Art. 35
(Finalitą)
1. La Regione, al fine di adeguare il procedimento contributivo all'attuale contesto economico e sociale e ai principi dell'ordinamento europeo, introduce, relativamente ai vincoli e alle variazioni soggettive dei beneficiari e alle procedure concorsuali, disposizioni finalizzate alla graduazione degli oneri amministrativi e a favorire la continuitą d'impresa salvaguardando l'occupazione.