1.
La Regione svolge le seguenti funzioni relative all'utilizzazione delle acque:
b) istituzione e gestione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua di cui all'articolo 35;
c) definizione delle linee guida per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua;
d) rilascio della concessione di grandi e di piccole derivazioni di acque sotterranee e superficiali, con le modalità di cui al titolo IV, capi III e IV;
e) determinazione e riscossione dei canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 50;
f) polizia delle acque relativamente alle grandi e alle piccole derivazioni d'acqua;
g) rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi di cui all'articolo 40, comma 1, relativamente ai corsi d'acqua di classe 1 e 3, nonché determinazione e riscossione dei relativi canoni demaniali.