Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 77

(Commissariamento dei consorzi)

1. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione o di impossibilità degli organi di funzionare, o nell'ipotesi di cui all'articolo 63, comma 4, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a un anno.

2. La Giunta regionale in caso di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse sociale ed economico della zona industriale per i riflessi sociali e occupazionali, nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la ripresa dell'attività del consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 1 e nomina il Commissario straordinario.

3. Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del consorzio. In particolare il Commissario straordinario:

a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del consorzio;

b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;

c) rileva i beni immobili affidati in gestione al consorzio ovvero rispetto ai quali il consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici; sono beni immobili strumentali all'attività del consorzio le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;

d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;

e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;

f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui il consorzio sia titolare;

g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;

h) rileva gli investimenti programmati.

4. Acquisite le valutazioni di cui al comma 3, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili del consorzio, eccettuati quelli di cui al comma 3, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo al consorzio con riferimento ai beni di cui al comma 3, lettera d), e provvede alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 3, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 3, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio del consorzio non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 3, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.

5. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del consorzio e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Periodicamente il Commissario straordinario convoca i soci e le imprese insediate per aggiornarli. Il Commissario straordinario si avvale del personale del consorzio per l'esercizio della sua attività.

6. Il Commissario straordinario chiude le operazioni di ristrutturazione economico finanziaria entro trecentosessanta giorni dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 3, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 8 ovvero detta gli indirizzi al Commissario straordinario per la ricostituzione degli organi.

7. In caso di comprovata particolare complessità, la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del commi 1 e 2.

8. In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi, nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina il Commissario liquidatore e delibera lo scioglimento del consorzio e dei suoi organi.

9. Il Commissario di cui al comma 8 si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del consorzio. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.

10. Con il provvedimento di nomina è stabilito a favore dei Commissari di cui ai commi 1, 2 e 8, un compenso lordo annuale omnicomprensivo non superiore all'indennità di funzione massima fissata con deliberazione della Giunta regionale per gli amministratori degli enti locali della regione. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del consorzio.

11. AI fine del rispetto dei principi nazionali ed europei in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza delle procedure commissariali di cui ai commi 1, 2 e 8, e sino alla loro conclusione, è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati ai sensi della presente legge.

12. Sino alla conclusione delle gestioni commissariali di cui ai commi 1, 2 e 8, sono sospese eventuali contribuzioni pubbliche regionali.