Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
Art. 58
 (Politiche di sostegno allo sviluppo delle filiere)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i progetti di filiera delle imprese aderenti ad aggregazioni composte da un numero minimo di cinque imprese costitute nelle forme del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), dell'accordo di progetto scritto, del contratto di consorzio ex articolo 2602 e seguenti del codice civile, o del contratto di rete disciplinato dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito del settore lattiero - caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e quelli delle società di capitali con almeno cinque imprese socie.
4. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 3 i bandi possono prevedere, tra l'altro, l'ammissibilità delle spese relative a:
a) acquisizione di servizi volti ad aumentare il livello di informatizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie per le comunicazioni;
b) allestimento di esposizioni temporanee dimostrative di macchine, attrezzature e prototipi con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti la filiera produttiva;
c) promozione commerciale di prodotti, in particolare prodotti innovativi, mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;
d) indagini esplorative sui mercati tradizionali ed emergenti, studi e analisi di mercato per l'individuazione di aree target e di settore;
e) servizi di supporto all'internazionalizzazione e attività volte a favorire la partecipazione a missioni economiche e fiere internazionali all'estero in forma aggregata;
f) consulenza per la realizzazione di centri di assistenza post vendita all'estero presso showroom anche temporanei appartenenti alla stessa categoria di filiera o di distretto;
g) riconversione del ciclo lavorativo e interventi per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili su più siti produttivi, quali interventi basati anche su audit energetici, nonché progetti di simbiosi industriale e progetti finalizzati alla mobilità sostenibile delle merci;
h) realizzazione di test di campionari e prototipi presso centri prova, laboratori universitari, parchi scientifici regionali o imprese aderenti all'aggregazione di filiera;
i) conseguimento di certificazioni di processo e prodotto, inclusi i sistemi di gestione ambientali e i sistemi di tracciabilità della filiera;
j) introduzione di nuovi modelli organizzativi, di gestione e di controllo dei processi aziendali;
k) sviluppo e realizzazione di prodotti e servizi, nuovi o già esistenti, con caratteristiche di elevata innovatività e maggior valore aggiunto;
l) formazione delle risorse umane qualificate;
m) acquisizione di competenze qualificate, anche tramite l'assunzione di assegnisti di ricerca;
n) acquisizione di servizi specialistici per l'elaborazione di piani di riconversione industriale;
o) introduzione e implementazione di tecnologie abilitanti finalizzate ad aumentare il valore della catena del sistema produttivo, innovando i processi, i prodotti e i servizi della filiera produttiva;
p) costituzione di reti di imprese.
6. I bandi di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle iniziative di cui al comma 3.
7. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di <<de minimis>>, nel rispetto della normativa europea in materia di finanziamenti alle imprese o ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.
Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 19/2015