Art. 13
(Norma transitoria in materia di riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)
1. In sede di prima applicazione, qualora il beneficiario dell'assegno e della sua quota sia già in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale, la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2, deve essere effettuata entro trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.