Art. 5
(Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
1. Al fine di far fronte agli interventi straordinari sulla viabilità locale nei territori interessati dal fenomeno del gelicidio l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata dei documenti previsti dall'
articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.1.3021 e del capitolo 1115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.