica, nonché i contenuti dello studio di compatibilità idraulica a corredo degli strumenti pianificatori e dei progetti di interventi, di cui all'articolo 19 bis;
k bis) i criteri e le modalità per lo svolgimento e il coordinamento dei compiti di polizia idraulica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera q), all'articolo 15, comma 1, lettera f), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d);
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono definiti:
a) i criteri e le modalità per la predisposizione della cartografia dei corsi d'acqua di cui all'articolo 4;
b) le modalità di svolgimento del servizio di piena e l'individuazione dei tratti dei corsi d'acqua di classe 1 e 2 in cui tale servizio è obbligatorio;
d) la classificazione degli sbarramenti fluviali di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, nonché lo schema tipo della scheda tecnica ai fini della ricognizione degli sbarramenti esistenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4;
e) lo schema tipo dell'istanza di concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'articolo 21, comma 5;
f) lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare relativi alla concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'articolo 22, comma 1;
g) le modalità di effettuazione dei rilievi topografici di cui all'articolo 28, comma 3;
h) lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare, relativi alla concessione di derivazione d'acqua, di cui all'articolo 42, comma 3;
i) lo schema tipo della domanda per la determinazione sperimentale del deflusso minimo vitale (DMV) con le relative linee guida ai sensi dell'articolo 36, comma 3;
j) i dati relativi alle utilizzazioni di acque sotterranee di cui all'articolo 37, comma 1, e alle autorizzazioni agli attingimenti di acque superficiali di cui all'articolo 40, comma 5;
k) le linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio ai fini di cui all'articolo 36, comma 4;
l) l'elenco dei dipendenti regionali finalizzato all'istituzione del nucleo di valutazione di cui all'articolo 44, comma 5;
m) la procedura mediante conferenza di servizi per l'autorizzazione allo scarico nei corpi idrici superficiali.
m bis) le modalità di effettuazione dei rilevamenti in tempo differito dei parametri idrologici quantitativi sulle falde acquifere, sulla rete idrografica e sugli afflussi idrici meteorici, nonché le modalità di trasmissione dei dati rilevati, alla struttura regionale competente ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8.
Note:
1 Lettera k bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 3/2018
2 Lettera k ter) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 3/2018
3 Lettera m bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 3/2018
4 Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 12/2018
5 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 106, comma 1, L. R. 8/2022
CAPO II
 FUNZIONI DEI COMUNI E DEI CONSORZI DI BONIFICA
Art. 15
 (Funzioni dei Comuni)
3. I Comuni eseguono le opere di difesa dei centri abitati costieri, nonché gli interventi di ripascimento degli arenili, fatte salve le competenze statali e regionali in materia di porti.
5. I Comuni concorrono alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, trasmettendo su supporto informatico alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
6. I Comuni provvedono alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 56, ai sensi dell'articolo 57, nell'ambito delle funzioni ai medesimi attribuite.
7. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale, di cui viene dato conto nel Rapporto comunale sullo stato del territorio previsto all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), nonché i piani comunali di emergenza di protezione civile, contengono la cartografia di cui all'articolo 4.
9. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale contengono misure e disposizioni volte a garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo.
10. I Comuni rivieraschi possono avviare un processo di consultazione con gli altri Comuni i cui territori insistono sul medesimo bacino idrografico, volto a costituire i presupposti per l'istituzione di contratti di fiume che, attraverso la sottoscrizione di un accordo tra tutti i Comuni rivieraschi e i soggetti pubblici e privati interessati, conseguano la definizione e la programmazione di azioni finalizzate alla riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica del sistema fluviale, coordinate e integrate con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale.
11. Al fine di rendere la realizzazione degli interventi di competenza comunale, relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche, coerente con la gestione complessiva della rete idrografica regionale, i Comuni possono sottoporre i progetti degli interventi alla valutazione della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.
12 ter. Le rendicontazioni delle spese sostenute per progetti e per opere affidate in delegazione amministrativa agli enti locali in data antecedente a venti anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), può avvenire in forma semplificata mediante autocertificazione del legale rappresentate circa la spesa sostenuta per le somme a disposizione dell'amministrazione, sempre nel limite del complessivo finanziamento ricevuto, a condizione che per il progetto o l'opera siano intervenuti:
a) il certificato di regolare esecuzione o collaudo;
b) l'intestazione dei beni eventualmente espropriati all'ente pubblico o la costituzione di servitù sempre a favore dello stesso.
13. I Comuni esercitano le funzioni attribuite nelle forme previste dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
Note:
1 Le lettere c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo hanno efficacia all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 59, c. 1, L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. b), della medesima L.R. 11/2015.
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2018
3 Parole aggiunte al comma 8 da art. 4, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2018
4 Parole aggiunte al comma 12 da art. 4, comma 1, lettera g), numero 3), L. R. 3/2018
5 Comma 12 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera g), numero 4), L. R. 3/2018
6 Comma 12 ter aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 10/2023
Art. 16
 (Funzioni dei Consorzi di bonifica)
4. I Consorzi di bonifica rilasciano le concessioni di estrazione di materiale litoide sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e riscuotono la quota di competenza dei relativi canoni demaniali, nonché trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la relativa relazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 6.
5. I Consorzi di bonifica rilasciano le autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi di cui all'articolo 40, comma 1, sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e concorrono all'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 40, comma 5.
6. I Consorzi di bonifica sono delegati ad attuare gli interventi relativi agli argini costieri.
7. I Consorzi di bonifica possono curare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 12.
8. I Consorzi di bonifica concorrono alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, trasmettendo su supporto informatico, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
9. I Consorzi di bonifica realizzano gli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e agli argini costieri, inseriti nel Programma regionale degli interventi, con le risorse a tal fine trasferite dalla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 10.
Note:
1 Le lettera a) e b) del comma 1 e le lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo hanno efficacia all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 59, c. 1, L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. c), della medesima L.R. 11/2015.
2 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 16, lettera a), L. R. 44/2017
3 Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 3, comma 16, lettera b), L. R. 44/2017
4 Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 3, comma 16, lettera c), L. R. 44/2017
5 Comma 9 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera h), L. R. 3/2018
6 Comma 9 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera h), L. R. 3/2018
TITOLO III
 DIFESA DEL SUOLO
CAPO I
 TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO
Art. 17
 (Autorizzazione idraulica)
1. Il regime autorizzatorio di cui al regio decreto 523/1904 si applica agli interventi da realizzare lungo i corsi d'acqua demaniali delle classi individuate ai sensi dell'articolo 4, incluse le opere disciplinate dagli articoli 96 e 97 del medesimo regio decreto 523/1904.
1 bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), l'autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 59/2013, è compresa nell'autorizzazione unica ambientale.
3. Non sono soggetti all'autorizzazione idraulica gli interventi di posa in opera di tubazioni e canalizzazioni sugli impalcati di manufatti di attraversamento di corsi d'acqua, internamente o esternamente alla struttura, a condizione che le medesime siano contenute entro la sagoma di ingombro degli impalcati stessi, considerata in senso trasversale rispetto al corso d'acqua.
4. Il soggetto attuatore, sessanta giorni prima dell'inizio delle attività di cui al comma 3, trasmette il progetto delle opere all'ente competente ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera m), e dell'articolo 16, comma 2, lettera e), il quale, entro tale termine, può vietare per esigenze di carattere idraulico, la realizzazione dei manufatti di cui al comma 3.
5. In caso di sopravvenute esigenze di carattere idraulico il soggetto che utilizza i manufatti di cui al comma 3 provvede alla rimozione degli stessi a proprie spese e senza diritto ad alcun indennizzo.
6. Gli oneri connessi alla gestione e alla manutenzione dei manufatti di attraversamento di corsi d'acqua costituiti da ponti e guadi, sono a carico dei Comuni, o dell'ente gestore della strada, o dei soggetti pubblici o privati che ne usufruiscono. In caso di mancata assunzione di tali oneri, i manufatti sono rimossi a cura e spese dei medesimi soggetti. Nell'ipotesi di inerzia di un soggetto pubblico o privato, la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo assegna al medesimo, mediante diffida, un termine per provvedere comunque non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente il termine e sentito il soggetto inadempiente, la medesima struttura regionale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata con oneri a carico del soggetto inadempiente. L'inerzia degli enti locali comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 55.
7. Fermi restando i vincoli e le prescrizioni previsti dai piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 152/2006, la realizzazione di insediamenti nelle aree classificate pericolose e nei bacini a scolo meccanico o alternato, comporta l'assunzione da parte del soggetto proponente, attuatore o utilizzatore, degli oneri connessi alla costruzione e alla gestione degli impianti di sollevamento e delle opere di difesa idraulica.
8. Nei casi previsti dall'articolo 33 il parere idraulico della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo sostituisce l'autorizzazione idraulica.
9. Il rilascio dell'autorizzazione idraulica per nuovi scarichi o per l'adeguamento di scarichi esistenti che conferiscono la portata, direttamente o indirettamente, a un corso d'acqua demaniale, funzionali all'attuazione di nuovi interventi previsti nei piani attuativi comunali approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è subordinato alla presentazione, da parte del soggetto richiedente, dello studio di compatibilità idraulica previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge regionale medesima.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 82, comma 1, L. R. 13/2020 . Le disposizioni si applicano a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 18
 (Tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree fluviali)
2. Nell'alveo dei corsi d'acqua, nelle zone golenali, nelle aree fluviali e nei bacini lacuali naturali è vietata l'estrazione di materiale litoide, a esclusione dei casi in cui sia resa necessaria nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge.
4. Sulle sponde dei corsi d'acqua naturali è consentita la piantumazione di essenze autoctone ai fini della costituzione o del ripristino della vegetazione riparia, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, a condizione che non venga compromessa la funzionalità idraulica dell'alveo.
5. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti all'autorizzazione idraulica ai sensi dell'articolo 17.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera i), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera i), numero 2), L. R. 3/2018
3 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 22/5/2019 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 26 del 26 giugno 2019) la illegittimita' costituzionale del comma 3, dell'art. 18 della presente legge, nella parte in cui non consente la costruzione, all'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua, di manufatti per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica compatibili con le esigenze di prevenzione dei rischi idrogeologici.
Art. 19
 (Disciplina degli sbarramenti fluviali)
2. Ai fini di cui al comma 1 l'altezza della diga e il volume di invaso sono determinati ai sensi del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito in legge, con modificazioni, della legge 21 ottobre 1994, n. 584, nonché ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 1995.
5. La struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, a seguito di accertamenti effettuati nell'ambito delle funzioni di vigilanza, può chiedere ai proprietari e ai gestori, qualora non proprietari, di presentare, entro il termine di centottanta giorni, un progetto di adeguamento delle opere di sbarramento e delle relative modalità di esercizio ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio delle stesse. Il mancato rispetto di tale termine comporta la sospensione dell'esercizio delle opere di sbarramento sino all'emissione del provvedimento di autorizzazione. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego alla prosecuzione dell'esercizio delle opere di sbarramento è emesso entro novanta giorni dalla presentazione del progetto.
Note:
1 Il comma 1 del presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. h), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c.1, lett. d), della medesima L.R. 11/2015.
2 Il comma 4 del presente articolo ha efficacia alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, c. 2, lett. d), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. d), della medesima L.R. 11/2015.
Art. 19 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 8, lettera b), L. R. 12/2018
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 6/2019
3 Comma 1 ter aggiunto da art. 9, comma 2, L. R. 6/2019
CAPO II
 INTERVENTI SULLA RETE IDROGRAFICA E DI SISTEMAZIONE DEI DISSESTI FRANOSI
Art. 20
 (Interventi relativi ai corsi d'acqua)
3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), la Regione può acquisire le aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua o aventi funzione di espansione delle piene o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua.
3 sexies. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
4. L'esigenza di effettuare interventi di regimazione idraulica o di regolazione idraulica di cui al comma 1, lettere b) e d), è motivata, nonché adeguatamente documentata, sulla base di specifiche valutazioni di ordine idrologico e idraulico, dalle quali si desumano anche gli effetti e le conseguenze di tali interventi alla scala del corso d'acqua.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera j), L. R. 3/2018
2 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 49, lettera b), numero 1), L. R. 13/2019
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 49, lettera b), numero 2), L. R. 13/2019
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.
5 Comma 3 ter aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.
6 Comma 3 quater aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.
7 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.
8 Comma 3 sexies aggiunto da art. 83, comma 1, L. R. 13/2020 . La disposizione si applica anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della L.R.13/2020, come previsto dall'art. 83, c. 1, della medesima L.R.13/2020.
Art. 21
 (Disciplina degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto di materiale litoide)
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per l'individuazione dei corsi d'acqua o di tratti dei medesimi nei quali è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), numero 1), che prevedono l'estrazione e l'asporto del materiale litoide e sono indicati i corsi d'acqua o i tratti dei medesimi nei quali tali interventi sono interdetti.
2. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono soggetti a concessione, sono considerati, a tutti gli effetti, interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici.
3. L'estrazione di materiale litoide è soggetta al pagamento di un canone demaniale, determinato, anche in relazione al valore di mercato del materiale litoide, ai sensi dell'articolo 30.
7. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1, aventi carattere d'urgenza, sono autorizzati ai sensi dell'articolo 27.
8. Nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 28.
9. Nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'affidamento della concessione nell'ambito della procedura a evidenza pubblica di cui al comma 4 e non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 27, gli interventi di manutenzione degli alvei sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 28.
10. L'utilizzo di materiale litoide, da parte dell'ente competente per classe di corso d'acqua, nella realizzazione di lavori in amministrazione diretta, non è soggetto alla disciplina di cui ai commi 4 e 8.
12. Ai fini della pianificazione dell'attività estrattiva prevista dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), il materiale litoide estratto e asportato ai sensi del presente articolo, è equiparato alle sostanze minerali disciplinate dalla medesima legge regionale.
Note:
1 I commi 4 e 9 del presente articolo hanno efficacia all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. e), della medesima L.R. 11/2015.
2 Il comma 5 del presente articolo ha efficacia alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, c. 2, lett. e), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. e), della medesima L.R. 11/2015.
3 I regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015 sono stati emanati con DPReg. 65/2016 (B.U.R. 20/4/2016, n. 16) con entrata in vigore il 21/4/2016 e il DPReg. 196/2016 (B.U.R. 2/11/2016, n. 44) con entrata in vigore il 3/11/2016.
4 Nel B.U.R. 9/8/2017, n. 32 è stato pubblicato il decreto Direttore centrale ambiente ed energia 30/5/2017, n. 1710, di cui all'art. 14, c. 2, lett. e), L.R. 11/2015, riferito al comma 5.
5 Parole aggiunte al comma 11 da art. 4, comma 1, lettera k), L. R. 3/2018
6 Comma 11 sostituito da art. 4, comma 19, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7 Comma 11 sostituito da art. 84, comma 1, L. R. 13/2020
8 Comma 11 interpretato da art. 110, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 22
 (Provvedimento di concessione e disciplinare)
1. Il provvedimento di concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21, comma 2, è emesso dall'ente competente per classe di corso d'acqua contestualmente ovvero entro i cinque giorni successivi alla sottoscrizione del disciplinare, redatto sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f).
2. Il provvedimento di concessione, che costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico e alla realizzazione dell'intervento ha, nei casi di cui agli articoli 24 e 25, la durata di esecuzione dell'intervento prevista dal relativo progetto.
3. Il soggetto concessionario, prima dell'inizio dei lavori, nomina il direttore dei lavori dandone comunicazione all'ente competente ed effettua i rilievi topografici di progetto di dettaglio.
4. Il controllo sulla conformità dell'estrazione di materiale litoide alle modalità di esercizio stabilite dal provvedimento di concessione e dal disciplinare è eseguito dall'ente competente per classe di corso d'acqua.
5. L'ente competente per classe di corso d'acqua, a seguito dell'accertamento di violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel disciplinare, dispone l'immediata sospensione dei lavori ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 56.
6. Ai fini della riscossione da parte dei Comuni della quota dei canoni demaniali di cui all'articolo 30, con il provvedimento di concessione sono individuati i Comuni il cui territorio è interessato dall'attività di estrazione di materiale litoide e sono stabilite le modalità di versamento dei relativi importi ai Comuni medesimi.
Note:
1 Parole soppresse al comma 7 da art. 4, comma 1, lettera l), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole soppresse al comma 8 da art. 4, comma 1, lettera l), numero 2), L. R. 3/2018
Art. 23
1. La concessione pluriennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ai sensi dell'articolo 21, comma 1, che interessano bacini idrografici o aste fluviali continue è affidata con le modalità di cui al medesimo articolo 21, per un periodo massimo di dieci anni.
2. Entro novanta giorni dal rilascio del provvedimento di concessione, a pena di revoca del medesimo, il soggetto concessionario presenta all'ente competente per classe di corso d'acqua, un programma in cui sono individuati gli interventi di manutenzione da attuare in relazione allo stato dell'alveo al momento del rilascio del provvedimento di concessione, nonché quelli derivanti dalle prevedibili evoluzioni morfologiche degli alvei dei corsi d'acqua interessati.
3. Nei bacini idrografici e nelle aste fluviali oggetto della concessione di cui al comma 1 non è ammessa la presentazione delle istanze dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 25.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. e), della medesima L.R. 11/2015.
2 I regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015 sono stati emanati con DPReg. 65/2016 (B.U.R. 20/4/2016, n. 16) con entrata in vigore il 21/4/2016 e il DPReg. 196/2016 (B.U.R. 2/11/2016, n. 44) con entrata in vigore il 3/11/2016.
Art. 24
1. La concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ai sensi dell'articolo 21, comma 1, che interessano singoli tratti fluviali o più tratti fluviali singoli o discontinui, anche appartenenti a bacini idrografici diversi del territorio regionale, è affidata, con le modalità di cui al medesimo articolo 21, per la durata della realizzazione degli interventi prevista dal relativo progetto.
2. Nei tratti fluviali oggetto della concessione di cui al comma 1 non è ammessa la presentazione delle istanze dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 25.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. e), della medesima L.R. 11/2015.
2 I regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015 sono stati emanati con DPReg. 65/2016 (B.U.R. 20/4/2016, n. 16) con entrata in vigore il 21/4/2016 e il DPReg. 196/2016 (B.U.R. 2/11/2016, n. 44) con entrata in vigore il 3/11/2016.
Art. 25
1. Le istanze volte a ottenere la concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21, comma 1, indicati dai soggetti interessati, non sono ammesse nei tratti individuati ai sensi degli articoli 23 e 24, nonché nei corsi d'acqua o nei tratti dei medesimi interdetti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'istanza di concessione nel Bollettino ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono presentare istanze di concessione relative al medesimo tratto di corso d'acqua che sono dichiarate concorrenti con quella presentata per prima.
4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 l'ente competente per classe di corso d'acqua, sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 523/1904, individua tra le istanze concorrenti quella relativa all'intervento di manutenzione ritenuto più adeguato alle esigenze di carattere idraulico dell'alveo interessato, la quale costituisce base per l'assegnazione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della concessione alla realizzazione dell'intervento di manutenzione, a uno dei soggetti che hanno presentato istanza ai sensi del comma 3.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. e), della medesima L.R. 11/2015.
2 I regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numeri 1), 2) e 3), L.R. 11/2015 sono stati emanati con DPReg. 65/2016 (B.U.R. 20/4/2016, n. 16) con entrata in vigore il 21/4/2016 e il DPReg. 196/2016 (B.U.R. 2/11/2016, n. 44) con entrata in vigore il 3/11/2016.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera m), L. R. 3/2018
Art. 26
 (Cause di estinzione della concessione)
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il concessionario comunica all'ente competente per classe di corso d'acqua la rinuncia alla concessione corredata di una relazione contenente i dati identificativi della concessione e lo stato di consistenza dell'attività di estrazione. L'ente competente per classe di corso d'acqua prende atto della rinuncia, indicando le prescrizioni relative alla cessazione della concessione.
4. Nei casi di cui al comma 3 l'ente competente per classe di corso d'acqua diffida il concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione, assegnandogli un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine l'ente competente per classe di corso d'acqua dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza della concessione.
5. L'ente competente può disporre la revoca, anche parziale, del provvedimento di concessione, in qualunque momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza diritto di indennizzo, fatta salva la corrispondente riduzione del canone demaniale in caso di revoca parziale.
6. I provvedimenti di presa d'atto della rinuncia alla concessione, nonché di decadenza e di revoca della concessione sono comunicati al concessionario, ai Comuni e ai Consorzi di bonifica interessati.
Art. 28
 (Interventi di manutenzione dell'alveo nell'ambito di lavori pubblici)
1. I progetti di lavori pubblici riguardanti interventi sui corsi d'acqua o sulle opere idrauliche possono comprendere l'estrazione di materiale litoide dall'alveo, nel tratto interessato dai lavori, unicamente per finalità connesse alla realizzazione dei lavori previsti dai progetti stessi o a necessità idrauliche di ripristino dell'officiosità dell'alveo nel tratto medesimo.
2. Nei casi di cui al comma 1 il progetto prevede la quantità di materiale litoide da estrarre dall'alveo del corso d'acqua, le modalità di utilizzo e la destinazione del medesimo.
4. Il direttore dei lavori, anteriormente all'inizio delle operazioni di scavo, invia all'ente competente per classe di corso d'acqua, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del valore del materiale estratto, calcolato in base al canone demaniale ai sensi dell'articolo 30 o dell'avvenuta compensazione del medesimo valore, con il costo dei lavori.
Note:
1 Per la disciplina transitoria del comma 3 si veda l'art. 62, comma 4, della presente legge.
Art. 30
 (Canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide)
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono determinati, con cadenza almeno quadriennale, i canoni demaniali relativi alle concessioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che comportano l'estrazione di materiale litoide, rilasciate ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, nonché alle attività di cui all'articolo 28.
2. I canoni demaniali di cui al comma 1 sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.
3. L'indennità per l'occupazione delle aree del demanio idrico di cui all'articolo 22, comma 2, è compresa nel canone demaniale relativo alla concessione di estrazione di materiale litoide.
4. In caso di interventi relativi ai corsi d'acqua ricadenti nella zona montana, la Giunta regionale può stabilire la riduzione dei canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide fissati ai sensi del comma 1, sino al limite pari a zero, individuando i tratti dei corsi d'acqua interessati.
4 bis. La Giunta regionale, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), può stabilire che, qualora il materiale litoide da estrarre dall'alveo del corso d'acqua sia destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture di interesse pubblico, i canoni demaniali fissati ai sensi del comma 1 siano ridotti fino a un massimo del 90 per cento. In tali casi il progetto dell'opera pubblica o dell'infrastruttura di interesse pubblico prevede la quantità di materiale litoide da utilizzare e le modalità di impiego. Ai fini dell'applicazione della riduzione del canone demaniale il soggetto concessionario comunica alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la quantità del materiale litoide destinato esclusivamente alla realizzazione dell'opera pubblica o dell'infrastruttura di interesse pubblico, nonché effettua i rilievi topografici con le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 3.
6. I canoni demaniali di cui al comma 1 sono riscossi dall'ente competente per classe di corso d'acqua per una quota pari al 50 per cento e dai Comuni, per la residua quota. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni e i Consorzi di bonifica trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo una relazione recante l'ammontare dei canoni demaniali introitati nell'annualità di riferimento e la destinazione dei relativi proventi.
7. Non è soggetto al pagamento dei canoni demaniali di cui al comma 1 il prelievo manuale di materiale litoide di cui all'articolo 29.
9. Ai fini della compensazione di cui al comma 8 è data priorità alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 21 nei corsi d'acqua in zona montana il cui costo è compensato, anche integralmente, con l'ammontare del canone demaniale dovuto per l'esecuzione di un intervento di manutenzione dell'alveo di un corso d'acqua in pianura.
10. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 21, comma 11, la corresponsione del canone demaniale può essere interamente compensata con i lavori di asporto del materiale litoide.
11. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le operazioni di prelievo di materiale litoide finalizzato a mantenere in efficienza le opere di presa degli impianti di derivazione d'acqua. A tal fine si considerano parte dell'opera di presa i manufatti adibiti al prelievo dell'acqua e alla separazione della frazione solida dalla portata derivata, quali le traverse funzionali alla presa negli impianti ad acqua fluente, le bocche di presa, le griglie di filtraggio, i canali sghiaiatori e dissabbiatori, i bacini di calma e di sedimentazione, le paratoie, gli sfioratori.
Note:
1 Il comma 8 del presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numero 4), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. f), della medesima L.R. 11/2015.
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 58, lettera a), L. R. 14/2016
3 Il comma 8 è efficace a seguito dell'entrata in vigore del regolamento emanato con DPReg. 196/2016 (B.U.R. 2/11/2016, n. 44) con entrata in vigore il 3/11/2016.
4 Comma 5 sostituito da art. 4, comma 22, L. R. 31/2017
Art. 31
 (Interventi relativi alle opere idrauliche)
Art. 33
 (Taglio di vegetazione e raccolta di legname fluitato)
1. Lo sfalcio e l'asporto di erba dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali è consentito, a titolo gratuito, previa presentazione di una comunicazione in cui sono indicate la località e la superficie interessate dall'attività, alla stazione forestale, competente per territorio la quale, entro il termine di sette giorni dal ricevimento, può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta.
2. Il taglio e l'asporto di alberi e arbusti dagli alvei, dalle sponde e dalle aree golenali demaniali si configurano quali interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di gestione della vegetazione ivi presente e sono consentiti con le seguenti modalità:
a) per un quantitativo fino a 5 tonnellate all'anno, a titolo gratuito previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, nonché la quantità e le specie da prelevare; la stazione forestale entro il termine di sette giorni dal ricevimento può vietare l'attività per ragioni di tutela ambientale o idraulica; trascorso tale termine l'attività può essere svolta;
b) per un quantitativo superiore a 5 e fino a 50 tonnellate, previa presentazione di una comunicazione alla stazione forestale competente per territorio in cui sono indicate la località e la superficie interessate, la quantità e le specie da prelevare, nonché i tempi di esecuzione; la stazione forestale, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, comunica l'esito dell'istruttoria specificando il quantitativo di legname assegnato e il relativo importo da pagare, la superficie di intervento, le modalità esecutive e le eventuali prescrizioni da rispettare;
3. Le stazioni forestali comunicano agli ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio i provvedimenti di diniego delle attività di cui al comma 1 e al comma 2, lettere a) e b), contestualmente alla loro emissione.
4. Qualora le attività di cui al comma 2 rientrino nell'ambito di interventi concernenti opere idrauliche o di sistemazione idraulico-forestali, l'approvazione del relativo progetto, previa acquisizione del parere idraulico, comprende le procedure amministrative di cui al comma 2 e definisce le modalità di esecuzione delle attività di taglio e asporto del legname a titolo gratuito.
5. È consentita a titolo gratuito e senza il rilascio di autorizzazione, fatti salvi i diritti dei terzi, la raccolta del legname trasportato e abbandonato dalle acque negli alvei, nelle golene, nelle pertinenze idrauliche demaniali e negli specchi lacuali.
6. Gli enti competenti per classe di corso d'acqua alla manutenzione delle opere idrauliche rilasciano, a titolo gratuito, l'autorizzazione allo sfalcio e all'asporto di erba, nonché al taglio e all'asporto di arbusti e di alberi dagli argini demaniali dei corsi d'acqua.
7. L'assenso allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, al comma 2, lettere a) e b), e al comma 6, comprende anche l'autorizzazione al transito con mezzi a motore su beni del demanio idrico regionale, finalizzato esclusivamente alle attività consentite.
9. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti individuati al titolo II della presente legge cui sono attribuite funzioni di manutenzione.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 58, lettera b), L. R. 14/2016
Art. 34
1. I dissesti franosi sul territorio regionale sono segnalati anche attraverso il sistema informativo previsto dall'articolo 6, comma 9, alla Protezione civile della Regione cui competono la realizzazione delle opere di pronto intervento e il coordinamento dei lavori d'urgenza.
2. I dissesti franosi, segnalati alla Protezione civile della Regione, sono inclusi nel Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa.
Note:
1 Per la disciplina transitoria dei commi 4 e 5 si veda l'art. 62, comma 7, della presente legge.
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera n), L. R. 3/2018
TITOLO IV
 UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE
CAPO I
 RILEVAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE
Art. 35
 (Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua)
1. In attuazione dell'articolo 95, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, è istituito il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le utilizzazioni in atto per tutti i corpi idrici presenti sul territorio regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, nonché raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi.
3. Il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua è strumento di supporto per la pianificazione delle utilizzazioni delle acque e di riferimento per l'eventuale revisione delle stesse ai sensi dell'articolo 42, comma 10.
6. Il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua è reso accessibile ai cittadini attraverso il sito istituzionale della Regione.
Note:
1 Lettera b) del comma 4 sostituita da art. 4, comma 1, lettera o), numero 1), L. R. 3/2018
2 Lettera c) del comma 4 abrogata da art. 4, comma 1, lettera o), numero 2), L. R. 3/2018
3 Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera o), numero 3), L. R. 3/2018
Art. 36
 (Deflusso minimo vitale - DMV)
1. Il livello di deflusso minimo vitale, di seguito DMV, necessario alla vita negli alvei sottesi al mantenimento della capacità di autodepurazione dei corpi idrici, alla conservazione degli equilibri degli ecosistemi interessati, nonché al mantenimento dell'equilibrio del bilancio idrico, è determinato per i corsi d'acqua o per i tratti di corsi d'acqua, dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque.
2. Per le nuove concessioni di derivazione d'acqua, nonché nei casi di variante sostanziale o di rinnovo di concessioni esistenti, il relativo provvedimento prevede un piano di monitoraggio, redatto in base alle linee guida di cui all'articolo 14, comma 2, lettera k), di durata almeno triennale, finalizzato alla verifica dell'efficacia del DMV determinato con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità.
3. I concessionari di derivazione d'acqua possono presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, motivata domanda per la determinazione sperimentale del DMV, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera i).
4. Qualora la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche autorizzi l'effettuazione dell'esercizio sperimentale, l'efficacia dei rilasci rispetto al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e alla salvaguardia delle caratteristiche morfologiche del corpo idrico, è verificata attraverso un piano di monitoraggio redatto in base alle linee guida di cui all'articolo 14, comma 2, lettera k).
5. Nei casi di cui al comma 4 il valore del DMV risultante dalla sperimentazione sostituisce quello determinato secondo le modalità previste dal Piano regionale di tutela delle acque.
6. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i programmi sperimentali previsti dagli articoli 1 e 1 bis della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), in corso alla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.
7. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche attua le attività di verifica e di studio ai fini del monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione degli obblighi di rilascio determinati con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque.
Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera p), L. R. 3/2018
2 Comma 7 ter aggiunto da art. 4, comma 1, lettera p), L. R. 3/2018
CAPO II
 PARTICOLARI TIPOLOGIE DI UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE
Art. 37
 (Utilizzazione di acque sotterranee)
1. Gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, ai fini dell'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 35, comma 5, censiscono le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico in atto sul territorio di competenza, con le modalità indicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera j).
1 bis. Le disposizioni in materia di utilizzazione di acque sotterranee di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), si applicano anche nel caso di utilizzazioni da parte di unità immobiliari adibite a uffici o a modeste attività produttive o commerciali.
2. Ai fini del rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 5, i Comuni regolano il flusso dell'acqua potabile dei pubblici fontanili e provvedono alla relativa manutenzione.
3. In attuazione dell'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, al fine di garantire il mantenimento e il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici indicati al titolo II della parte terza del medesimo decreto legislativo 152/2006, sono disciplinati con il regolamento regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i), i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali.
4. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 3 si applicano anche ai permessi di ricerca, alle concessioni di coltivazione e alle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
6. In attuazione dell'articolo 124, commi 3 e 5, del decreto legislativo 152/2006, al fine di garantire che lo scarico avvenga senza pregiudizio per il corpo ricettore, sono disciplinati con il regolamento regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera j), i criteri per la valutazione della compatibilità con le caratteristiche del corpo ricettore, degli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque degli impianti di scambio termico e delle acque reflue provenienti da attività termali.
Note:
1 I commi 3, 4 e 5 del presente articolo hanno efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. i), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. g), della medesima L.R. 11/2015.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera q), L. R. 3/2018
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 6, lettera a), numero 1), L. R. 15/2020
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 4, comma 6, lettera a), numero 2), L. R. 15/2020
Art. 38
4. I dati relativi alla derivazione di cui al comma 2 sono pubblicati mediante avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, nonché sono censiti nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 3, L. R. 33/2015
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 41, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 41, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 41, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 40
 (Attingimento di acque superficiali)
3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate, previa presentazione di uno schema dell'impianto indicante il punto di presa, il percorso della condotta adduttrice, i punti di utilizzazione e la portata prelevata.
4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rinnovabili e possono essere revocate per motivi di pubblico interesse.
Note:
1 Il comma 5 del presente articolo ha efficacia alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, c. 2, lett. j), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. h), della medesima L.R. 11/2015.
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 16, comma 1, L. R. 3/2018
CAPO III
 CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA
Art. 42
 (Disciplina della concessione)
1. La dotazione idrica è di norma assicurata dal gestore del servizio idrico integrato o dal consorzio di bonifica per le utilizzazioni a prevalente scopo irriguo.
2. Nelle zone non servite dai soggetti di cui al comma 1 oppure fino a quando i medesimi non siano in grado di garantire la dotazione idrica, si può dar luogo al rilascio della concessione di derivazione d'acqua tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.
3. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee è subordinato a un provvedimento di concessione di derivazione ed è regolato da un disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario che forma parte integrante del provvedimento di concessione stesso. Il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente.
4. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee soggetto al provvedimento di concessione è subordinato al pagamento di un canone demaniale annuo, differenziato per tipologia di uso dell'acqua, che tenga conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua.
7. Il provvedimento di concessione costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico per l'insediamento dei manufatti facenti parte dell'impianto di derivazione.
8. La titolarità della concessione può essere trasferita a soggetti terzi esclusivamente con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del concessionario. La variazione della ragione sociale della società concessionaria è comunicata alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
9. Le concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile nel contesto del servizio idrico integrato sono rilasciate ai soggetti gestori del servizio idrico integrato per la durata della gestione.
10. Ai fini della tutela del bilancio idrico l'ente concedente, sulla base del censimento delle utilizzazioni d'acqua effettuato ai sensi dell'articolo 35, provvede alla revisione delle derivazioni, disponendo prescrizioni, nonché limitazioni temporali o quantitative che non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte dell'Amministrazione regionale, fatta salva la relativa riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione.
11. Nel caso di derivazione di acque sotterranee con il provvedimento di concessione si intende rilasciata anche l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Per le domande di autorizzazione presentate alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al rilascio del provvedimento autorizzativo esclusivamente nell'ipotesi in cui la relativa istruttoria risulti completata.
11 bis. Il certificato di collaudo delle opere di realizzazione di un pozzo per uso diverso da quello domestico, previsto dall'articolo 24 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), è sostituito dalla presentazione di una perizia asseverata da un tecnico abilitato incaricato dal concessionario, corredata di una stratigrafia, comprovante la compatibilità tra la profondità della terebrazione, la falda intercettata e l'uso richiesto, in relazione alle norme del Piano regionale di tutela delle acque.
13. Le disposizioni del titolo IV non si applicano alle acque minerali e termali, nonché alle acque di sorgente di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 , concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE ), e alle risorse geotermiche di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell' articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99 ).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 13 da art. 4, comma 1, lettera r), L. R. 3/2018
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 85, comma 1, L. R. 13/2020
3 Comma 11 bis aggiunto da art. 4, comma 14, lettera a), L. R. 16/2021
Art. 43
2. Qualora la derivazione d'acqua riguardi corsi d'acqua aventi un bacino idrografico inferiore a 10 chilometri quadrati l'istanza di cui al comma 1 è corredata dei dati sullo stato qualitativo del corpo idrico acquisiti con le metodologie stabilite dalla normativa statale di settore.
7. Le istanze di concessione di derivazione d'acqua tecnicamente incompatibili con quella pubblicata ai sensi del comma 5, presentate entro il termine di cui al comma 6, lettera a), se ammissibili, sono dichiarate concorrenti.
8. La prima istanza presentata, nonché le istanze dichiarate concorrenti ai sensi del comma 7, sono pubblicate con i relativi progetti, fatta salva la tutela del segreto industriale, sul sito istituzionale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione e presentare le relative osservazioni entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato con le modalità di cui al comma 6, lettera b).
9. Per le istanze di derivazione di acque sotterranee la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche procede alla visita dei luoghi quando ritenuta necessaria. La visita dei luoghi è effettuata in tutti gli altri casi.
10. Nei casi in cui i progetti relativi all'unica istanza presentata o all'istanza concorrente prescelta siano da sottoporre alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o alla valutazione di impatto ambientale, l'inosservanza dei termini per l'attivazione delle relative procedure, fissati con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), comporta il rigetto dell'istanza e l'assegnazione dei medesimi termini al soggetto proponente dell'eventuale istanza collocata in posizione successiva nella graduatoria risultante dalla conclusione della procedura di valutazione delle istanze concorrenti.
11. L'unica istanza presentata o l'istanza concorrente prescelta, con il relativo progetto, sono trasmessi all'Autorità di bacino distrettuale ai fini dell'emissione del parere vincolante in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione richiesta con le previsioni del Piano regionale di tutela delle acque e, nelle more dell'approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.
12. L'Autorità di bacino distrettuale, entro quaranta giorni dalla data di ricezione delle istanze, nel caso di piccole derivazioni d'acqua, o entro novanta giorni nel caso di grandi derivazioni d'acqua, comunica il proprio parere alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
13. Il parere non favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale comporta il rigetto dell'istanza.
14. Per le istanze di concessione di derivazione d'acqua a uso idroelettrico, a seguito del pronunciamento di compatibilità ambientale e dell'emissione del parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale, è attivata la procedura di autorizzazione unica.
16. Il soggetto istante è tenuto a sostenere gli oneri relativi alle pubblicazioni, al deposito cauzionale o alla prestazione della garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa a fronte del pagamento del canone demaniale, nonché gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.
Note:
1 Il presente articolo, eccettuati i commi 13 e 14, ha efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. i), della medesima L.R. 11/2015
2 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 17, L. R. 33/2015
3 Derogata la disciplina della lettera f) del comma 15 da art. 3, comma 53, L. R. 14/2016
4 Il regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, è stato emanato con DPReg. 77/2017 (B.U.R. 26/4/2017, n. 17) con entrata in vigore l'11/5/2017.
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 4, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 4, comma 6, lettera a), L. R. 13/2022
Art. 44
 (Valutazione delle istanze di concessione concorrenti)
1. Le istanze di concessione concorrenti, presentate entro il termine di cui all'articolo 43, comma 6, lettera a), sono valutate da sole o in connessione con altre utenze concesse o richieste dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, acquisito l'eventuale parere del nucleo di valutazione di cui al comma 5.
2. L'istanza concorrente, presentata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 43, comma 6, lettera a), ma entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 43, comma 5, è istruita e ammessa in concorrenza eccezionale nel caso in cui la derivazione d'acqua richiesta soddisfi uno speciale e prevalente interesse pubblico finalizzato all'approvvigionamento idropotabile.
5. Nei casi in cui il regio decreto 1775/1933 preveda il pronunciamento obbligatorio o facoltativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche può chiedere il parere di un nucleo di valutazione, istituito con decreto del direttore centrale della struttura competente in materia di ambiente per la valutazione del singolo progetto e composto da cinque dipendenti regionali esperti in materia di risorse idriche, di difesa del suolo, di geologia e di ambiente, scelti dall'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, lettera I).
Note:
1 Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, lettera s), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera s), numero 2), L. R. 3/2018
Art. 45
2. La conferenza di servizi, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità di bacino distrettuale, assume la determinazione finale sul progetto dell'impianto di derivazione d'acqua e la trasmette, unitamente alla relativa documentazione, alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle istanze di concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico.
Note:
1 Il presente articolo, eccettuato il comma 3, ha efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. i), della medesima L.R. 11/2015.
2 Il regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, è stato emanato con DPReg. 77/2017 (B.U.R. 26/4/2017, n. 17) con entrata in vigore l'11/5/2017.
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera t), L. R. 3/2018
Art. 46
 (Provvedimento di concessione e disciplinare)
1. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche emette il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di derivazione e di concessione alla derivazione d'acqua oppure emette il relativo provvedimento motivato di diniego, nonché provvede all'inserimento dei relativi dati nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso al soggetto istante e agli enti convocati alla conferenza di servizi ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.
3. La concessione di derivazione d'acqua è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di diminuzione delle portate derivate, causata dalla ridotta disponibilità della risorsa nei periodi di carenze idriche o dall'assunzione di provvedimenti eccezionali d'urgenza da parte della pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrogeologico del territorio, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, salva la riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione.
4. L'esercizio della derivazione d'acqua può essere temporaneamente sospeso, nel rispetto delle priorità definite dalla presente legge, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, per ragioni di pubblico interesse o in caso di anomalo abbassamento delle falde acquifere, o in caso di grave scarsezza della risorsa idrica al fine di garantire il DMV, senza diritto ad alcun indennizzo Nel caso in cui la sospensione dell'esercizio della derivazione d'acqua risulti non imputabile al concessionario, il canone demaniale di concessione non è dovuto per l'intera durata della sospensione.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 16/2021
2 Comma 5 ter aggiunto da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 16/2021
3 Comma 5 quater aggiunto da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 16/2021
4 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 15, L. R. 16/2021
5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 47
 (Varianti della concessione)
1. Qualora il concessionario di derivazione d'acqua intenda variare l'impianto di derivazione o le condizioni di esercizio della derivazione, presenta alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche l'istanza di variante al provvedimento di concessione.
2. Nei casi di cui all'articolo 49 del regio decreto 1775/1933 le istanze di variante sostanziale sono soggette alla disciplina prevista dagli articoli 45 e 46.
Note:
1 Il comma 5 del presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, come disposto dall'art.62, c. 1, lett. j), della medesima L.R. 11/2015.
2 Il regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, è stato emanato con DPReg. 77/2017 (B.U.R. 26/4/2017, n. 17) con entrata in vigore l'11/5/2017.
3 Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera u), L. R. 3/2018
Art. 48
 (Rinnovo della concessione)
1. La concessione di derivazione d'acqua può essere rinnovata qualora alla sua scadenza persistano i fini, le condizioni e le modalità di esercizio della derivazione stessa, relative alla tutela, alla quantità, alla qualità e all'uso della risorsa idrica e a essa non ostino superiori ragioni di interesse pubblico e di valorizzazione del corpo idrico.
4. Qualora l'istanza di rinnovo sia presentata nei termini e il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni demaniali, nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo o di diniego allo stesso, il soggetto istante continua l'esercizio della derivazione d'acqua oltre la scadenza prevista, secondo le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
5. Qualora nell'istanza di rinnovo siano previste varianti sostanziali di cui all'articolo 47, commi 2 e 3, alla concessione originaria si applicano le disposizioni previste dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.
7. Con il provvedimento di rinnovo la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche impone le modificazioni rese necessarie in relazione alle variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.
Note:
1 Il comma 6 del presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, come disposto dall'art.62, c. 1, lett. j), della medesima L.R. 11/2015.
2 Il regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, è stato emanato con DPReg. 77/2017 (B.U.R. 26/4/2017, n. 17) con entrata in vigore l'11/5/2017.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera v), L. R. 3/2018
4 Parole soppresse al comma 8 da art. 4, comma 23, L. R. 13/2021
5 Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 14, lettera c), L. R. 16/2021
Art. 49
 (Istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale)
1. Ai fini del riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o del diritto alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche), la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche effettua la ricognizione degli utenti ai quali è riconosciuto il diritto di derivare acqua con atto cumulativo che sostituisce il provvedimento di concessione di derivazione.
2. Il richiedente, nelle more dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, continua l'esercizio della derivazione d'acqua secondo le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
3. Le istanze di rinnovo sono soggette alla procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 14, lettera d), L. R. 16/2021
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 14, lettera d), L. R. 16/2021
3 Comma 3 quater aggiunto da art. 4, comma 14, lettera d), L. R. 16/2021
4 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 4, comma 14, lettera d), L. R. 16/2021
5 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 4, comma 4, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 50
 (Canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua)
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono determinati i canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua e alle autorizzazioni all'attingimento.
2. I canoni demaniali sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste, ai sensi dell'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, riduzioni del canone demaniale nelle ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.
4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 40, comma 1, sono soggette al pagamento del canone demaniale in misura annua fissa.
5. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le derivazioni d'acqua di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, comma 2, e 41.
6. L'indennità per l'occupazione delle aree del demanio idrico di cui all'articolo 42, comma 7, è compresa nel canone demaniale relativo alla concessione di derivazione.
7. Le utilizzazioni e le concessioni di cui all'articolo 49 sono soggette all'applicazione dei canoni demaniali ai sensi dell'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, fatta salva la compensazione con i canoni demaniali già versati antecedentemente alla data di decorrenza fissata dall'articolo 96, comma 7, medesimo.
9. La decorrenza del pagamento del canone demaniale è riferita all'anno solare e il relativo versamento è effettuato entro il mese di febbraio dell'annualità in corso.
11. Il mancato o il ritardato pagamento dei canoni demaniali comportano il versamento della somma dovuta maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale.
12. Il servizio di riscossione dei canoni demaniali può essere affidato a un concessionario scelto mediante procedura a evidenza pubblica.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera w), numero 1), L. R. 3/2018
2 Parole aggiunte al comma 10 da art. 4, comma 1, lettera w), numero 2), L. R. 3/2018
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 42, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Comma 3 bis abrogato da art. 87, comma 1, L. R. 8/2022
5 Comma 8 abrogato da art. 87, comma 1, L. R. 8/2022
6 Vedi la disciplina transitoria del comma 3 bis, stabilita da art. 88, comma 1, L. R. 8/2022
7 Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
CAPO IV
 ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA
Art. 51
 (Cause di estinzione)
5. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua comporta, alla sua scadenza, il pagamento dell'ultima rata del canone demaniale nella misura corrispondente alla frazione di importo annuo, rapportata al periodo intercorrente tra l'1 gennaio dell'anno in corso e la data della scadenza della concessione.
6. La cessazione della concessione di derivazione d'acqua prima della sua scadenza non dà diritto alla restituzione della frazione dell'importo annuo già versato a titolo di canone demaniale, rapportata al periodo intercorrente tra la data di cessazione della concessione e il 31 dicembre dell'anno in corso.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 54, L. R. 14/2016
2 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 54, L. R. 14/2016
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 14, lettera e), numero 1), L. R. 16/2021
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 14, lettera e), numero 2), L. R. 16/2021
Art. 53
 (Decadenza della concessione)
2. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche diffida il concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione assegnandogli un termine, non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa, per provvedere.
3. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza della concessione di derivazione d'acqua.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato al concessionario e agli enti interessati ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera g) del comma 1 da art. 4, comma 14, lettera g), L. R. 16/2021
TITOLO IV BIS
 TUTELA QUALITATIVA DEI CORPI IDRICI
Art. 54 bis
1. In attuazione dell'articolo 126 del decreto legislativo 152/2006, i progetti di impianti di depurazione delle acque reflue urbane previsti dai piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 152/2006, presentati dai gestori del servizio idrico integrato, sono approvati dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito AUSIR, ai sensi dell'articolo 158 bis del decreto legislativo 152/2006.
2. I progetti di cui al comma 1 hanno i seguenti contenuti essenziali, sviluppati in conformità ai livelli di progettazione di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
a) verifica della situazione dell'agglomerato, sotto il profilo del perimetro, del carico e del rispetto ai dati ufficiali di perimetrazione;
b) definizione della potenzialità dell'impianto relativamente al fabbisogno delle aree asservite, secondo una logica di flessibilità gestionale nel caso di variazioni del carico stagionale;
c) definizione delle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo da trattare;
d) indicazione degli obiettivi di trattamento da perseguire con riferimento all'obiettivo di qualità previsto per il corpo idrico recettore dello scarico, dalla pianificazione di settore;
e) illustrazione delle scelte di tecnologia e processo adeguatamente motivate con riferimento ai costi di gestione e al contesto ambientale;
g) analisi dettagliata dei vincoli al progetto;
h) descrizione delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi;
i) analisi delle fasi di avviamento, di gestione transitoria, di avvio a regime, con il dettaglio delle eventuali deroghe temporanee alla conformità dello scarico e delle corrispondenti azioni di mitigazione ambientale;
j) piano di monitoraggio, tramite autocontrolli, per la verifica del rispetto dei valori limite degli scarichi e degli obiettivi prestazionali dell'impianto.
3. Il gestore del servizio idrico integrato presenta ad AUSIR il progetto definitivo dell'impianto redatto ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 50/2016, ai fini dell'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990, nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'approvazione del progetto.
6. ARPA partecipa alla conferenza di servizi al fine di esprimere il parere sul piano di monitoraggio di cui al comma 2, lettera j).
7. Il procedimento di cui al comma 5 si conclude con il provvedimento di AUSIR di approvazione del progetto o di diniego dello stesso, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del progetto medesimo.
8. Entro trenta giorni dall'approvazione del progetto, il gestore del servizio idrico integrato adegua il progetto e il quadro economico, alle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 7 e li trasmette ad AUSIR.
9. Nei casi in cui il progetto di cui al comma 1 sia soggetto a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006, il gestore del servizio idrico integrato presenta il progetto alla struttura regionale competente in materia gestione delle risorse idriche ai fini dello svolgimento del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento unico autorizzatorio regionale (PAUR). AUSIR effettua le verifiche di cui al comma 5 nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'articolo 27 bis, comma 7, del decreto legislativo 152/2006. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprende anche l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 152/2006.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'approvazione delle varianti sostanziali dei progetti di cui al comma 1 che prevedono una modifica dello schema di flusso o un aumento della potenzialità dell'impianto.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 54 ter
1. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane approvati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), di potenzialità minore a 2.000 abitanti equivalenti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), risultano autorizzati allo scarico ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 152/2006, i gestori del servizio idrico integrato presentano alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, unitamente alla prima istanza di rinnovo successiva a tale data, una relazione di verifica del corretto dimensionamento dell'impianto sotto il profilo idraulico e ne danno, altresì, comunicazione ad AUSIR.
3. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane approvati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 152/1999, di potenzialità maggiore o uguale a 2.000 abitanti equivalenti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2021, risultano autorizzati allo scarico ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 152/2006, i gestori del servizio idrico integrato presentano ad AUSIR, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, una relazione di corretto funzionamento dell'impianto, entro i seguenti termini decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2021:
a) due anni per gli impianti con una potenzialità maggiore o uguale a 50.000 abitanti equivalenti;
b) quattro anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 10.000 e inferiore a 50.000 abitanti equivalenti;
c) sei anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 5.000 e inferiore a 10.000 abitanti equivalenti;
d) otto anni per gli impianti con una potenzialità superiore o uguale a 2.000 e inferiore a 5.000 abitanti equivalenti.
4. La relazione di corretto funzionamento dell'impianto di cui al comma 3 è basata su una simulazione di processo che valida l'efficacia depurativa in termini di bilanci di massa e di concentrazione degli effluenti, effettuata dai gestori del servizio idrico integrato mediante l'utilizzo di un unico applicativo informatico individuato in accordo con AUSIR.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 130, comma 1, L. R. 6/2021
TITOLO V
 AZIONI DI CONTROLLO
CAPO I
 POTERI SOSTITUTIVI E SANZIONI
Art. 55
 (Poteri sostitutivi)
1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità al principio di leale collaborazione, qualora, entro due anni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), i Comuni non abbiano predisposto la cartografia dei corsi d'acqua di classe 5 o non adempiano, entro il termine fissato, all'obbligo di aggiornamento del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali ai sensi dell'articolo 15, comma 5, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, assegna al medesimo, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata attraverso la nomina un commissario ad acta.
2. Il commissario si avvale delle strutture dell'ente inadempiente il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari.
3. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non si sia insediato.
4. Qualora entro due anni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), i Consorzi di bonifica non abbiano predisposto la cartografia dei corsi d'acqua di classe 4 o non adempiano, entro il termine fissato, all'obbligo di aggiornamento del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata.
5. Gli oneri conseguenti all'assunzione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 4, sono a carico del bilancio dell'ente inadempiente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui gli enti locali non adempiano all'obbligo di rimozione dei manufatti ai sensi dell'articolo 17, comma 6.
Art. 56
 (Sanzioni)
2. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in violazione dell'articolo 21, comma 2, e dell'articolo 27, comporta una sanzione pari a dieci volte l'ammontare del valore del materiale estratto e, comunque, non inferiore a 20.000 euro.
3. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in quantità superiore a quella individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte il valore del materiale estratto in eccedenza fino al momento della contestazione e, comunque, non inferiore a 10.000 euro.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3 il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalità di esercizio dell'estrazione di materiale litoide contenute nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
5. La mancata effettuazione dei rilievi topografici di cui all'articolo 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
6. La mancata sospensione dei lavori prevista dall'articolo 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro per ogni giorno di attività dall'inizio delle operazioni di scavo certificato dal direttore dei lavori.
8. L'applicazione di una delle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, o il pagamento in misura ridotta delle medesime sanzioni, per un numero superiore a tre volte, comporta per il concessionario di estrazione di materiale litoide l'esclusione dalla possibilità di ottenere il rilascio di altre concessioni, per i tre anni successivi al pagamento dell'ultima sanzione.
10. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 33, comma 6, in assenza o in difformità dell'autorizzazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
11. La derivazione di acque funzionali a rogge di cui all'articolo 39 in assenza o in difformità del parere tecnico, ovvero l'inadempimento degli obblighi previsti al comma 3 del medesimo articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
12. L'attingimento di acque superficiali di cui all'articolo 40 in assenza o in difformità del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
16. Il trasferimento a soggetti terzi della concessione di derivazione d'acqua in assenza o in difformità del provvedimento di cui all'articolo 42, comma 8, comporta l'applicazione, a carico dell'originario titolare della concessione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro in caso di concessione di piccola derivazione e da 2.000 euro a 4.000 euro in caso di concessione di grande derivazione.
18. Il mancato rispetto da parte del proprietario e del gestore dello sbarramento fluviale del termine di cui all'articolo 19, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro.
19. Il mancato rispetto da parte del proprietario e del gestore dello sbarramento fluviale del termine di cui all'articolo 19, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro.
20. La mancata sospensione dell'esercizio delle opere di sbarramento prevista dall'articolo 19, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
21. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio del DMV con le modalità definite dal Piano regionale di tutela delle acque e ai sensi dell'articolo 36 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 23, L. R. 31/2017
2 Parole soppresse al comma 7 da art. 4, comma 1, lettera x), numero 1), L. R. 3/2018
3 Parole aggiunte al comma 14 da art. 4, comma 1, lettera x), numero 2), L. R. 3/2018
4 Parole aggiunte al comma 15 da art. 4, comma 1, lettera x), numero 3), L. R. 3/2018
5 Comma 14 sostituito da art. 4, comma 43, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
6 Parole aggiunte al comma 17 da art. 4, comma 6, lettera b), L. R. 15/2020
7 Comma 13 bis aggiunto da art. 4, comma 14, lettera h), numero 1), L. R. 16/2021
8 Comma 15 sostituito da art. 4, comma 14, lettera h), numero 2), L. R. 16/2021
9 Comma 21 bis aggiunto da art. 4, comma 4, lettera c), numero 1), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10 Parole aggiunte al comma 22 da art. 4, comma 4, lettera c), numero 2), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
11 Comma 21 bis sostituito da art. 4, comma 6, lettera b), L. R. 13/2022
12 Parole sostituite al comma 13 da art. 4, comma 35, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
13 Parole aggiunte al comma 23 da art. 4, comma 35, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 57
 (Procedura sanzionatoria)
2. Alle sanzioni amministrative previste dal regio decreto 523/1904, dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), dal regio decreto 1775/1933 e dall'articolo 56, si applica la disciplina della legge regionale 1/1984.
3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12, provvedono la Regione e i Comuni nell'ambito delle rispettive funzioni.
4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 9, provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 provvede la Regione.
6. Le sanzioni, previste dall'articolo 56, commi 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, si applicano, con le modalità di cui al presente articolo, anche alle concessioni e alle autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera y), L. R. 3/2018
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 4, comma 4, lettera d), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
4 Parole sostituite al comma 5 bis da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
5 Comma 5 bis sostituito da art. 4, comma 6, lettera c), L. R. 13/2022
TITOLO VI
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
CAPO II
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 61 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 24, L. R. 31/2017
2 Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 3/2018
Art. 61 ter
1. Le concessioni per derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione inferiore a 3.000 KW, che prima del 26 luglio 2010 erano già state rilasciate a cooperative storiche, come definite dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 79/1999, e dal testo integrato sulle cooperative elettriche di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 26 luglio 2010, n. ARG/elt 113/10, possono essere rinnovate direttamente dal dirigente della struttura regionale competente in materia. Presupposto a tal fine è che la cooperativa storica sia in possesso dei requisiti previsti, che sia aperta a tutti i ricadenti nella zona di distribuzione e che si dichiari interessata al rinnovo della concessione.
2. Anche nel caso di cui al comma 1 le quantità d'acqua derivabili sono definite dalla direzione centrale competente in materia sulla base delle indicazioni dei piani di settore e delle informazioni disponibili.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 24, L. R. 31/2017
Art. 62
 (Norme transitorie)
1. L'efficacia delle seguenti norme è differita:
a) per l'articolo 11 all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a);
b) per l'articolo 15, comma 1, lettere c), d) ed e), all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 59, comma 1;
c) per l'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), nonché comma 3, lettere a) e b), all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 59, comma 1;
d) per l'articolo 19, comma 1, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera h), nonché per l'articolo 19, comma 4, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d);
e) per l'articolo 21, commi 4 e 9, nonché per gli articoli 23, 24 e 25, all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3) e per l'articolo 21, comma 5, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e);
f) per l'articolo 30, comma 8, all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 4);
g) per l'articolo 37, commi 3, 4 e 5, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i);
h) per l'articolo 40, comma 5, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera j);
i) per l'articolo 43, eccettuati i commi 13 e 14, e per l'articolo 45, eccettuato il comma 3, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c);
j) per l'articolo 47, comma 5, e per l'articolo 48, comma 6, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
2. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), il servizio di piena di cui all'articolo 8, comma 1, lettera t), è svolto secondo i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni previgenti.
3. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), continua ad applicarsi il regolamento concernente le norme in deroga all'articolo 18, comma 1, lettera b), adottato sulla base delle disposizione previgenti.
4. La procedura prevista dall'articolo 28, comma 3, trova applicazione anche nelle more della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera g).
6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 3), continua ad applicarsi il regolamento che disciplina la suddivisione tra i Comuni del canone demaniale per l'estrazione del materiale litoide, adottato in base alle disposizioni previgenti.
7. La classificazione degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di cui all'articolo 34, comma 4, e i criteri di cui all'articolo 34, comma 5, trovano applicazione anche nelle more dell'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11.
9. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, lettere a), e) e i) continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
10. In fase di prima applicazione dell'articolo 11, comma 3, ai fini della predisposizione del Programma regionale degli interventi, i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo i rispettivi programmi triennali degli interventi e le relative richieste di finanziamento, entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), a pena di rigetto delle richieste.
11. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia in corso l'istruttoria della domanda di concessione di derivazione d'acqua da parte della Regione la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo esprime d'ufficio il parere tecnico previsto dall'articolo 38.
12. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il titolare del provvedimento di concessione di derivazione di acque funzionali al ripristino e all'utilizzo di antiche rogge con finalità ornamentali, o funzionali alla vivificazione di corsi d'acqua o alla realizzazione di interventi di naturalizzazione di aree limitrofe e finalizzata ad attività non economiche, può comunicare all'ente competente la rinuncia alla concessione ai sensi dell'articolo 52 e, contestualmente, presentare la richiesta di parere tecnico di cui all'articolo 39, comma 2.
15. I soggetti che hanno presentato l'istanza di concessione di derivazione d'acqua e che, all'entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato l'istanza volta a ottenere il provvedimento conclusivo della procedura di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o della procedura di valutazione di impatto ambientale, trasmettono tale istanza alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il termine può essere prorogato, su motivata istanza, per una sola volta. Il mancato rispetto del termine comporta il rigetto dell'istanza di concessione di derivazione d'acqua.
Note:
1 Parole sostituite al comma 14 da art. 4, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 3/2018
2 Comma 15 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera aa), numero 2), L. R. 3/2018
Art. 65
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1 e 1 bis della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua);
d) il comma 6 quater dell'articolo 2 e l'articolo 27 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico);
e) il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
f) l'articolo 14 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
g) i commi 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 e 16 dell'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
i) l'articolo 25 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);
l) gli articoli 13, 14 e 25 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
p) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche);
r) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 9 (Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di bacino regionale);
v) i commi 26 e 27 dell'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
w) l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);