Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TITOLO IV

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE SUI VINCOLI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 35

(Finalità)

1. La Regione, al fine di adeguare il procedimento contributivo all'attuale contesto economico e sociale e ai principi dell'ordinamento europeo, introduce, relativamente ai vincoli e alle variazioni soggettive dei beneficiari e alle procedure concorsuali, disposizioni finalizzate alla graduazione degli oneri amministrativi e a favorire la continuità d'impresa salvaguardando l'occupazione.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VINCOLI, VARIAZIONI SOGGETTIVE DEI BENEFICIARI DI INCENTIVI E PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 36

(Modifica all'articolo 32 della legge regionale 7/2000)

1. Il comma 5 bis dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è abrogato.

Art. 37

(Inserimento degli articoli 32 bis e 32 ter nella legge regionale 7/2000)

1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale 7/2000 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 32 bis

(Vincoli per le imprese beneficiarie di incentivi)

1. Le imprese beneficiarie di incentivi regionali in conto capitale aventi natura di PMI o di grande impresa hanno l'obbligo, rispettivamente, di mantenere per la durata di tre e cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa:

a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;

b) la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.

2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

3. La durata dei vincoli di cui al comma 1 può essere aumentata fino a cinque anni dai regolamenti di settore sulla base di almeno uno dei seguenti criteri:

a) dimensione delle imprese beneficiarie;

b) soglia massima dell'incentivo;

c) caratteristiche del settore economico delle imprese beneficiarie con particolare riguardo all'andamento dell'economia del territorio regionale.

4. L'iniziativa si intende conclusa alla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione, fatte salve diverse disposizioni regolamentari di settore.

5. Le leggi o i regolamenti di settore possono stabilire vincoli di destinazione per i beni mobili, nonché vincoli per specifiche attività che sono oggetto di incentivo.

6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

Art. 32 ter

(Operazioni societarie)

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante, alle seguenti condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo, indicati nelle modalità e criteri per l'applicazione del presente articolo nei regolamenti di attuazione;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

d) il subentrante si impegna a rispettare i vincoli di cui all'articolo 32 bis per il periodo residuo.

2. I regolamenti di settore possono prevedere le modalità e i criteri per l'applicazione del presente articolo.>>.

Art. 38

(Sostituzione dell'articolo 48 della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 48 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

<<Art. 48

(Procedure concorsuali)

1. Le procedure concorsuali non sono causa di revoca degli incentivi regionali erogati, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria di incentivi regionali concessi e non ancora erogati o solo parzialmente erogati sia sottoposta a procedura concorsuale, ovvero in caso di notizia di fatti che possono portare all'apertura di tali procedure, l'erogazione dell'incentivo è sospesa, in via cautelare, per un periodo di tempo non superiore a un anno, prorogabile per un periodo di tempo non superiore a un ulteriore anno.

3. La sospensione dell'erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo che ne dà notizia al beneficiario. In caso di contributi pluriennali, copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 gli incentivi possono essere confermati, anche in capo a soggetti diversi dall'originario beneficiario, a condizione che l'attività prosegua mantenendo anche parzialmente l'occupazione e che siano rispettati i vincoli posti a carico del beneficiario originario.

5. Nel caso di cui al comma 4 l'organo competente autorizza il tesoriere a effettuare i pagamenti dovuti.

6. Entro il termine di cui al comma 2, qualora si accerti il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4, gli incentivi sono revocati solo per la parte non erogata; gli incentivi sono revocati anche per la parte erogata in caso di mancato perseguimento dell'interesse pubblico perseguito.

7. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.>>.

Art. 39

(Modifica all'articolo 49 della legge regionale 7/2000)

1. Il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 è abrogato.

Art. 40

(Sostituzione dell'articolo 52 della legge regionale 7/2000)

1. L'articolo 52 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

<<Art. 52

(Rateazione)

1. Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 30.000 euro e, per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, su richiesta documentata del soggetto debitore e previo parere dell'Avvocatura della Regione, è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite in un massimo di sessanta rate mensili.

2. Per importi pari o superiori a 30.000 euro la rateazione viene disposta, su richiesta del soggetto debitore, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto dell'Ufficio che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, previo parere dell'Avvocatura della Regione.

3. In caso di comprovato peggioramento da parte del soggetto debitore della situazione di cui ai commi 1 e 2, gli uffici competenti all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 possono concedere una proroga, su richiesta del soggetto debitore, per un ulteriore periodo massimo di sessanta mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.

5. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti di soggetti che alla data di presentazione della domanda ovvero nel corso del periodo di rateizzazione risultino decaduti dal beneficio della rateizzazione di cui al presente articolo per crediti diversi nei confronti dell'Amministrazione regionale.

6. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 6.

8. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.

9. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche leggi di settore, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate e in materia di edilizia residenziale pubblica.>>.

Art. 41

(Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 7/2000)

1. All'articolo 56 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 500 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni. In ogni caso l'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50 euro.>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. L'Amministrazione e gli Enti regionali sono autorizzati a rinunciare al recupero dei diritti di credito di importo non superiore a 1.000 euro qualora, da parere reso dall'Avvocatura della Regione in base a riscontri obiettivi, risulti anti economico il ricorso a procedure giudiziali.>>.

Art. 42

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 10/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 57 bis, L.R. 7/2000.

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12/2002

Art. 43

(Modifica all'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), dopo le parole <<un maestro artigiano>> sono inserite le seguenti: <<, per lo svolgimento di attività dimostrative e di promozione dei mestieri artigiani e delle tecniche produttive.>>.

Art. 44

(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 12/2002 la parola <<annualmente>> è soppressa.

Art. 45

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002 la parola <<annualmente>> è soppressa.

Art. 46

(Modifica all'articolo 37 della legge regionale 12/2002)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 37 della legge regionale 12/2002 le parole <<due anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<dodici mesi>>.

Art. 47

(Modifica all'articolo 41 della legge regionale 12/2002)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 12/2002 è inserita la seguente:

<<b bis) incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione;>>.

Art. 48

(Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<all'articolo 87>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 107>>;

b) le parole <<del Trattato CE>> sono sostituite dalle seguenti: <<del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)>>.

Art. 49

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 bis della L.R. 12/2002.

Art. 50

(Abrogazione dell'articolo 53 ter della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 53 ter della legge regionale 12/2002 è abrogato.

CAPO IV

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 26/2005

Art. 51

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 26/2005)

1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), dopo le parole <<trasferimento tecnologico>> sono inserite le seguenti: <<, nonché in materie economico-finanziarie>>.

CAPO V

ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 52

(Interventi urbanistici ed edilizi)

1. Gli incentivi alle imprese industriali per gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 53

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 27/2014)

1. Dopo il comma 19 dell'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è inserito il seguente:

<<19 bis. Il contributo di cui al comma 19 è concesso in conformità alla normativa "de minimis" e su istanza del beneficiario, con il decreto di concessione del contributo, è disposta l'erogazione in via anticipata di un importo pari al 100 per cento dell'ammontare del contributo concesso, anche in deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.