Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022
RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
CAPO IV
MISURE PER IL SOSTEGNO PER L'ACCESSO AL CREDITO
Art. 28
(Sostegno al credito per il rilancio della produzione)
1. Ai commi 11 e 14 bis dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole <<Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane>> sono sostituite dalle seguenti: <<Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive>>.
2. I finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive, attivati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine, ai sensi dell'articolo 2, comma 13, lettere b) e c), della legge regionale 6/2013, sono concessi anche a favore delle imprese edili e manifatturiere.