Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VINCOLI, VARIAZIONI SOGGETTIVE DEI BENEFICIARI DI INCENTIVI E PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 36
1.
Il comma 5 bis dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è abrogato.

Art. 37
1.
Dopo l'articolo 32 della legge regionale 7/2000 sono inseriti i seguenti:

Art. 38
1.
L'articolo 48 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 48
 (Procedure concorsuali)
1. Le procedure concorsuali non sono causa di revoca degli incentivi regionali erogati, salvo quanto previsto dal comma 6.
2. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria di incentivi regionali concessi e non ancora erogati o solo parzialmente erogati sia sottoposta a procedura concorsuale, ovvero in caso di notizia di fatti che possono portare all'apertura di tali procedure, l'erogazione dell'incentivo è sospesa, in via cautelare, per un periodo di tempo non superiore a un anno, prorogabile per un periodo di tempo non superiore a un ulteriore anno.
3. La sospensione dell'erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo che ne dà notizia al beneficiario. In caso di contributi pluriennali, copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 gli incentivi possono essere confermati, anche in capo a soggetti diversi dall'originario beneficiario, a condizione che l'attività prosegua mantenendo anche parzialmente l'occupazione e che siano rispettati i vincoli posti a carico del beneficiario originario.
5. Nel caso di cui al comma 4 l'organo competente autorizza il tesoriere a effettuare i pagamenti dovuti.
6. Entro il termine di cui al comma 2, qualora si accerti il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4, gli incentivi sono revocati solo per la parte non erogata; gli incentivi sono revocati anche per la parte erogata in caso di mancato perseguimento dell'interesse pubblico perseguito.
7. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.>>.

Art. 40
1.
L'articolo 52 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 52
 (Rateazione)
1. Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 30.000 euro e, per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, su richiesta documentata del soggetto debitore e previo parere dell'Avvocatura della Regione, è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite in un massimo di sessanta rate mensili.
2. Per importi pari o superiori a 30.000 euro la rateazione viene disposta, su richiesta del soggetto debitore, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto dell'Ufficio che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, previo parere dell'Avvocatura della Regione.
3. In caso di comprovato peggioramento da parte del soggetto debitore della situazione di cui ai commi 1 e 2, gli uffici competenti all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 possono concedere una proroga, su richiesta del soggetto debitore, per un ulteriore periodo massimo di sessanta mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.
5. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti di soggetti che alla data di presentazione della domanda ovvero nel corso del periodo di rateizzazione risultino decaduti dal beneficio della rateizzazione di cui al presente articolo per crediti diversi nei confronti dell'Amministrazione regionale.
6. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 6.
8. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.
9. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche leggi di settore, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate e in materia di edilizia residenziale pubblica.>>.

Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 10/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 57 bis, L.R. 7/2000.