Legge regionale 20 febbraio 2015 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

Art. 65

(Piani territoriali infraregionali)

1. Ai consorzi sono attribuite funzioni di pianificazione territoriale per il perseguimento dei fini istituzionali limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali, in raccordo con le funzioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale di cui all'articolo 26, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Le funzioni di cui al comma 1 si esplicano attraverso la redazione dei piani territoriali infraregionali, di seguito PTI, di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, esclusivamente per le zone D1 di competenza, attraverso la predisposizione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica all'interno di un territorio del singolo comune interessato, d'intesa con il Comune stesso (Piano Attuativo Comunale - P.A.C.).

3. I PTI sono adottati e approvati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5). I PTI si armonizzano con gli strumenti di pianificazione di area vasta di cui alla legge regionale 26/2014 secondo le procedure indicate dalla legge di settore in materia urbanistica.

3 bis. Le modifiche di perimetrazione delle zone D1 esistenti individuate dallo strumento di pianificazione regionale vigente, conseguenti a stralcio o incorporazione di superfici di proprietà dei Consorzi o dei Comuni ricompresi nell'ambito interessato, non sono soggette alla procedura di variante di cui al comma 6, limitatamente alle opere pubbliche o di interesse pubblico. In tali casi il nuovo perimetro è approvato con decreto del Presidente della Regione su richiesta degli Enti interessati, formulata previa intesa tra gli stessi. L'avviso per estratto del decreto di modifica del perimetro del PTI è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

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4. Con il provvedimento di approvazione sono indicati le aree e gli immobili nei riguardi dei quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi del PTI.

5. L'avviso per estratto del provvedimento di approvazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

6. Il PTI può essere variato con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti i soli Comuni il cui territorio è interessato dalla variante medesima.

7. L'approvazione del PTI comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi del comma 4 e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.

8. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei consorzi comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.

9. Alle espropriazioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico.

10. Per le finalità di cui al presente articolo i consorzi sono autorità espropriante per il conseguimento degli obiettivi del PTI indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Per tali opere la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante di livello comunale di cui all' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 .

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11. Fermo restando quanto previsto dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate dai consorzi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.

Note:

Parole sostituite al comma 10 da art. 23, comma 1, L. R. 21/2015

Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 6, lettera a), L. R. 6/2019

Parole sostituite al comma 10 da art. 4, comma 6, lettera b), L. R. 6/2019