Art. 56
(Filiere produttive)
1. La Regione riconosce, promuove e favorisce la collaborazione e l'aggregazione delle imprese e di altri soggetti del sistema dell'innovazione e della conoscenza per la condivisione di risorse e conoscenze, al fine di rafforzare la competitivitą delle imprese, anche sui mercati internazionali, e di favorirne la crescita dimensionale.
2. Per le finalitą di cui al comma 1 la Regione sostiene le filiere produttive mediante le misure di cui all'articolo 58.