Art. 31
(Supporto alle cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi)
1.
Nel rispetto della normativa richiamata dall'articolo 11 e con le procedure ivi previste, al fine di sostenere nel settore manifatturiero e terziario l'autoimprenditorialità nella forma cooperativa nelle situazioni di crisi l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato per:
a) acquisire consulenze specialistiche necessarie a valutare la fattibilità del progetto di costituzione di nuove cooperative da parte dei lavoratori di imprese in crisi e l'attivazione delle relative procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo, nonché sostenere le iniziative di costituzione, di primo impianto e di accesso al credito;
b) acquisire consulenze specialistiche, anche nella forma di manager a tempo, per l'affiancamento e l'accompagnamento della nuova impresa per la gestione nella fase di avvio.
b bis) realizzare investimenti da parte delle cooperative di cui al presente articolo.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 88, lettera a), L. R. 14/2016
2 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 88, lettera b), L. R. 14/2016
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 30, lettera a), L. R. 24/2016
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 30, lettera b), L. R. 24/2016