Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 67

(Statuto)

1. Lo statuto dei consorzi disciplina le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi, la sede legale e l'eventuale istituzione di uffici periferici sul territorio di competenza, i principi dell'ordinamento degli uffici, le norme fondamentali dell'organizzazione e le funzioni esercitate in attuazione dell'articolo 64.

2. Lo statuto dei consorzi è approvato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello statuto.

3. Lo statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso sono inviati alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro quindici giorni dalla loro approvazione. La Giunta regionale esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.

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4. Lo statuto e gli atti modificativi e integrativi dello stesso sono pubblicati sul sito istituzionale del consorzio e a essi si applica l'articolo 2328 del codice civile.

Note:

Parole soppresse al comma 3 da art. 10, comma 26, L. R. 14/2016