Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
Art. 78
 (Fondo di dotazione e mezzi finanziari)
1. Il fondo di dotazione dei consorzi č costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro istituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi.
3. Gli utili di esercizio non possono essere distribuiti e concorrono a formare, unitamente agli altri fondi di riserva, costituiti anche con il sovrapprezzo delle quote richieste ai soci, il patrimonio netto del consorzio.
4. Il patrimonio netto del consorzio č aumentato dagli eventuali successivi conferimenti dei partecipanti e diminuito dalle eventuali perdite derivanti dall'esercizio dell'attivitā consortile.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 67, comma 2, L. R. 4/2016