Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
CAPO V
 MISURE DI INTERVENTO PER AFFRONTARE LA CRISI
Art. 32
 (Misure di supporto al settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva)
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa richiamata all'articolo 11 e con le procedure ivi previste.
3. I progetti di cui al comma 1 sono valutati tenuto conto dell'effettiva possibilità di mantenere o aumentare i livelli occupazionali attraverso la realizzazione dei progetti medesimi.
5. La Giunta regionale con propria deliberazione, anche in coordinamento con le misure nazionali a favore dell'elettrodomestico, ripartisce i fondi secondo le modalità di attuazione di cui ai commi 2 e 4.
Art. 33
 (Area di crisi complessa di Trieste)
1. Al fine di supportare il sistema produttivo riferito all'area industriale di Trieste, riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 1, comma 7 bis, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese insediate nelle aree individuate dall'Accordo di programma "Per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste", del 30 gennaio 2014 (in seguito: Accordo di Trieste), per la realizzazione di:
a) progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione;
b) progetti di efficientamento energetico;
c) progetti per tutelare l'ambiente;
d) progetti di recupero ambientale;
e) progetti per la riconversione di aree industriali dismesse.
e bis) progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati.
2. I progetti di cui al comma 1 sono valutati tenuto conto dell'idoneità dell'iniziativa a risanare i siti produttivi interessati e dell'effettiva possibilità di mantenere e aumentare i livelli occupazionali attraverso la realizzazione dei progetti medesimi.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi con le modalità previste dall'articolo 11 prevedendo che gli interventi, rivolti a tutti i settori produttivi come specificati negli strumenti di attuazione, sono prioritariamente rivolti, nei limiti della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, al settore siderurgico considerando le esigenze di risanamento ambientale e di riconversione industriale.
4. Al fine di massimizzare gli effetti della contribuzione pubblica per la reindustrializzazione dell'area di crisi complessa, con le modalità di cui all'articolo 11, è disposta l'attuazione delle sole misure di cui al comma 1 che non si sovrappongono e sono complementari con le misure nazionali attivate ai sensi dell'asse II dell'Accordo di Trieste.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 26/2015
2 Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015
3 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 90, L. R. 14/2016
4 Integrata la disciplina della lettera e bis) del comma 1 da art. 2, comma 91, L. R. 14/2016
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 93, L. R. 14/2016