Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
Art. 70
 (Consiglio di amministrazione)
2. Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dalla presente legge e dallo statuto agli altri organi.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea consortile per un periodo di quattro anni rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
6. Gli amministratori svolgono le loro funzioni sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
7. Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e a essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), e del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
9. Entro dieci giorni dalla data dell'Assemblea di cui al comma 8, il consorzio comunica alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, i nominativi dei componenti del Consiglio di amministrazione nominati dall'Assemblea consortile e l'avvenuta accettazione degli incarichi.
13. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.
14. Le somme di cui ai commi 10, 11 e 12 possono essere ridotte con deliberazione dell'Assemblea consortile.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 91, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 37/2017
3 Comma 4 abrogato da art. 4, comma 7, lettera a), L. R. 6/2019
4 Parole soppresse al comma 4 bis da art. 4, comma 7, lettera b), L. R. 6/2019
5 Comma 8 sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 9/2019
6 Parole aggiunte al comma 10 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
7 Parole aggiunte al comma 11 da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
8 Comma 3 ter aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 8/2022