Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
Art. 8
 (Aree produttive ecologicamente attrezzate)
1. Al fine di coniugare competitività, pianificazione e salvaguardia ambientale, la Regione, in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promuove la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (di seguito APEA), favorendo la trasformazione degli agglomerati industriali e delle aree distrettuali di cui all'articolo 54 in APEA.
2. Le APEA sono finalizzate alla promozione e allo sviluppo di attività artigianali e industriali i cui processi sono gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, una qualità ambientale complessivamente elevata unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale.
4. Al fine di privilegiare e potenziare lo sviluppo delle APEA attraverso la promozione di processi di rilocalizzazione, recupero e riqualificazione del sistema produttivo esistente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, approva un regolamento per la definizione dei criteri generali e dei parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle APEA, con particolare riguardo:
0a) alle modalità di identificazione, qualificazione e monitoraggio delle aree costituenti APEA;
a) all'insediamento prioritario di APEA in presenza di domanda di nuove aree artigianali e industriali;
b) alle forme di gestione unitaria, da parte di soggetti pubblici o privati, delle infrastrutture e dei servizi;
c) alla qualificazione e riqualificazione delle aree, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente per quanto attiene, in modo specifico, al mantenimento e al miglioramento della qualità dell'aria, alla minimizzazione degli impatti acustici, alla riduzione dei livelli dei campi elettrici e magnetici, alla gestione delle acque superficiali e sotterranee, alla gestione dei rifiuti, al contenimento del consumo del suolo, al controllo delle emissioni inquinanti, nonché all'ottimizzazione dell'efficienza energetica;
d) alla qualità progettuale degli interventi, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al raccordo geomorfologico, alle sistemazioni esterne e all'omogeneità degli interventi edilizi;
e) alle modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area, e la loro successiva certificazione.
e bis) ai criteri di riparto, alle modalità ed ai tempi per l'assegnazione e l'erogazione delle risorse ai Consorzi di sviluppo economico locale per il sostegno delle attività di rilevamento e monitoraggio periodico.
5. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 112/1998, gli impianti produttivi localizzati nelle APEA sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti. La responsabilità dell'acquisizione di tali atti resta a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni.
Note:
1 Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 9, L. R. 22/2020
2 Lettera 0a) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 37, lettera a), L. R. 13/2022
3 Lettera e bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 37, lettera b), L. R. 13/2022
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 37, lettera c), L. R. 13/2022