Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 22 bis aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 3/2021
2 Articolo 22 ter aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 3/2021
3 Articolo 63 bis aggiunto da art. 65, comma 1, L. R. 3/2021
TITOLO I
 OGGETTO E FINALITÀ
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si adottano le seguenti definizioni:
a) aiuti <<de minimis>>: incentivi concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato disciplinante gli aiuti <<de minimis>>;
b) agglomerati industriali: agglomerati industriali di interesse regionale, individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1 dal Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli Venezia Giulia;
c) avvio del processo di fusione: pubblicazione, sul sito internet del Consorzio di sviluppo industriale interessato, della deliberazione del consiglio di amministrazione dalla quale risultino, sulla base della conforme deliberazione dell'assemblea, il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede dei consorzi partecipanti alla fusione;
d) conclusione del processo di riordino: approvazione dello statuto del Consorzio di sviluppo economico locale;
e) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
f) servizi primari: servizi indispensabili a garantire l'attività delle imprese insediate quali accessibilità, viabilità di accesso e di transito stradale, allontanamento delle acque meteoriche, approvvigionamento idrico per uso potabile e industriale, convogliamento delle acque reflue, verde pubblico, pubblica illuminazione e segnaletica;
g) servizi secondari: servizi per migliorare la qualità del lavoro, la connettività e l'innovazione, per sostenere i livelli occupazionali e l'offerta economica regionale; tra tali servizi rientrano in particolare: i sistemi di rete locale senza fili o a banda larga per la riduzione del divario digitale e per la trasmissione dei dati, i servizi postali, la cartellonistica, gli asili nido aziendali, i servizi di ristorazione, la realizzazione e gestione di strutture di ospitalità e centri congressi, la logistica integrata, la razionalizzazione del sistema dei trasporti anche ferroviari e la mobilità sostenibile, i servizi di formazione delle risorse umane in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e gli enti di formazione, i servizi di video sorveglianza e i servizi di controllo telematico dell'efficienza energetica;
h) servizi ambientali: servizi diretti alla tutela delle risorse quali la progettazione ecosostenibile di edifici e di spazi comuni, i trasporti interni, la gestione ambientale integrata di aree con attenzione al ciclo dell'acqua, la depurazione delle acque reflue, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti, la gestione energetica, il trattamento dei rifiuti liquidi e dei fanghi, lo sgombero della neve, le reti di monitoraggio degli inquinanti e i servizi antincendio;
i) tecnologie abilitanti: tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate a elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati;
j) cluster: sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l'economia regionale;
k) filiere produttive: filiere produttive, anche trasversali a più tecnologie, canali distributivi e prodotti, afferenti a settori di specializzazione, e consistenti nell'insieme articolato di imprese operanti nelle principali attività, tecnologie e risorse che concorrono alla ideazione, progettazione, creazione, trasformazione, produzione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di prodotti finiti;
l) strategia di specializzazione intelligente: la strategia di innovazione regionale che definisce le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e agli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi;
m) aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA): aree ecologicamente attrezzate destinate all'insediamento di impianti produttivi industriali e artigianali, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente e caratterizzate da forme di gestione unitaria delle infrastrutture e dei servizi;
n) governance locale interattiva: corrisponde all'attivazione di modalità di soluzione dei problemi di coordinamento tra gli agenti istituzionali ed economici di un sistema locale e al governo di un network di coordinamento e di cooperazione finalizzato al raggiungimento di obbiettivi condivisi che può anche essere inteso come una rete di relazioni e comunicazioni sociali interattive in funzione del raggiungimento e della stessa definizione di obbiettivi socioeconomici di sviluppo del territorio.
Note:
1 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 26, comma 1, L. R. 19/2015
TITOLO II
 MISURE PER L'ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI
CAPO I
 MISURE PER L'ATTRATTIVITÀ
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 34/2015
2 Articolo abrogato da art. 15, comma 5, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 5
 (Semplificazione delle procedure insediative)
1. La Regione, anche avvalendosi del gruppo tecnico regionale di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), promuove accordi con le Pubbliche Amministrazioni competenti, al fine di semplificare le procedure e le formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle attività produttive e di prestazione di servizi prioritariamente negli agglomerati industriali.
2. Gli accordi di cui al comma 1 riguardano, in particolare, i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, trasferimento, cessazione o riattivazione delle attività produttive e di prestazione di servizi.
3. L'Amministrazione regionale monitora gli accordi aventi le migliori ricadute in termini di effettiva riduzione dei tempi e dei costi al fine di disporne la replicabilità e l'ampliamento.
4. Nelle more di una più organica revisione della legge regionale 3/2001, anche in deroga alla disciplina procedimentale di cui al capo III della legge stessa e alle altre specifiche discipline regionali di settore, gli accordi di cui al comma 1 prevedono che le procedure autorizzative sono coordinate dallo sportello unico per le attività produttive e gestite dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento che utilizzano un protocollo preferenziale e che i controlli successivi alla realizzazione dell'impianto o all'avvio delle attività produttive e di prestazione di servizi sono coordinati nell'ottica dell'unitarietà e della non duplicazione, in conformità a quanto sancito dalle Linee guida di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Art. 6
2. Gli interventi oggetto degli incentivi si caratterizzano per:
a) l'elevato valore degli investimenti a carico delle imprese;
c) l'aumento della capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
d) l'innovazione tecnologica;
e) la sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria;
f) la sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria di impegni ambientali e sociali, quali a titolo esemplificativo l'incentivazione all'utilizzo del lavoro agile, la promozione di iniziative per la mobilità sostenibile dei lavoratori, la promozione di iniziative di "welfare aziendale" finalizzate alla messa a disposizione del lavoratore di beni e servizi, per il sostegno al reddito, per la salute e il benessere, per la stabilizzazione con contratti di lavoro a tempo indeterminato. g) il miglioramento degli standard di efficienza energetica conseguito mediante investimenti realizzati in proprio o tramite Energy Service Company.
3. La concessione di incentivi in conto capitale è prevista nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a parziale copertura degli investimenti previsti.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui al comma 3.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere, alle Imprese che hanno presentato domanda per la concessione di incentivi a valere sul Bando di cui al decreto del Direttore centrale n. 2293 del 2 settembre 2019, l'ammissibilità delle variazioni alle iniziative ammesse a contributo nel caso in cui queste siano finalizzate alla produzione di dispositivi medici, di protezione individuale, di distanziamento sociale o destinati alla sanificazione degli ambienti.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 17, lettera a), L. R. 24/2016
5 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 8, comma 24, L. R. 12/2018
6 Articolo sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 11/2020
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
8 Comma 1 bis aggiunto da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
9 Comma 1 ter aggiunto da art. 2, comma 68, L. R. 13/2021
10 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
Art. 7
 (Riduzione aliquota Irap a favore di nuove imprese e imprese che trasferiscono l'insediamento produttivo nella regione Friuli Venezia Giulia)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2019, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), di nuova costituzione o che trasferiscono l'insediamento produttivo nel territorio regionale applicano al valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997 , ridotta a zero per i primi tre anni e del 2,9 per cento per il quarto e quinto periodo d'imposta.
3. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti criteri e modalità per beneficiare della riduzione di aliquota di cui al comma 1.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 7, lettera d), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 8, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 9, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7 Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 10, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, L. R. 6/2019
CAPO II
 AREE PRODUTTIVE ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE
Art. 8
 (Aree produttive ecologicamente attrezzate)
1. Al fine di coniugare competitività, pianificazione e salvaguardia ambientale, la Regione, in attuazione dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), promuove la realizzazione di aree produttive ecologicamente attrezzate (di seguito APEA), favorendo la trasformazione degli agglomerati industriali e delle aree distrettuali di cui all'articolo 54 in APEA.
2. Le APEA sono finalizzate alla promozione e allo sviluppo di attività artigianali e industriali i cui processi sono gestiti come sistema territoriale d'insieme, in modo da garantire, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, una qualità ambientale complessivamente elevata unitamente al sostegno, consolidamento e miglioramento della competitività del sistema produttivo regionale.
4. Al fine di privilegiare e potenziare lo sviluppo delle APEA attraverso la promozione di processi di rilocalizzazione, recupero e riqualificazione del sistema produttivo esistente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, approva un regolamento per la definizione dei criteri generali e dei parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle APEA, con particolare riguardo:
0a) alle modalità di identificazione, qualificazione e monitoraggio delle aree costituenti APEA;
a) all'insediamento prioritario di APEA in presenza di domanda di nuove aree artigianali e industriali;
b) alle forme di gestione unitaria, da parte di soggetti pubblici o privati, delle infrastrutture e dei servizi;
c) alla qualificazione e riqualificazione delle aree, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente per quanto attiene, in modo specifico, al mantenimento e al miglioramento della qualità dell'aria, alla minimizzazione degli impatti acustici, alla riduzione dei livelli dei campi elettrici e magnetici, alla gestione delle acque superficiali e sotterranee, alla gestione dei rifiuti, al contenimento del consumo del suolo, al controllo delle emissioni inquinanti, nonché all'ottimizzazione dell'efficienza energetica;
d) alla qualità progettuale degli interventi, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al raccordo geomorfologico, alle sistemazioni esterne e all'omogeneità degli interventi edilizi;
e) alle modalità per favorire l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, anche di area, e la loro successiva certificazione.
e bis) ai criteri di riparto, alle modalità ed ai tempi per l'assegnazione e l'erogazione delle risorse ai Consorzi di sviluppo economico locale per il sostegno delle attività di rilevamento e monitoraggio periodico.
5. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 112/1998, gli impianti produttivi localizzati nelle APEA sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti. La responsabilità dell'acquisizione di tali atti resta a carico dei soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi comuni.
Note:
1 Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 9, L. R. 22/2020
2 Lettera 0a) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 37, lettera a), L. R. 13/2022
3 Lettera e bis) del comma 4 aggiunta da art. 2, comma 37, lettera b), L. R. 13/2022
4 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 37, lettera c), L. R. 13/2022
TITOLO III
 SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 13
 (Coordinamento del sistema a favore delle imprese)
1. L'Amministrazione regionale emana specifici indirizzi a Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia SpA - Friulia SpA, Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia SpA, Finest SpA, Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE e Confidi, diretti al riordino delle modalità di intervento a sostegno dei programmi delle imprese della regione.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono finalizzati a promuovere l'attuazione di interventi coordinati a sostegno dei programmi di crescita o di rilancio delle imprese della regione, anche con riguardo alla predisposizione di una procedura unica per la presentazione delle istanze e all'integrazione dei criteri di valutazione.
3. Tra i criteri di valutazione di cui al comma 2, in relazione alle scelte localizzative per nuove iniziative realizzate anche da imprese regionali, è prevista una priorità per i nuovi progetti di insediamento negli agglomerati industriali.
5. La Regione persegue le finalità di cui al comma 4 attraverso l'emanazione di direttive a Finest SpA e Informest, nonché attraverso la stipula di accordi con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (UnioncamereFVG) e con gli altri soggetti operanti in materia di internazionalizzazione.
6. La Regione, ai fini di cui ai commi 4 e 5, provvede al riordino e all'adeguamento della normativa regionale in materia di internazionalizzazione anche attraverso la redazione di un testo unico.
Art. 15
1. La Regione riconosce l'importanza dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio.
2. La Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG individuata distretto del cibo ai sensi dell' articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), al fine di sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), in armonia con l'Agenzia per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).
2 quater. Il Cluster MareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n.26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione e il diportismo nautico del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 quinquies. Il Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani S.C.P.A. - CBM, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 26/2005, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster "smart health" a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).
2 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster, con esclusione del cluster di cui al comma 2 ter.1.1, volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 19/2015
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 19/2015
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
4 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
5 Comma 2 sexies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
6 Comma 2 septies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
7 Comma 2 octies aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 20/2015
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 4, L. R. 20/2015
9 Parole sostituite al comma 2 quater da art. 4, comma 12, L. R. 33/2015
10 Parole aggiunte al comma 2 sexies da art. 2, comma 87, lettera a), L. R. 14/2016
11 Parole aggiunte al comma 2 octies da art. 2, comma 87, lettera b), L. R. 14/2016
12 Comma 2 octies .1 aggiunto da art. 2, comma 87, lettera c), L. R. 14/2016
13 Comma 2 ter .1 aggiunto da art. 91, comma 1, lettera a), L. R. 21/2016
14 Comma 2 octies .1.1 aggiunto da art. 91, comma 1, lettera b), L. R. 21/2016
15 Comma 2 bis .1 aggiunto da art. 2, comma 34, L. R. 45/2017
16 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
17 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
18 A decorrere dall'1/1/2019, l'art. 7, c. 23, L.R. 29/2018 abroga il c. 34 dell'art. 2, L.R. 45/2017 aggiuntivo del c. 2 bis.1, del presente articolo.
19 Comma 2 sexies .1 aggiunto da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
20 Parole sostituite al comma 2 septies da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
21 Comma 2 octies sostituito da art. 2, comma 13, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
22 Comma 2 ter .1.1 aggiunto da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
23 Comma 2 ter .1.1.1 aggiunto da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
24 Parole aggiunte al comma 2 sexies da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
25 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 91, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
26 Parole sostituite al comma 2 ter da art. 91, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
27 Parole sostituite al comma 2 ter .1 da art. 91, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
28 Ai sensi dell'art. 96, c. 2, L.R. 3/2021, è confermata l'abrogazione del c. 2 bis.1 dell'art. 15 della L.R. 3/2015, a decorrere dall'1/1/2019, per effetto dell'art. 7, c. 23 della L.R. 29/2018, di abrogazione dell'art. 2, c. 34 della L.R. 45/2017.
29 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 55, lettera a), L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/1/2022.
30 Parole sostituite al comma 2 quinquies da art. 7, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
CAPO II
 MISURE DI SOSTEGNO PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE
Art. 17
 (Misure per il supporto manageriale delle PMI)
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento regionale di attuazione che prevede la priorità per i progetti presentati dalle PMI partecipate da Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA nell'ambito dei progetti di coaching promossi dalla stessa.
Note:
1 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 13, L. R. 25/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
CAPO III
 MISURE PER L'INNOVAZIONE E LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA
Art. 19
 (Riduzione dell'aliquota Irap a favore delle imprese impegnate nella ricerca e sviluppo)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2015, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, presentano un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo almeno pari al 10 per cento rispetto alla media dei due periodi d'imposta precedenti, applicano al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, e di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 446/1997, ridotta dello 0,40 per cento.
2. Applicano la riduzione dell'aliquota Irap prevista dal comma 1 anche i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis), del decreto legislativo 446/1997, che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. I soggetti passivi Irap di cui ai commi 1 e 2 costituiti da meno di tre periodi d'imposta applicano la riduzione di aliquota prevista dal comma 1 se, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, presentano un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo almeno pari al 10 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente.
4. I soggetti passivi Irap di cui ai commi 1 e 2 costituiti da meno di due periodi d'imposta applicano la riduzione di aliquota prevista dal comma 1 se, nel periodo d'imposta considerato, hanno sostenuto costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.
5. Per <<costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo>> si intendono i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal Presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un professionista iscritto nei registri dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
6. I soggetti passivi Irap che esercitano l'attività anche nel territorio di altre regioni rilevano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo su base nazionale.
7. Ai fini dell'applicazione della riduzione dell'aliquota Irap di cui al comma 1 il rapporto tra i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nel periodo d'imposta considerato e il valore della produzione netta realizzato nel medesimo periodo deve essere superiore al 2 per cento. I soggetti passivi Irap che esercitano l'attività anche nel territorio di altre regioni rilevano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo e il valore della produzione netta su base nazionale.
8. Applicano la riduzione dell'aliquota Irap i soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 che rispettano anche la condizione prevista al comma 7.
10. I beneficiari, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 446/1997, sono tenuti a inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014.
Note:
1 Comma 9 sostituito da art. 7, comma 12, lettera a), L. R. 33/2015
2 Comma 10 sostituito da art. 7, comma 12, lettera b), L. R. 33/2015
Art. 20
 (Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di promuovere l'attività di innovazione da parte delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e del terziario per incidere sull'efficienza dei processi interni, individuare nuove opportunità di business, acquisire conoscenze qualificate, difendere la proprietà intellettuale, internalizzare conoscenze tecnologiche per qualificare l'attività produttiva e sviluppare nuovi prodotti ampliando la gamma della propria offerta e migliorare la qualità dei prodotti e dei processi aziendali, l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in linea con gli indirizzi individuati dalla strategia di specializzazione intelligente, a concedere incentivi sotto forma di voucher anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con le imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, per i seguenti interventi:
a) acquisizione di studi di fattibilità per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, ivi compreso il supporto alla partecipazione ai relativi programmi dell'Unione europea;
c) sostegno all'acquisizione e alla tutela degli strumenti di "proprietà intellettuale" quali marchi, portafoglio, brevetti, know-how esclusivi;
d) supportare il trasferimento tecnologico tramite l'acquisizione di servizi, quali servizi per la prototipazione, prove di laboratorio, valutazioni di attendibilità, sostegno ai processi di brevettazione, servizi di tipo tecnico-giuridici sull'ottenimento e l'estensione della brevettazione.
d bis) introduzione di tecnologie finalizzate alla personalizzazione della produzione industriale;
d ter) introduzione di strategie di servitizzazione attraverso lo sviluppo di modalità operative e gestionali, anche mediante interventi di riassetto organizzativo, nonché di formazione, aggiornamento e riqualificazione che consentano alle imprese produttrici e distributrici di beni di offrire soluzioni integrate di servizio adeguate alle esigenze dei clienti.
Note:
1 Numero 3) della lettera b) del comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
2 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
3 Lettera d ter) del comma 1 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 3/2021
Art. 22 ter
2. Il riconoscimento è disposto, sentito il Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005, sulla base dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, redatta su specifico schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di industria.
3. Il riconoscimento ha durata limitata a tre anni. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo.
5. L'Amministrazione può disporre visite di controllo presso i laboratori.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 3/2021
Art. 23
 (Sostegno alle start - up innovative)
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 92, comma 2, lettera a), L. R. 3/2021
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 92, comma 2, lettera b), L. R. 3/2021
3 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 92, comma 2, lettera b), L. R. 3/2021
4 Comma 2 abrogato da art. 92, comma 2, lettera b), L. R. 3/2021
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 9, L. R. 20/2015
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 19, L. R. 25/2016
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 20, L. R. 25/2016
4 Articolo abrogato da art. 25, comma 6, lettera b), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.
5 A decorrere dal 21/7/2022 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione dell'art. 25, c. 5, LR. 3/2021, emanati con DPReg. 13/7/2021, n. 0114/Pres. (B.U.R. 28/7/2021, n. 30) e DPReg. 5/7/2022, n. 081/Pres. (B.U.R. 20/7/2022, n. 29).
Art. 26
 (Supporto agli investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di assicurare un supporto durevole alla competitività delle imprese e di sostenerne l'innovazione tecnologica l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:
a) sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese nei diversi settori del sistema produttivo regionale, attraverso investimenti concernenti l'installazione di nuovi stabilimenti, l'ampliamento e la diversificazione della produzione o dei servizi mediante prodotti o processi nuovi, aggiuntivi e la radicale trasformazione del processo produttivo di uno stabilimento esistente, allo scopo di migliorare la capacità produttiva, la redditività delle imprese e delle reti tra imprese e di stimolare l'introduzione delle cosiddette tecnologie chiave abilitanti;
Note:
1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
Art. 27
 (Piani di rilancio delle aree di crisi diffusa delle attività produttive)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, l'Amministrazione regionale, tenuto conto della programmazione europea, è autorizzata ad attuare gli strumenti previsti dal piano di rilancio delle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive anche attraverso la concessione di incentivi alle imprese per l'attuazione dei piani stessi, per recuperare la competitività del tessuto produttivo, salvaguardare il livello occupazionale delle imprese e migliorare l'attrattività del territorio.
3. Gli strumenti previsti dai singoli piani di rilancio sono individuati dagli appositi bandi che definiscono le modalità di coinvolgimento del partenariato.
4. Le aree territoriali colpite da crisi diffusa di cui al comma 1 sono ricomprese nelle aree di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nelle ulteriori aree individuate con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'evoluzione delle situazioni di crisi.
5. Nel caso di finanziamento nel quadro della programmazione europea possono beneficiare degli incentivi solo le PMI non in stato di difficoltà.
CAPO V
 MISURE DI INTERVENTO PER AFFRONTARE LA CRISI
Art. 32
 (Misure di supporto al settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva)
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa richiamata all'articolo 11 e con le procedure ivi previste.
3. I progetti di cui al comma 1 sono valutati tenuto conto dell'effettiva possibilità di mantenere o aumentare i livelli occupazionali attraverso la realizzazione dei progetti medesimi.
5. La Giunta regionale con propria deliberazione, anche in coordinamento con le misure nazionali a favore dell'elettrodomestico, ripartisce i fondi secondo le modalità di attuazione di cui ai commi 2 e 4.
Art. 33
 (Area di crisi complessa di Trieste)
1. Al fine di supportare il sistema produttivo riferito all'area industriale di Trieste, riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 1, comma 7 bis, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese insediate nelle aree individuate dall'Accordo di programma "Per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste", del 30 gennaio 2014 (in seguito: Accordo di Trieste), per la realizzazione di:
a) progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione;
b) progetti di efficientamento energetico;
c) progetti per tutelare l'ambiente;
d) progetti di recupero ambientale;
e) progetti per la riconversione di aree industriali dismesse.
e bis) progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati.
2. I progetti di cui al comma 1 sono valutati tenuto conto dell'idoneità dell'iniziativa a risanare i siti produttivi interessati e dell'effettiva possibilità di mantenere e aumentare i livelli occupazionali attraverso la realizzazione dei progetti medesimi.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi con le modalità previste dall'articolo 11 prevedendo che gli interventi, rivolti a tutti i settori produttivi come specificati negli strumenti di attuazione, sono prioritariamente rivolti, nei limiti della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, al settore siderurgico considerando le esigenze di risanamento ambientale e di riconversione industriale.
4. Al fine di massimizzare gli effetti della contribuzione pubblica per la reindustrializzazione dell'area di crisi complessa, con le modalità di cui all'articolo 11, è disposta l'attuazione delle sole misure di cui al comma 1 che non si sovrappongono e sono complementari con le misure nazionali attivate ai sensi dell'asse II dell'Accordo di Trieste.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 26/2015
2 Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015
3 Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 90, L. R. 14/2016
4 Integrata la disciplina della lettera e bis) del comma 1 da art. 2, comma 91, L. R. 14/2016
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 93, L. R. 14/2016
TITOLO IV
 MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE SUI VINCOLI
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VINCOLI, VARIAZIONI SOGGETTIVE DEI BENEFICIARI DI INCENTIVI E PROCEDURE CONCORSUALI
Art. 36
1.
Il comma 5 bis dell'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è abrogato.

Art. 37
1.
Dopo l'articolo 32 della legge regionale 7/2000 sono inseriti i seguenti:

Art. 38
1.
L'articolo 48 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 48
 (Procedure concorsuali)
1. Le procedure concorsuali non sono causa di revoca degli incentivi regionali erogati, salvo quanto previsto dal comma 6.
2. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria di incentivi regionali concessi e non ancora erogati o solo parzialmente erogati sia sottoposta a procedura concorsuale, ovvero in caso di notizia di fatti che possono portare all'apertura di tali procedure, l'erogazione dell'incentivo è sospesa, in via cautelare, per un periodo di tempo non superiore a un anno, prorogabile per un periodo di tempo non superiore a un ulteriore anno.
3. La sospensione dell'erogazione è disposta con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di concessione dell'incentivo che ne dà notizia al beneficiario. In caso di contributi pluriennali, copia del decreto è immediatamente inviata al tesoriere al fine di sospendere i pagamenti.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2 gli incentivi possono essere confermati, anche in capo a soggetti diversi dall'originario beneficiario, a condizione che l'attività prosegua mantenendo anche parzialmente l'occupazione e che siano rispettati i vincoli posti a carico del beneficiario originario.
5. Nel caso di cui al comma 4 l'organo competente autorizza il tesoriere a effettuare i pagamenti dovuti.
6. Entro il termine di cui al comma 2, qualora si accerti il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4, gli incentivi sono revocati solo per la parte non erogata; gli incentivi sono revocati anche per la parte erogata in caso di mancato perseguimento dell'interesse pubblico perseguito.
7. In caso di richiesta di ammissione alla procedura di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), la sospensione delle erogazioni viene disposta al massimo per un periodo di tempo pari alla durata della procedura di amministrazione straordinaria.>>.

Art. 40
1.
L'articolo 52 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 52
 (Rateazione)
1. Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 30.000 euro e, per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista un'oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità del credito in un'unica soluzione, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, su richiesta documentata del soggetto debitore e previo parere dell'Avvocatura della Regione, è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite in un massimo di sessanta rate mensili.
2. Per importi pari o superiori a 30.000 euro la rateazione viene disposta, su richiesta del soggetto debitore, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto dell'Ufficio che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, previo parere dell'Avvocatura della Regione.
3. In caso di comprovato peggioramento da parte del soggetto debitore della situazione di cui ai commi 1 e 2, gli uffici competenti all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 possono concedere una proroga, su richiesta del soggetto debitore, per un ulteriore periodo massimo di sessanta mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.
5. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti di soggetti che alla data di presentazione della domanda ovvero nel corso del periodo di rateizzazione risultino decaduti dal beneficio della rateizzazione di cui al presente articolo per crediti diversi nei confronti dell'Amministrazione regionale.
6. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute secondo le modalità di cui ai commi da 1 a 6.
8. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.
9. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche leggi di settore, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate e in materia di edilizia residenziale pubblica.>>.

Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 10/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 57 bis, L.R. 7/2000.
CAPO III
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 bis della L.R. 12/2002.
CAPO V
 ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 52
 (Interventi urbanistici ed edilizi)
1. Gli incentivi alle imprese industriali per gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato.
TITOLO V
 MISURE PER I SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI
CAPO I
 DISTRETTI INDUSTRIALI E FILIERE PRODUTTIVE
Art. 58
 (Politiche di sostegno allo sviluppo delle filiere)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i progetti di filiera delle imprese aderenti ad aggregazioni composte da un numero minimo di cinque imprese costitute nelle forme del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), dell'accordo di progetto scritto, del contratto di consorzio ex articolo 2602 e seguenti del codice civile, o del contratto di rete disciplinato dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito del settore lattiero - caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e quelli delle società di capitali con almeno cinque imprese socie.
4. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 3 i bandi possono prevedere, tra l'altro, l'ammissibilità delle spese relative a:
a) acquisizione di servizi volti ad aumentare il livello di informatizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie per le comunicazioni;
b) allestimento di esposizioni temporanee dimostrative di macchine, attrezzature e prototipi con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti la filiera produttiva;
c) promozione commerciale di prodotti, in particolare prodotti innovativi, mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;
d) indagini esplorative sui mercati tradizionali ed emergenti, studi e analisi di mercato per l'individuazione di aree target e di settore;
e) servizi di supporto all'internazionalizzazione e attività volte a favorire la partecipazione a missioni economiche e fiere internazionali all'estero in forma aggregata;
f) consulenza per la realizzazione di centri di assistenza post vendita all'estero presso showroom anche temporanei appartenenti alla stessa categoria di filiera o di distretto;
g) riconversione del ciclo lavorativo e interventi per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili su più siti produttivi, quali interventi basati anche su audit energetici, nonché progetti di simbiosi industriale e progetti finalizzati alla mobilità sostenibile delle merci;
h) realizzazione di test di campionari e prototipi presso centri prova, laboratori universitari, parchi scientifici regionali o imprese aderenti all'aggregazione di filiera;
i) conseguimento di certificazioni di processo e prodotto, inclusi i sistemi di gestione ambientali e i sistemi di tracciabilità della filiera;
j) introduzione di nuovi modelli organizzativi, di gestione e di controllo dei processi aziendali;
k) sviluppo e realizzazione di prodotti e servizi, nuovi o già esistenti, con caratteristiche di elevata innovatività e maggior valore aggiunto;
l) formazione delle risorse umane qualificate;
m) acquisizione di competenze qualificate, anche tramite l'assunzione di assegnisti di ricerca;
n) acquisizione di servizi specialistici per l'elaborazione di piani di riconversione industriale;
o) introduzione e implementazione di tecnologie abilitanti finalizzate ad aumentare il valore della catena del sistema produttivo, innovando i processi, i prodotti e i servizi della filiera produttiva;
p) costituzione di reti di imprese.
6. I bandi di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle iniziative di cui al comma 3.
7. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di <<de minimis>>, nel rispetto della normativa europea in materia di finanziamenti alle imprese o ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.
Note:
1 Comma 7 bis aggiunto da art. 29, comma 1, L. R. 19/2015
Art. 60
 (Norma transitoria)
2. Le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali, già riconosciute ai sensi della legge regionale 27/1999, provvedono a ultimare e rendicontare i progetti prioritari oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge regionale entro i termini stabiliti nei relativi decreti di concessione, pena la revoca dei contributi medesimi.
3. Le somme erogate ai sensi dell'articolo 2, commi 25 e 26, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento di bilancio 2008), sono trasferite in via definitiva all'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia Spa consortile, con sede in Manzano che è esonerata dall'obbligo di rendicontazione.
Note:
1 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 55, lettera b), L. R. 13/2021 , a decorrere dall'1/1/2022.
CAPO II
 RIORDINO DEI CONSORZI
Art. 61
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), e in armonia con l'articolo 36 della legge 317/1991, nel rispetto dei principi nazionali ed europei in termini di economicità e di concorrenza, attua il riordino dei Consorzi di sviluppo industriale mediante la loro trasformazione nei Consorzi di sviluppo economico locale e ne disciplina l'assetto e le funzioni in riferimento agli agglomerati industriali.
Art. 62
 (Consorzi di sviluppo economico locale)
3. Salvo quanto previsto dal comma 6, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999 costituiscono i Consorzi di sviluppo economico locale secondo le modalità indicate ai commi 4 e 5, mediante operazioni di fusione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile in quanto compatibili.
5. Per l'area del Friuli e dell'Isontino la procedura di cui al comma 3 è attuata secondo le seguenti modalità alternative:
5.1. Nell'agglomerato industriale di interesse regionale di cui all'allegato A alla legge regionale 25/2002, i Comuni di Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, costituiscono un Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana, cui può aderire anche l'Autorità portuale di Trieste che detiene la maggioranza del patrimonio consortile.
5 ter. Sino alla scadenza del termine per la costituzione dei consorzi di cui al comma 5, i Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi industriali), per i quali sia necessario procedere al rinnovo degli organi di gestione in scadenza possono procedere alle modifiche statutarie ai sensi di quanto disposto dalla presente legge, fermo restando che la qualifica di consorzio di sviluppo economico locale rimane riservata agli enti che hanno concluso le operazioni di riordino.
6. Le procedure di cui al comma 3 sono attuate mediante adeguamento dello statuto consortile alla presente legge in tutti i casi in cui non è necessario procedere a operazioni di fusione.
Note:
1 Comma 9 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 19/2015
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 1, comma 14, L. R. 33/2015
3 Comma 5 .1 aggiunto da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
4 Comma 5 ter aggiunto da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
5 Comma 5 quater aggiunto da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016
6 Parole aggiunte al comma 5 .1 da art. 91, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 21/2016
7 Parole aggiunte al comma 7 da art. 91, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 21/2016
8 Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 91, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 21/2016
9 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 1, L. R. 14/2017
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 44/2017
11 Parole aggiunte al comma 7 da art. 7, comma 17, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12 Comma 1 sostituito da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
13 Comma 1 bis aggiunto da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
14 Comma 1 ter aggiunto da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
15 Parole soppresse al comma 2 da art. 64, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
16 Comma 2 bis aggiunto da art. 64, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
17 Comma 2 ter aggiunto da art. 64, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
18 Comma 2 quater aggiunto da art. 64, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
19 Parole aggiunte al comma 8 da art. 64, comma 1, lettera e), L. R. 3/2021
20 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 63
 (Operazioni di riordino)
2. Le operazioni di cui all'articolo 62, comma 6, sono avviate entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono concluse entro i successivi sei mesi.
3. I nuovi statuti, adottati in conformità alla presente legge, sono inviati alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro quindici giorni dalla loro approvazione. La Giunta regionale esprime il proprio parere nei successivi sessanta giorni.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale delibera le modalità di attuazione della costituzione dei consorzi, anche al di fuori delle modalità alternative previste dall'articolo 62, commi 4 e 5, anche con la finalità di costituire un unico consorzio operante negli agglomerati industriali di competenza dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale delibera lo scioglimento degli organi dei Consorzi inadempienti e nomina, per ciascuno di essi, un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti e rimane in carica fino alla costituzione degli organi del nuovo consorzio e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a diciotto mesi.
5. Con il provvedimento di nomina è stabilito a favore del Commissario un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore all'indennità di funzione massima fissata con deliberazione della Giunta regionale per il sindaco di comune capoluogo della regione. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 91, comma 1, lettera d), L. R. 21/2016
Art. 64
 (Fini istituzionali)
3. I consorzi, negli agglomerati industriali di competenza, svolgono in particolare le seguenti funzioni:
a) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di opere di urbanizzazione a valenza collettiva e a servizio dell'agglomerato industriale;
b) acquisto, anche mediante espropriazione per ragioni di pubblica utilità, vendita e locazione di aree e fabbricati, opere, impianti, depositi e magazzini per l'esercizio di attività industriali e artigianali; l'acquisto, anche tramite espropriazione, di beni immobili da parte dei consorzi avviene prioritariamente nei confronti delle aree dismesse e degli immobili industriali preesistenti non più utilizzati;
b bis) manutenzione e ammodernamento degli immobili e delle infrastrutture di proprietà;
c) erogazione alle imprese insediate di servizi primari, secondari e ambientali, dietro pagamento di corrispettivo;
d) gestione anche diretta, prioritariamente in regime di autoproduzione, di impianti di produzione, anche combinata, di approvvigionamento e di distribuzione di energia elettrica, gas naturale e calore da fonti energetiche rinnovabili;
e) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di trattamento delle acque e di stoccaggio dei rifiuti;
f) progettazione, realizzazione, manutenzione, ammodernamento e gestione di reti idriche di acqua potabile e riciclata, di reti fognarie, compresi i pozzi di attingimento di acqua di falda;
g) promozione e creazione, anche mediante il recupero di edifici e di rustici industriali dismessi, di fabbriche-laboratorio per ospitare uffici e laboratori da mettere a disposizione di giovani imprenditori per l'avvio di nuove attività produttive;
h) promozione della costituzione di APEA;
i) collaborazione con la Regione nell'attuazione delle misure per l'attrattività di cui al titolo II, capo I;
j) gestione di incentivi a favore delle imprese;
k) svolgimento dei compiti a essi assegnati da leggi statali o regionali e ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.
5. I consorzi riscuotono le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzo da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dal consorzio medesimo. A tal fine disciplinano i criteri e le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree di competenza alle spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture e degli impianti realizzati dai medesimi consorzi.
6. La Regione, anche ai sensi dell'articolo 51 e 51 ter e regolamenti correlati della legge regionale 14/2002, gli enti locali o gli altri enti pubblici, tramite la stipula di convenzioni o la delegazione amministrativa intersoggettiva, possono delegare ai consorzi lo svolgimento di attività e funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo, anche in aree al di fuori degli agglomerati industriali.
7. Le opere realizzate dai consorzi ai sensi del comma 6 per conto della Regione e le aree sulle quali le medesime insistono, sono gestite dai consorzi ai quali competono i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché gli eventuali proventi o canoni derivanti dall'utilizzo delle opere e dei servizi.
9 bis. Le esclusioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 14/2002, non operano con riguardo ai Consorzi di sviluppo economico locale.
10. I consorzi attuano ogni iniziativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dei propri scopi anche mediante la partecipazione ai programmi e progetti cofinanziati dall'Unione europea.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 62, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
2 Comma 4 ter aggiunto da art. 62, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016
3 Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 95, lettera a), L. R. 14/2016
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 95, lettera b), L. R. 14/2016
5 Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 2, comma 17, lettera b), L. R. 24/2016
6 Parole aggiunte al comma 4 ter da art. 12, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 14/2017
7 Parole sostituite al comma 4 ter da art. 12, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 14/2017
8 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 22, L. R. 45/2017
9 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
10 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
11 Lettera b ter) del comma 1 aggiunta da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
12 Lettera b quater) del comma 1 aggiunta da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
13 Lettera b quinquies) del comma 1 aggiunta da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
14 Parole aggiunte al comma 2 da art. 66, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
15 Parole aggiunte alla lettera b bis) del comma 3 da art. 66, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
16 Comma 5 bis aggiunto da art. 66, comma 1, lettera e), L. R. 3/2021
17 Comma 5 ter aggiunto da art. 66, comma 1, lettera e), L. R. 3/2021
18 Parole aggiunte al comma 6 da art. 66, comma 1, lettera f), L. R. 3/2021
19 Comma 9 sostituito da art. 66, comma 1, lettera g), L. R. 3/2021
20 Comma 9 bis aggiunto da art. 66, comma 1, lettera h), L. R. 3/2021
Art. 65
 (Piani territoriali infraregionali)
2. Le funzioni di cui al comma 1 si esplicano attraverso la redazione dei piani territoriali infraregionali, di seguito PTI, di cui all'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2007, n 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, esclusivamente per le zone D1 di competenza, attraverso la predisposizione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica all'interno di un territorio del singolo comune interessato, d'intesa con il Comune stesso (Piano Attuativo Comunale - P.A.C.).
4. Con il provvedimento di approvazione sono indicati le aree e gli immobili nei riguardi dei quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi del PTI.
5. L'avviso per estratto del provvedimento di approvazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
6. Il PTI può essere variato con il rispetto delle procedure seguite per la sua formazione, sentiti i soli Comuni il cui territorio è interessato dalla variante medesima.
7. L'approvazione del PTI comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi del comma 4 e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
8. L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di competenza dei consorzi comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità di tutte le opere, impianti ed edifici in essi previsti e legittima l'espropriazione delle aree considerate, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.
9. Alle espropriazioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano le norme procedurali previste dalla vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche o di interesse pubblico.
11. Fermo restando quanto previsto dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate dai consorzi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto in ordine all'obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.
Note:
1 Parole sostituite al comma 10 da art. 23, comma 1, L. R. 21/2015
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 6, lettera a), L. R. 6/2019
3 Parole sostituite al comma 10 da art. 4, comma 6, lettera b), L. R. 6/2019
Art. 66
 (Riacquisto)
1. I consorzi hanno facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione, ovvero trascorsi ulteriori due anni, lo stabilimento non sia entrato in funzione.
2. I consorzi hanno facoltà di riacquistare, unitamente alle aree cedute, anche gli stabilimenti ivi realizzati, nell'ipotesi in cui sia cessata da più di tre anni l'attività ivi prevista.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 i consorzi corrispondono al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di quest'ultimi come determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
4. Il valore da corrispondere per il riacquisto delle aree è pari al minor importo tra il prezzo attualizzato di acquisto delle aree di cui al comma 3 e il valore di queste ultime determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
5. Il prezzo di riacquisto delle aree e degli stabilimenti è ridotto del valore attualizzato delle eventuali contribuzioni finanziarie regionali ricevute dal cessionario per l'acquisto del suolo, per l'edificazione dello stabilimento, per eventuali miglioramenti successivi apportati e per le eventuali bonifiche attuate, nonché dell'incremento di valore derivante dalle opere pubbliche infrastrutturali eseguite successivamente all'edificazione da computarsi secondo le tabelle regionali vigenti in materia di contributo di costruzione.
6. Le attività di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
7. A valere sulla Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile di cui all'articolo 2, comma 95, della legge regionale 11/2011, ridenominata Sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile e per i Consorzi di sviluppo economico locale, nel rispetto della regola <<de minimis>> possono essere attivati anche finanziamenti a condizioni agevolate per il riacquisto, l'adeguamento e la ristrutturazione degli immobili di cui ai commi 1 e 2.
Art. 70
 (Consiglio di amministrazione)
2. Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dalla presente legge e dallo statuto agli altri organi.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea consortile per un periodo di quattro anni rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
6. Gli amministratori svolgono le loro funzioni sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
7. Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e a essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), e del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
9. Entro dieci giorni dalla data dell'Assemblea di cui al comma 8, il consorzio comunica alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, i nominativi dei componenti del Consiglio di amministrazione nominati dall'Assemblea consortile e l'avvenuta accettazione degli incarichi.
13. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.
14. Le somme di cui ai commi 10, 11 e 12 possono essere ridotte con deliberazione dell'Assemblea consortile.
Note:
1 Comma 4 bis aggiunto da art. 91, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 16, L. R. 37/2017
3 Comma 4 abrogato da art. 4, comma 7, lettera a), L. R. 6/2019
4 Parole soppresse al comma 4 bis da art. 4, comma 7, lettera b), L. R. 6/2019
5 Comma 8 sostituito da art. 22, comma 1, L. R. 9/2019
6 Parole aggiunte al comma 10 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
7 Parole aggiunte al comma 11 da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
8 Comma 3 ter aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 75
 (Revisori)
1. Qualora il consorzio risulti dalla fusione di almeno due Consorzi per lo sviluppo industriale, il Collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea consortile ed è composto da tre membri effettivi tra i quali il Presidente e due membri supplenti. Negli altri casi l'Assemblea consortile nomina un Revisore e un suo supplente.
2. I revisori sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
5. Il Revisore o il Collegio dei revisori una volta all'anno invia alla Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile effettuato sugli atti dei consorzi.
Art. 77
 (Commissariamento dei consorzi)
1. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione o di impossibilità degli organi di funzionare, o nell'ipotesi di cui all'articolo 63, comma 4, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a un anno.
2. La Giunta regionale in caso di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico, finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse sociale ed economico della zona industriale per i riflessi sociali e occupazionali, nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la ripresa dell'attività del consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 1 e nomina il Commissario straordinario.
3. Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del consorzio. In particolare il Commissario straordinario:
a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del consorzio;
b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;
c) rileva i beni immobili affidati in gestione al consorzio ovvero rispetto ai quali il consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici; sono beni immobili strumentali all'attività del consorzio le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;
d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;
e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;
f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui il consorzio sia titolare;
g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;
h) rileva gli investimenti programmati.
4. Acquisite le valutazioni di cui al comma 3, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili del consorzio, eccettuati quelli di cui al comma 3, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo al consorzio con riferimento ai beni di cui al comma 3, lettera d), e provvede alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 3, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 3, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio del consorzio non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 3, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.
5. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del consorzio e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Periodicamente il Commissario straordinario convoca i soci e le imprese insediate per aggiornarli. Il Commissario straordinario si avvale del personale del consorzio per l'esercizio della sua attività.
6. Il Commissario straordinario chiude le operazioni di ristrutturazione economico finanziaria entro trecentosessanta giorni dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 3, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 8 ovvero detta gli indirizzi al Commissario straordinario per la ricostituzione degli organi.
7. In caso di comprovata particolare complessità, la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del commi 1 e 2.
8. In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi, nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina il Commissario liquidatore e delibera lo scioglimento del consorzio e dei suoi organi.
9. Il Commissario di cui al comma 8 si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione del consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del consorzio. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.
10. Con il provvedimento di nomina è stabilito a favore dei Commissari di cui ai commi 1, 2 e 8, un compenso lordo annuale omnicomprensivo non superiore all'indennità di funzione massima fissata con deliberazione della Giunta regionale per gli amministratori degli enti locali della regione. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del consorzio.
11. AI fine del rispetto dei principi nazionali ed europei in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza delle procedure commissariali di cui ai commi 1, 2 e 8, e sino alla loro conclusione, è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati ai sensi della presente legge.
12. Sino alla conclusione delle gestioni commissariali di cui ai commi 1, 2 e 8, sono sospese eventuali contribuzioni pubbliche regionali.
Art. 78
 (Fondo di dotazione e mezzi finanziari)
1. Il fondo di dotazione dei consorzi è costituito dalle quote dei partecipanti conferite al momento della loro istituzione e da quelle dei soggetti successivamente ammessi.
3. Gli utili di esercizio non possono essere distribuiti e concorrono a formare, unitamente agli altri fondi di riserva, costituiti anche con il sovrapprezzo delle quote richieste ai soci, il patrimonio netto del consorzio.
4. Il patrimonio netto del consorzio è aumentato dagli eventuali successivi conferimenti dei partecipanti e diminuito dalle eventuali perdite derivanti dall'esercizio dell'attività consortile.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 67, comma 2, L. R. 4/2016
Art. 80
2. Il piano è approvato entro il 30 settembre di ciascun esercizio, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la procedura di cui al comma 3, ricostituendone la medesima estensione triennale. In sede di prima applicazione, per i consorzi che attuano le operazioni di ulteriore riordino, il piano è approvato entro tre mesi dalla conclusione del processo di ulteriore riordino di cui all'articolo 63 bis.
3. Il piano, entro dieci giorni dall'approvazione, è comunicato alla Giunta regionale per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive. La Giunta regionale, sentite le Direzioni centrali competenti in materia di ambiente, mobilità, pianificazione, lavori pubblici, infrastrutture e finanze, ed eventuali ulteriori Direzioni centrali competenti in relazione a particolari contenuti specifici del singolo piano industriale entro sessanta giorni dal ricevimento si esprime in ordine al coordinamento del piano con le politiche regionali di settore e alla sua sostenibilità economica e finanziaria e lo approva ai sensi dell'articolo 82.
4. Per finalità di semplificazione del procedimento amministrativo e di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa, i pareri di cui al comma 3 sono assunti attraverso l'indizione di una conferenza interna di servizi tra le Direzioni centrali di cui al comma 3. L'avviso di convocazione della conferenza di servizi interna, a cui è allegata la documentazione inerente il piano industriale oggetto della trattazione in sede di conferenza di servizi, è inoltrato, almeno dieci giorni prima della data della riunione, alle Direzioni centrali di cui al comma 3. Alla conferenza di servizi può essere invitato il consorzio interessato che ha inoltrato il piano industriale ai sensi del comma 3 al fine di fornire eventuali chiarimenti o precisazioni che si rendessero necessari. Alla conferenza di servizi interna partecipano i Direttori centrali o loro delegati. I pareri indicati nel verbale di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 14 quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3. Ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 7, ultimo periodo, della legge 241/1990, è considerato acquisito favorevolmente il parere delle Direzioni centrali il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato, o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
5. Il piano è pubblicato sul sito internet della Regione nella sezione dedicata.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 69, comma 1, L. R. 3/2021 . I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 3/2021 sono conclusi ai sensi delle disposizioni del presente articolo, come disposto dal c. 2, dell'art. 69 della L.R. 3/2021.
Art. 83
 (Altre disposizioni)
1. I consorzi adottano adeguate misure organizzative e gestionali in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).
4. Il Piano di prevenzione della corruzione è trasmesso alla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale del consorzio. Il responsabile dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 74.
5. Nei modelli di organizzazione e gestione sono definiti i meccanismi di accountability, le misure di prevenzione della corruzione e loro attuazione.
6. In attuazione del principio di trasparenza ai consorzi si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012, così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e sue modifiche e integrazioni.
7. I consorzi provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla legge con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 84
 (Contributi alle PMI)
3. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi che non possono superare il 50 per cento della spesa ammissibile.
4. La gestione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è delegata a ciascun consorzio e all'EZIT in riferimento alle PMI insediate nell'agglomerato industriale di competenza. I rapporti tra la Regione e i consorzi e l'EZIT sono disciplinati da apposita convenzione. La Giunta regionale approva le direttive concernenti la disciplina dell'esercizio delle funzioni delegate.
5. Per l'attività di gestione dei contributi ai consorzi e all'EZIT è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e, comunque, entro il limite delle spese effettivamente sostenute.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 17, lettera c), numero 1), L. R. 24/2016
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 17, lettera c), numero 1), L. R. 24/2016
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 17, lettera c), numero 2), L. R. 24/2016
4 Comma 6 abrogato da art. 2, comma 17, lettera c), numero 3), L. R. 24/2016
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 14/2017
6 Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 14/2017
7 Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 14/2017
8 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 14/2017
Art. 85
 (Trasferimenti ai consorzi per l'esercizio di funzioni pubbliche)
3. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono anche l'acquisto degli immobili, la demolizione e rimozione di edifici dismessi, le pertinenze delle infrastrutture di cui al comma 1 e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza delle infrastrutture di cui al comma 1 ai fini della salvaguardia e dell'incolumità delle persone.
6. Gli interventi di cui al comma 1 non comprendono le spese connesse al funzionamento delle infrastrutture.
7. I trasferimenti di cui al presente articolo sono disposti a favore dei consorzi di cui all'articolo 62, comma 7, costituiti da soggetti pubblici e da associazioni di categoria rappresentative dei settori industriali e artigianali.
8. I trasferimenti di cui al comma 1 non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sono stabiliti i criteri di riparto, le modalità e i tempi per l'assegnazione e l'erogazione dei trasferimenti compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, le modalità di presentazione della domanda e le modalità di attestazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi. I criteri di riparto tengono conto della natura degli interventi, così come eventualmente declinati nell'accordo di programma di cui all'articolo 81, e di parametri di proporzionalità.
Note:
1 Comma 8 bis aggiunto da art. 2, comma 17, lettera d), L. R. 24/2016
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 31, comma 1, L. R. 6/2019
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 71, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 71, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
8 Comma 2 ter aggiunto da art. 71, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
9 Parole soppresse al comma 4 da art. 71, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
10 Parole soppresse al comma 5 da art. 71, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
Art. 86
5. II contributo concedibile non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell'investimento.
6. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini della presente norma, i costi di ammortamento e di finanziamento se già compresi tra i costi relativi all'infrastruttura locale oggetto di domanda di contributo.
7. Le entrate e i costi di esercizio di cui al comma 6 sono attualizzati con il tasso di sconto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 14/6, del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
8. Il contributo è concesso nel rispetto delle soglie dimensionali indicate all'articolo 4, comma 1, lettera cc), del regolamento (UE) n. 651/2014.
Note:
1 Lettera b) del comma 4 abrogata da art. 2, comma 17, L. R. 37/2017
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 18, L. R. 37/2017
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 72, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 72, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
5 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 72, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
6 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 72, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
7 Parole soppresse al comma 3 da art. 72, comma 1, lettera e), L. R. 3/2021
8 Parole soppresse al comma 9 da art. 72, comma 1, lettera f), L. R. 3/2021
Art. 87
 (Contributi ai consorzi per le operazioni di riordino)
2. Il contributo è concesso a titolo di aiuto <<de minimis>> nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili.
7 bis. Per le finalità di cui all'articolo 63 bis si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2017, n. 0174/Pres (Regolamento concernente le modalità di concessione di contributi a favore dei consorzi di sviluppo economico locale e dei consorzi di sviluppo industriale a fronte delle spese sostenute per lo svolgimento delle operazioni di fusione di cui all'articolo 62, comma 3 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), in attuazione dell'articolo 87, comma 7 della medesima legge regionale).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 14/2017
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 14/2017
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 12, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 14/2017
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 14/2017
5 Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 14/2017
6 Comma 5 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 14/2017
7 Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 14/2017
8 Comma 7 sostituito da art. 12, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 14/2017
9 Parole aggiunte al comma 1 da art. 73, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021
10 Parole aggiunte al comma 4 da art. 73, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
11 Comma 7 bis aggiunto da art. 73, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
CAPO III
 ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE
Art. 91
1.
L'articolo 4 della legge regionale 25/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e di controllo ed è composto dal Presidente e da due Consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa, imprenditoriale o professionale nel settore industriale attestata dallo svolgimento per almeno un quinquennio di attività professionali, gestionali, di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione.
4. In caso di mancata designazione unitaria dei componenti di cui al comma 3, lettere b) e c), il Presidente della Regione nomina i componenti mancanti scelti tra le persone di cui al comma 1.
5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, è preposto alla gestione dell'ente ed esercita le funzioni a esso attribuite dallo statuto.
6. Gli amministratori sono rieleggibili consecutivamente una sola volta e revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo.
7. Gli amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, nonché della normativa vigente in materia di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi direttivi in enti pubblici o società pubbliche o private, abbiamo chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
8. Al Presidente è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore al 70 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il sindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.
9. Al Vicepresidente è riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo non superiore al 60 per cento dell'indennità di funzione base fissata dalla Regione per il vicesindaco di comune, non capoluogo, con popolazione superiore a ventimila abitanti.
11. Agli amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali.>>.

Art. 92
1.
L'articolo 5 della legge regionale 25/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Revisore legale)
1. Il Revisore legale e il suo supplente sono nominati con decreto del Presidente della Regione, durano in carica quattro anni e sono scelti tra le persone abilitate a esercitare la revisione legale dei conti e iscritte nel registro dei revisori legali istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
2. Il Revisore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Revisore esercita funzioni di controllo finanziario, contabile, gestionale e ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.>>.

Art. 94
1. All'articolo 10 della legge regionale 25/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
d)
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
<<5 bis. La Giunta regionale, in presenza di una situazione di perdurante squilibrio economico e finanziario che compromette la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili dell'ente e che determina la difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, accertata la presenza di adeguato patrimonio e di prospettive di risanamento dell'ente, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 5 e nomina il Commissario straordinario.
5 ter. Il Commissario straordinario finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria dell'EZIT, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'EZIT. In particolare il Commissario straordinario:
a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale;
b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;
c) rileva i beni immobili affidati in gestione all'EZIT ovvero rispetto ai quali l'EZIT è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici, sono beni immobili strumentali all'attività le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore, motivata, valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;
d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali l'EZIT sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;
e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;
f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui l'EZIT sia titolare;
g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;
h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1.
5 quater. Acquisite le valutazioni di cui al comma 5 ter, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili, eccettuati quelli di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo all'EZIT con riferimento ai beni di cui al comma 5 ter, lettera d), e alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 5 ter, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 5 ter, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio dell'EZIT non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di stato, le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 5 ter, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.
5 quinquies. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria dell'EZIT e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Il Commissario straordinario si avvale del personale dell'EZIT per l'esercizio della sua attività.
5 sexies. Il Commissario straordinario chiude le operazione di ristrutturazione economico finanziaria entro un anno dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 5 octies ovvero provvede ai sensi dell'articolo 4.
5 septies. In caso di comprovata particolare complessità la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del comma 5 bis.
5 octies. La Giunta regionale in caso di grave dissesto tale da determinare l'impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili dell'ente e il pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, ovvero in caso di cessazione o impossibilità di conseguimento dello scopo dell'EZIT, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione di EZIT e dei suoi organi e nomina un Commissario liquidatore.
5 nonies. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione di EZIT, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio di EZIT medesimo. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario liquidatore in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.
5 decies. Ai Commissari di cui ai commi 5 bis e 5 octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina fino a un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai sindaci dei comuni capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione liquidatoria di EZIT.
5 undecies. Si applicano, in quanto compatibili e in relazione alle competenze regionali, le norme procedimentali e di esecuzione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale).
5 duodecies. Il Commissario liquidatore chiude le operazioni di liquidazione entro un anno dalla nomina, alla scadenza dei quali rimette alla Giunta regionale il bilancio finale di liquidazione. La Giunta regionale dispone l'estinzione di EZIT e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui.
5 terdecies. Al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).>>.

Art. 96
1.
L'articolo 11 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), è abrogato.

TITOLO VI
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 98
 (Norme transitorie e finali)
1. Al fine di garantire l'attuazione del titolo II, capo I e del titolo V l'Amministrazione regionale assicura l'adeguato assetto organizzativo delle strutture regionali competenti.
3. I consorzi partecipati dalla Regione sono sottoposti alla vigilanza ai sensi dell'articolo 82.
4. La Regione, in deroga alle prerogative di cui dispone quale soggetto vigilante ai sensi dell'articolo 82, esercita il diritto di voto esclusivamente nell'Assemblea straordinaria nei consorzi ai quali partecipa.
6. Il mandato dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT in scadenza nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e la scadenza fissata per l'avvio delle operazioni di riordino, è prorogato fino a quest'ultima scadenza.
7. Nelle more delle operazioni di riordino di cui all'articolo 63, la Giunta regionale esercita la vigilanza di cui all'articolo 14 della legge regionale 3/1999 per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive nel termine di novanta giorni dall'invio degli atti.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 31, comma 1, L. R. 19/2015
2 Parole soppresse al comma 1 bis da art. 2, comma 30, lettera c), L. R. 24/2016
3 Comma 2 abrogato da art. 7, comma 18, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 99
 (Clausola valutativa)
2. Le relazioni previste al comma 1 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.
Note:
1 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 1, comma 2, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 100
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 117.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per l'anno 2015, di 48.000 euro per l'anno 2016 e di 24.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 8053 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Spese per incarichi a esperti esterni per il Programma del marketing territoriale".
2. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 800.000 euro per l'anno 2015 e di 1.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.2.1011 e del capitolo 8054 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi a favore delle imprese per la stipula di contratti regionali di insediamento".
3. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2015 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 8055 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per il supporto manageriale delle PMI".
4. In relazione al disposto di cui all'articolo 19, sono previste minori entrate per complessivi 21 milioni di euro, suddivisi in ragione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a valere sull'unità di bilancio 1.1.3 e sul capitolo 80 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
5. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8057 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Incentivi per l'acquisto di servizi per l'innovazione".
6. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.200.000 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8058 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per la valorizzazione economica dell'innovazione".
7. Per le finalità previste dall'articolo 22, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1.500.000 euro ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8059 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per ricerca e sviluppo".
8. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8060 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi a favore delle piccole e medie imprese per il sostegno delle start-up innovative".
9. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2015 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8077 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi alle imprese di nuova costituzione per il sostegno delle start-up innovative".
10. Per le finalità previste dall'articolo 24, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 275.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2015, di 50.000 euro per l'anno 2016 e di 25.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8061 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Sostegno alle microimprese per servizi di coworking e promozione dei Fab-lab".
11. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 8.000 euro, suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2015, di 2.000 euro per l'anno 2016 e di 1.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8062 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Spese per il concorso di idee in materia di imprenditorialità giovanile".
12. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8063 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi a supporto degli investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo".
13. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2, lettere a) e b), è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 8064 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi alle imprese per consulenze qualificate e sostegno alla creazione di nuove imprese nell'ambito dei Piani di rilancio delle aree colpite dalla crisi".
14. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2, lettere c) e d), è autorizzata la spesa complessiva di 3.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.2.1011 e del capitolo 8065 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi alle imprese per la promozione degli investimenti nelle aree colpite dalla crisi".
15. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2015, di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 50.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 8066 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per il supporto alle imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario".
16. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2015, di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 50.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1025 e del capitolo 8067 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per favorire la costituzione e l'avvio di nuove cooperative di lavoratori di imprese in crisi".
17. Per le finalità previste dall'articolo 32, comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8068 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per ricerca industriale, sviluppo e innovazione a favore del settore dell'elettrodomestico e relativa filiera".
18. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1, è autorizzata la spesa di 9.800.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.2.2.1011 e del capitolo 8069 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi alle imprese insediate nell'area industriale di crisi complessa di Trieste - tramite l'EZIT".
19. Per le finalità previste dall'articolo 33, commi 5 e 6, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8070 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Rimborso all'EZIT per spese di gestione dei contributi relativi all'area di crisi complessa di Trieste".
20. Per le finalità previste dall'articolo 58, comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), j), k), I), m) e p) è autorizzata la spesa complessiva di 575.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2015, di 50.000 euro per l'anno 2016 e di 25.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8071 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per lo sviluppo delle filiere produttive - di parte corrente".
21. Per le finalità previste dall'articolo 58, comma 4, lettere g), n) e o), è autorizzata la spesa complessiva di 3.700.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2015 e di 1.600.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8072 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per lo sviluppo delle filiere produttive - di parte capitale".
22. Per le finalità previste dall'articolo 84, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2016 e di 25.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8073 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi a fondo perduto alle PMI a copertura parziale dei costi per l'utilizzo delle opere e degli impianti a servizio dell'agglomerato industriale - tramite i consorzi per lo sviluppo economico locale e l'EZIT".
23. Per le finalità previste dall'articolo 84, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2016 e di 25.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8074 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "Rimborso ai consorzi per lo sviluppo economico locale e all'EZIT delle spese per la gestione dei contributi delegati".
24. Per le finalità previste dall'articolo 85, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 8078 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "Trasferimenti in conto capitale ai consorzi di sviluppo economico locale e all'EZIT per interventi relativi a infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva".
25. Per le finalità previste dall'articolo 86, commi 1 e 4, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 8079 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "Contributi ai consorzi per lo sviluppo economico locale e all'EZIT per infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza".
26. Per le finalità previste dall'articolo 87, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2016 e di 50.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8075 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "Contributi ai consorzi per lo sviluppo economico locale delle spese per le operazioni di riordino".
27. Per le finalità previste dall'articolo 97, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 125.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2015, di 50.000 euro per l'anno 2016 e di 25.000 euro per l'anno 2017, a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8076 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Rimborso all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG) delle spese per la gestione degli incentivi delegati".
28. All'onere complessivo di 1.600.000 euro, suddiviso in ragione di 400.000 euro per l'anno 2015, di 800.000 euro per l'anno 2016 e di 400.000 euro per l'anno 2017, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 3 e 9, nonché dai commi 1, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 26 e 27, limitatamente alle autorizzazioni di spesa per le annualità 2016 e 2017, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 1.7.1.5041 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 114 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
30. Alla riduzione di entrata per complessivi 21 milioni di euro, suddivisi in ragione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 derivante dal comma 4, si provvede mediante riduzione di pari importo a carico dell'unità di bilancio 1.7.2.5041 e del capitolo 9710 (fondo globale) - partita n. 106 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
31. All'onere complessivo di 14 milioni di euro, suddiviso in ragione di 4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 6, 7, 12 e 14 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 1.7.2.5041 e dal capitolo 9710 (fondo globale) - partita n. 101 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
32. All'onere complessivo di 9.700.000 euro, suddiviso in ragione di 1.300.000 euro per l'anno 2015 e di 4.200.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 21, 24 e 25 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 1.7.2.5041 e dal capitolo 9710 (fondo globale) - partita n. 102 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.