<<19 bis. Il contributo di cui al comma 19 č concesso in conformitā alla normativa "de minimis" e su istanza del beneficiario, con il decreto di concessione del contributo, č disposta l'erogazione in via anticipata di un importo pari al 100 per cento dell'ammontare del contributo concesso, anche in deroga all'
articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.