Art. 1
(Oggetto)
1. Ai sensi dell'
articolo 8, comma 1, lettera c), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), č ratificato l'accordo allegato alla presente legge per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano.
2. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie sono disciplinate secondo le disposizioni dell'accordo di cui al comma 1 in attuazione del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'
articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e del
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'
articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).
3. L'accordo di cui al comma 1 puņ essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la Regione del Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.