<<1. L'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 500 euro, a esclusione dei crediti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative, dall'imposizione di tributi e dal pagamento di canoni di utilizzo di beni. In ogni caso l'Amministrazione e gli enti regionali rinunciano ai diritti di credito di importo non superiore a 50 euro.>>;