Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 70

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di gestione del consorzio a cui spettano, tra l'altro, i compiti di:

a) attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea;

b) determinazione dell'indirizzo gestionale del consorzio;

c) definizione degli obiettivi operativi da perseguire;

d) verifica dei risultati della gestione;

e) organizzazione, indirizzo e verifica del funzionamento e delle attività degli uffici del consorzio.

2. Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dalla presente legge e dallo statuto agli altri organi.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.

3 bis. In sede di prima applicazione il numero dei consiglieri può essere elevato a cinque, per il primo quadriennio, per il Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, di cui due designati dall'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.

(2)

3 ter. La disposizione di cui al comma 3 bis si applica anche per il secondo quadriennio di mandato del Consiglio di amministrazione del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.

(8)

4.

( ABROGATO )

(3)

4 bis. Il numero dei consiglieri può essere elevato a cinque qualora il consorzio risulti dalla fusione di più consorzi per lo sviluppo industriale.

(1)(4)

5. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea consortile per un periodo di quattro anni rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

6. Gli amministratori svolgono le loro funzioni sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

7. Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e a essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), e del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

8. Non possono essere nominati amministratori dei consorzi coloro i quali avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Entro e non oltre otto giorni dalla data dell'Assemblea di cui al comma 5, il consorzio comunica agli amministratori la loro nomina. Gli amministratori comunicano l'accettazione dell'incarico ed effettuano le dichiarazioni di rito entro otto giorni dal ricevimento della notizia della loro nomina. In caso di mancata sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori non idonei.

(5)

9. Entro dieci giorni dalla data dell'Assemblea di cui al comma 8, il consorzio comunica alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, i nominativi dei componenti del Consiglio di amministrazione nominati dall'Assemblea consortile e l'avvenuta accettazione degli incarichi.

10. Al Presidente del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’ente, non superiore al 70 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il sindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

(6)

11. Al Vicepresidente è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’ente, non superiore al 60 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il vicesindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.

(7)

12. Ai componenti del Consiglio di amministrazione non investiti di particolari funzioni è riconosciuto un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione a ogni riunione del Consiglio di amministrazione prevista dalla legge o dallo statuto, non superiore alla media aritmetica tra il valore massimo e il valore minimo del gettone fissato dalla Giunta regionale con riferimento alle società partecipate ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).

13. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.

14. Le somme di cui ai commi 10, 11 e 12 possono essere ridotte con deliberazione dell'Assemblea consortile.

Note:

Comma 4 bis aggiunto da art. 91, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016

Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 37/2017

Comma 4 abrogato da art. 4, comma 7, lettera a), L. R. 6/2019

Parole soppresse al comma 4 bis da art. 4, comma 7, lettera b), L. R. 6/2019

Comma 8 sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 9/2019

Parole aggiunte al comma 10 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021

Parole aggiunte al comma 11 da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021

Comma 3 ter aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 8/2022