Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
Art. 65
 (Piani territoriali infraregionali)
2. Le funzioni di cui al comma 1 si esplicano attraverso la redazione dei piani territoriali infraregionali, di seguito PTI, di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, esclusivamente per le zone D1 di competenza, attraverso la predisposizione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica all'interno di un territorio del singolo comune interessato, d'intesa con il Comune stesso (Piano Attuativo Comunale - P.A.C.).
4. Con il provvedimento di approvazione sono indicati le aree e gli immobili nei riguardi dei quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi del PTI.
5. L'avviso per estratto del provvedimento di approvazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. Il PTI può essere variato con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti i soli Comuni il cui territorio è interessato dalla variante medesima.
7. L'approvazione del PTI comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi del comma 4 e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
8. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei consorzi comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
9. Alle espropriazioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico.
11. Fermo restando quanto previsto dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate dai consorzi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.
Note:
1 Parole sostituite al comma 10 da art. 23, comma 1, L. R. 21/2015
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 6, lettera a), L. R. 6/2019
3 Parole sostituite al comma 10 da art. 4, comma 6, lettera b), L. R. 6/2019