Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).
Art. 7
2. Per l'anno scolastico 2015-2016 il riparto delle risorse per ciascuno strumento d'intervento individuato dal Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa è definito con deliberazione della Giunta regionale successivamente all'approvazione del Piano medesimo.
3.
Dopo il comma 23 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è inserito il seguente:
<<23 bis. Il contributo è ripartito in misura uguale per ciascuna fondazione costituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori).>>.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Savogna un contributo per le spese di funzionamento della sezione staccata dell'istituto bilingue di San Pietro al Natisone da realizzare presso la sede della ex scuola d'infanzia di Savogna.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 2134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
24. Nel caso di aiuti indiretti alle imprese trovano applicazione le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", mediante dichiarazione attestante il rispetto del regolamento medesimo ovvero le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
28. La Direzione centrale competente in materia di ricerca, avvalendosi anche della relazione di cui al comma 27 provvede alla valutazione dei risultati conseguiti.
29. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di 1.153.000 euro suddivisa in ragione di 433.000 euro per l'anno 2015 e di 360.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.1130 e del capitolo 6422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 20, comma 1, lettera a), 21, comma 1, 22, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), nonchè lettere b) e c) della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), alla cui attuazione provvede l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 11 della medesima legge regionale, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 5080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) punto 1), della legge regionale 21/2014 fanno carico all'unità di bilancio 6.4.1.1128 e al capitolo 5076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
33. Per la partecipazione regionale al progetto "STOP FOR-BEG -AgainST emerging fOrms of trafficking in Italy: exPloited immigrants in the international phenomenon of FORced BEGgging", cofinanziato dalla Commissione Europea in base all'Avviso "Trafficking in Human Beings - THB (HOME/2012/ISEC/AG/THB)", annualità 2012, e nell'ambito del Programma di prevenzione e lotta contro il crimine 2007-2013, istituito con Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2007/125/JUA del 12 febbraio 2007, è autorizzata la spesa di 5.000 euro.
34. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 6908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi all'Università di Udine con decreto 8 novembre 2012, n. 1886/ISTR/2012 per la "Realizzazione viabilità di collegamento casa dello studente e polo scientifico Rizzi- 1^ stralcio" e con il decreto 17 novembre 2004, n. 1994/UD/PSI-42 per "Lavori di ristrutturazione dell'immobile denominato ex Ancelle della Carità", poi devoluto con decreto 9 aprile 2013, n. PMT/SEDIL/UD/1889/PSI-42 per "Spese di progettazione nuovo nucleo diplomi medici in area ospedaliera", quest'ultimo per la quota parte pari a 229.525,12 euro, destinandoli alla "Realizzazione nuova biblioteca in area Rizzi".
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso all'Università di Udine con decreto 18 novembre 2011, n. 1646/ISTR/2011 per la "Sistemazione area ex Locchi" destinandolo alla "Messa in sicurezza ex Stella Mattutina".
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, con l'onere complessivo di 4.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.1130 e del capitolo 5606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
46. Gli interventi di cui al comma 44 sono coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano d'interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2014, n. 995.
47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata al servizio competente in materia d'istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge finanziaria 2002 e dall'articolo 7, comma 3, della legge finanziaria 2006).
50. In relazione alle azioni di sistema realizzate nell'ambito dell'attività relativa alla formazione esterna degli apprendisti, l'Amministrazione regionale rimborsa ai soggetti senza scopo di lucro titolari dell'attività stessa, le spese sostenute nei periodi di programmazione dal 2006 al 2013 per il personale impegnato per la progettazione e la manutenzione delle unità formative capitalizzabili nei termini e nei limiti previsti dagli avvisi di riferimento.
51. Il servizio regionale competente in materia di formazione professionale emana le disposizioni necessarie alla realizzazione dell'intervento.
52. Per le finalità di cui al comma 50 è autorizzata la spesa di 243.936,83 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5062 e del capitolo 6418 dello stato di stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
53. Per l'anno 2015 le risorse di cui all'articolo 9, comma 29, lettere a) e b), della legge regionale 18/2011 sono destinate alle Università degli studi di Trieste e di Udine nella misura di 800.000 euro per il finanziamento d'iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività di ricerca e di formazione nelle sedi decentrate di Pordenone e Gorizia, nella misura rispettivamente, del 70 per cento e del 30 per cento.
54. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 8901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella G, di cui al comma 66.
56. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità d'intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, a fronte delle mutate esigenze, è autorizzata a confermare i contributi concessi al Comune di Porcia per i lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico comunale, ai sensi dell'articolo 7, commi 50, 51 e 52, della legge regionale 14/2012, dell'articolo 7, commi 43, 44 e 45, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e dell'articolo 4, commi 55, 56 e 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), nel caso in cui il Comune intenda destinarli a interventi di manutenzione, ristrutturazione o ricostruzione previa demolizione di edifici scolastici esistenti, inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica regionale di cui all'articolo 39 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia di edilizia scolastica e residenziale pubblica).
57. Ai fini di cui al comma 56 il Comune di Porcia presenta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, apposita istanza volta a ottenere la conferma dei contributi concessi, corredata della relazione illustrativa dei lavori, del quadro economico e del cronoprogramma comprendente le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori medesimi.
58. La struttura regionale competente, con il provvedimento di conferma dei contributi, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la graduatoria dei progetti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante l'area d'intervento dei progetti speciali di particolare rilevanza regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2014, n. 995 (Piano degli interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015), approvata per l'anno scolastico 2013-2014 con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca n. 8667/LAVFOR.ISTR/2014 (Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e dei progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di risorse; approvazione dell'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento), mediante lo scorrimento della stessa e il finanziamento dei progetti non ancora finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.
60. I progetti finanziati ai sensi del comma 59 sono realizzati e conclusi entro il 30 settembre 2015.
61. Per le finalità di cui al comma 59 è autorizzata la spesa di 115.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5055 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 15.000 euro concesso ed erogato al Comune di Ovaro in base al riparto allegato quale parte integrante al decreto 12 dicembre 2012, n. 2302/ISTR per il sostegno finanziario delle iniziative, anche di carattere formativo, informativo e divulgativo, assunte per promuovere la partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle rispettive comunità locali.
63. Per la conferma dell'entità contributo e per la deroga dalle finalità di cui al comma 62 il Comune di Ovaro presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale competente in materia di solidarietà e immigrazione un'istanza volta a ottenere la devoluzione del contributo concesso ed erogato, finalizzata al potenziamento dell'apprendimento delle competenze dei ragazzi nell'utilizzo della lingua tedesca da attuarsi anche con soggiorni di studio in Austria con programma da concertarsi con le Amministrazioni comunali della Associazione intercomunale Alta Val Degano - Val Pesarina e con l'Istituto comprensivo di Comeglians.
64. L'istanza di cui al comma 63 è corredata di una relazione illustrativa degli interventi. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
66. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.
Note:
1 Parole sostituite al comma 45 da art. 2, comma 3, L. R. 7/2015
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 48 da art. 2, comma 4, L. R. 7/2015
3 Parole sostituite al comma 41 da art. 7, comma 31, L. R. 20/2015
4 Parole sostituite al comma 42 da art. 7, comma 32, L. R. 20/2015
5 Parole aggiunte al comma 17 da art. 2, comma 56, lettera a), L. R. 14/2016
6 Comma 17 bis aggiunto da art. 2, comma 56, lettera b), L. R. 14/2016
7 Parole aggiunte al comma 16 da art. 8, comma 14, lettera a), L. R. 24/2016
8 Comma 17 sostituito da art. 8, comma 14, lettera b), L. R. 24/2016
9 Parole aggiunte al comma 18 da art. 8, comma 14, lettera c), L. R. 24/2016
10 Parole aggiunte al comma 20 da art. 8, comma 14, lettera d), L. R. 24/2016
11 Parole aggiunte al comma 21 da art. 8, comma 14, lettera e), L. R. 24/2016
12 Comma 22 sostituito da art. 8, comma 14, lettera f), L. R. 24/2016
13 Parole aggiunte al comma 23 da art. 8, comma 14, lettera g), L. R. 24/2016
14 Parole aggiunte al comma 27 da art. 8, comma 14, lettera h), L. R. 24/2016
15 Comma 11 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 14, L.R. 14/2012.
16 Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera dd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
17 Comma 15 abrogato da art. 56, comma 1, lettera dd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
18 Comma 49 abrogato da art. 56, comma 1, lettera dd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
19 Comma 65 abrogato da art. 56, comma 1, lettera dd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
20 Comma 16 sostituito da art. 7, comma 77, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
21 Parole sostituite al comma 17 da art. 7, comma 77, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
22 Comma 18 sostituito da art. 7, comma 77, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
23 Comma 19 sostituito da art. 7, comma 77, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
24 Comma 20 sostituito da art. 7, comma 77, lettera e), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
25 Parole aggiunte al comma 21 da art. 7, comma 77, lettera f), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
26 Comma 21 bis aggiunto da art. 7, comma 77, lettera g), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
27 Comma 22 sostituito da art. 7, comma 77, lettera h), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
28 Comma 23 sostituito da art. 7, comma 77, lettera i), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
29 Parole aggiunte al comma 25 da art. 7, comma 77, lettera j), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
30 Parole sostituite al comma 23 da art. 15, comma 1, L. R. 9/2020
31 Con riferimento al comma 30 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".
32 Comma 6 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
33 Comma 7 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
34 Comma 8 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
35 Comma 9 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
36 Comma 16 sostituito da art. 8, comma 29, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
37 Parole aggiunte al comma 17 da art. 8, comma 29, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
38 Comma 19 sostituito da art. 8, comma 29, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
39 Comma 20 sostituito da art. 8, comma 29, lettera d), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
40 Comma 21 sostituito da art. 8, comma 29, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
41 Comma 21 bis abrogato da art. 8, comma 29, lettera f), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
42 Parole aggiunte al comma 24 da art. 8, comma 29, lettera g), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
43 Comma 32 abrogato da art. 43, comma 1, lettera y), L. R. 22/2021
44 Comma 16 sostituito da art. 7, comma 42, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
45 Comma 23 sostituito da art. 7, comma 67, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.