Art. 31
(Interventi relativi alle opere idrauliche)
1.
Gli interventi sulla rete idrografica relativi alle opere idrauliche consistono nelle seguenti attività:
a) interventi di manutenzione ordinaria finalizzati alla riparazione, nonché al recupero e al mantenimento della funzionalità dell'opera, senza variazione delle caratteristiche tipologiche e strutturali, inclusi gli interventi di manutenzione finalizzati al recupero della funzionalità dei bacini di laminazione, delle piazze e delle vasche di deposito;
b) interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità dell'opera, anche con modificazione delle caratteristiche tipologiche e strutturali;
c) interventi di manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione;
d) realizzazione di nuove opere idrauliche, nei casi in cui esse non configurino un intervento di regimazione o di regolazione idraulica.
2. Gli interventi negli invasi regolati da opere di sbarramento idraulico, finalizzati al mantenimento dei volumi utili di ritenzione previsti dalle concessioni di derivazione d'acqua e disciplinati dai progetti di gestione degli invasi di cui all'
articolo 114 del decreto legislativo 152/2006, nonché gli interventi finalizzati al mantenimento in efficienza delle opere di derivazione, sono attuati a cura e a spese dei soggetti che usufruiscono delle opere.
3. Gli interventi relativi alle opere idrauliche finalizzati a ridurre il livello di pericolosità idraulica previsto dai piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui all'
articolo 67 del decreto legislativo 152/2006, sono corredati di documentazione tecnica comprovante le caratteristiche costruttive e idrauliche che rendono le opere idonee a tale finalità.