Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
CAPO III
 ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE
Art. 91
1.
L'articolo 4 della legge regionale 25/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e di controllo ed è composto dal Presidente e da due Consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione.
4. In caso di mancata designazione unitaria dei componenti di cui al comma 3, lettere b) e c), il Presidente della Regione nomina i componenti mancanti scelti tra le persone di cui al comma 1.
5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, è preposto alla gestione dell'ente ed esercita le funzioni a esso attribuite dallo statuto.
6. Gli amministratori sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo.
7. Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, nonché della normativa vigente in materia di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi direttivi in enti pubblici o società pubbliche o private, abbiamo chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
8. Al Presidente è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore al 70 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il sindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.
9. Al Vicepresidente è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore al 60 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il vicesindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.
11. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.>>.

Art. 92
1.
L'articolo 5 della legge regionale 25/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Revisore legale)
1. Il Revisore legale e il suo supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione, durano in carica quattro anni e sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
2. Il Revisore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Revisore esercita funzioni di controllo finanziario, contabile, gestionale e ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.>>.

Art. 94
1. All'articolo 10 della legge regionale 25/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
d)
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
<<5 bis. La Giunta regionale, in presenza di una situazione di perdurante squilibrio economico e finanziario che compromette la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili dell'ente e che determina la difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, accertata la presenza di adeguato patrimonio e di prospettive di risanamento dell'ente, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 5 e nomina il Commissario straordinario.
5 ter. Il Commissario straordinario finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria dell'EZIT, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'EZIT. In particolare il Commissario straordinario:
a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale;
b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;
c) rileva i beni immobili affidati in gestione all'EZIT ovvero rispetto ai quali l'EZIT è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici, sono beni immobili strumentali all'attività le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore, motivata, valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;
d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali l'EZIT sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;
e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;
f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui l'EZIT sia titolare;
g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;
h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1.
5 quater. Acquisite le valutazioni di cui al comma 5 ter, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili, eccettuati quelli di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo all'EZIT con riferimento ai beni di cui al comma 5 ter, lettera d), e alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 5 ter, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 5 ter, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio dell'EZIT non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di stato, le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 5 ter, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.
5 quinquies. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria dell'EZIT e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Il Commissario straordinario si avvale del personale dell'EZIT per l'esercizio della sua attività.
5 sexies. Il Commissario straordinario chiude le operazione di ristrutturazione economico finanziaria entro un anno dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 5 octies ovvero provvede ai sensi dell'articolo 4.
5 septies. In caso di comprovata particolare complessità la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del comma 5 bis.
5 octies. La Giunta regionale in caso di grave dissesto tale da determinare l'impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili dell'ente e il pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, ovvero in caso di cessazione o impossibilità di conseguimento dello scopo dell'EZIT, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione di EZIT e dei suoi organi e nomina un Commissario liquidatore.
5 nonies. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione di EZIT, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio di EZIT medesimo. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario liquidatore in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.
5 decies. Ai Commissari di cui ai commi 5 bis e 5 octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina fino a un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai sindaci dei comuni capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione liquidatoria di EZIT.
5 undecies. Si applicano, in quanto compatibili e in relazione alle competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale).
5 duodecies. Il Commissario liquidatore chiude le operazioni di liquidazione entro un anno dalla nomina, alla scadenza dei quali rimette alla Giunta regionale il bilancio finale di liquidazione. La Giunta regionale dispone l'estinzione di EZIT e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui.
5 terdecies. Al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).>>.

Art. 96
1.
L'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), è abrogato.