Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa.
Art. 21
 (Controllo successivo di regolarità amministrativa)
3. Il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 1 è esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 9, lettera a), L. R. 20/2015
2 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 12, comma 9, lettera b), L. R. 20/2015