Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
Art. 20
 (Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di promuovere l'attività di innovazione da parte delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e del terziario per incidere sull'efficienza dei processi interni, individuare nuove opportunità di business, acquisire conoscenze qualificate, difendere la proprietà intellettuale, internalizzare conoscenze tecnologiche per qualificare l'attività produttiva e sviluppare nuovi prodotti ampliando la gamma della propria offerta e migliorare la qualità dei prodotti e dei processi aziendali, l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in linea con gli indirizzi individuati dalla strategia di specializzazione intelligente, a concedere incentivi sotto forma di voucher anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con le imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, per i seguenti interventi:
a) acquisizione di studi di fattibilità per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, ivi compreso il supporto alla partecipazione ai relativi programmi dell'Unione europea;
c) sostegno all'acquisizione e alla tutela degli strumenti di "proprietà intellettuale" quali marchi, portafoglio, brevetti, know-how esclusivi;
d) supportare il trasferimento tecnologico tramite l'acquisizione di servizi, quali servizi per la prototipazione, prove di laboratorio, valutazioni di attendibilità, sostegno ai processi di brevettazione, servizi di tipo tecnico-giuridici sull'ottenimento e l'estensione della brevettazione.
d bis) introduzione di tecnologie finalizzate alla personalizzazione della produzione industriale;
d ter) introduzione di strategie di servitizzazione attraverso lo sviluppo di modalità operative e gestionali, anche mediante interventi di riassetto organizzativo, nonché di formazione, aggiornamento e riqualificazione che consentano alle imprese produttrici e distributrici di beni di offrire soluzioni integrate di servizio adeguate alle esigenze dei clienti.
Note:
1 Numero 3) della lettera b) del comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
2 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
3 Lettera d ter) del comma 1 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 3/2021