Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015).
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 19.855.208.747,54 euro, suddivisi in ragione di 6.783.481.101,35 euro per l'anno 2015, di 6.542.349.379,86 euro per l'anno 2016 e di 6.529.378.266,33 euro per l'anno 2017, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A, a carico delle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, ivi indicate.
2. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è applicata la somma di 2.261.868,93 euro quale saldo finanziario presunto relativo alle assegnazioni vincolate di cui all'allegata Tabella N.
3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), e dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007, nell'esercizio 2015 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 20.028.100 euro.
5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2015 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), nonché dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), nonché dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), nonché dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), nella misura massima di complessivi 803.022.182,26 euro.
7. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.
10. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 3, 5, 7 e 8, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti.
12. Per la concessione dei contributi utilizzabili in compensazione di cui all'articolo 13, comma 17, è destinata una quota pari a 1 milione di euro per l'anno 2015 sulle entrate previste a valere sull'unità di bilancio 1.1.3 e sul capitolo 80 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 2
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 3, lettera a), della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.2.2.1015 e al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella B di cui al comma 129.
4. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 12/2002, come aggiunta dal comma 3, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5062 e al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella G di cui all'articolo 7, comma 66.
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 3, lettera c), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 1500 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
7. Gli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 12/2002, come aggiunta dal comma 6, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5062 e al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella G di cui all'articolo 7, comma 66.
8. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 28, comma 7, della legge regionale 12/2002, come modificato dal comma 6, lettera c), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 1499 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
11. Gli oneri derivanti dalla disposto di cui all'articolo 72 bis, comma 3 bis, della legge regionale 12/2002, come inserito dal comma 10, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.2.1.1011 e al capitolo 9115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella B relativa al comma 129.
14. Le domande presentate nel corso del 2014 a valere sul regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12), e successive modifiche e integrazioni e non finanziate per insufficiente disponibilità finanziaria, entro la chiusura dell'esercizio medesimo, sono finanziate con le risorse assegnate dallo Stato per l'anno 2014 in materia di incentivi alle imprese ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
15. Il finanziamento di cui al comma 14 è concesso sulla base delle disposizioni regolamentari da adottarsi in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
16. I termini del procedimento per la concessione del contributo decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 15.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi assegnati attraverso il CATA in base alla legge regionale 12/2002, e alle disposizioni regolamentari in materia di finanziamenti a favore del settore artigiano, approvate con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano), ancorché relativi a immobili nei quali l'attività viene trasferita ad avvenuto completamento dei lavori di adeguamento e sistemazione.
18. Le domande di contributo presentate nell'annualità 2013 nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e non finanziate per insufficiente disponibilità di risorse sono finanziate sulla base delle disposizioni regolamentari da adottarsi in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". I termini del procedimento per la concessione del contributo decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale.
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
22. Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2106 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
23. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, commi da 46 a 48, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), l'Agenzia regionale Promotur può apportare modifiche progettuali all'intervento che non ne alterino le finalità e, in deroga all'articolo 7, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), non è tenuta al concorso del finanziamento del programma.
24. Per le finalità di cui al comma 23 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale integrativo all'Agenzia regionale Promotur.
25. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 24 è presentata al Servizio promozione, internazionalizzazione e sviluppo sistema turistico regionale corredata del progetto definitivo e del relativo piano finanziario.
26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 11.800 euro annui a decorrere dall'anno 2015 con l'onere complessivo di 35.400 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 7021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2034 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
29. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2107 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
30. Al fine di sostenere il rilancio dello sviluppo turistico della località di Grado secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Agenzia Turismo FVG.
31. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 472.522,97 euro a decorrere dall'anno 2015 con l'onere di 1.417.568,91 euro relativo alle annualità per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2108 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
32. Al fine di sostenere l'attrattività turistica del territorio regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le attività promozionali svolte dall'Agenzia Turismo FVG nell'ambito dell'EXPO 2015 e dei progetti collegati a EXPO che si svolgeranno sul territorio regionale, nonché delle attività promozionali da svolgere in collaborazione con Explora, che rappresenta una Destination Management Organization (DMO) che ha come funzione primaria la promozione e la promocommercializzazione dell'intera offerta turistica delle destinazioni di EXPO 2015.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate.
34. Per le finalità di cui al comma 32 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 2115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
35. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del territorio regionale, la Regione sostiene il progetto promozionale denominato <<Frecce Tricolori LIVE>>, da attuarsi nel periodo 2014-2017, anche attraverso la progettazione e realizzazione di un programma di promozione turistica finalizzato alla valorizzazione turistica della Pattuglia Acrobatica Nazionale - Frecce Tricolori, la cui attuazione è affidata all'Agenzia Turismo FVG.
36. Per le finalità di cui al comma 35 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 2113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
38. Con regolamento regionale, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di concessione dei contributi di cui al comma 37 con priorità ai Consorzi che cessano l'attività entro il 31 dicembre 2015.
38 bis. Con regolamento regionale da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2017, n. 14, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 37, con priorità ai Consorzi che deliberano lo scioglimento dell'ente entro il 31 dicembre 2017.
40. Per le finalità di cui al comma 37 è autorizzata la spesa di 246.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 2114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
41.
Al comma 7 dell'articolo 79 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), le parole <<L'Erogazione della prima annualità di finanziamento previsto dal comma 1 è disposta a seguito della presentazione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento.>> sono soppresse.

42. Il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci di cui all'articolo 144 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è autorizzato a utilizzare il contributo già concesso con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico 25 novembre 2010, n. 2375 anche per lo svolgimento dei corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione e per l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 2/2002 previsti nel corso delle annualità 2015 e 2016.
46. Nelle more del completamento delle procedure finalizzate all'individuazione del soggetto gestore e della consegna allo stesso della struttura denominata "Casa delle farfalle" di Bordano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bordano un contributo straordinario per il temporaneo mantenimento e la manutenzione ordinaria della struttura medesima.
47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 6423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2015 al Consorzio Ausonia Coop. soc. o.n.l.u.s. per interventi di ristrutturazione conservativa urgenti dello stabilimento balneare "Ausonia" di Trieste.
51. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 50 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, risorse agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1034 e del capitolo 2057 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
53. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall'articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1), le domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali di cui all'articolo 8, comma 63, della legge regionale 3/2002, relative ai campionati 2014-2015, possono essere presentate entro il 31 gennaio 2015; la relativa proposta di riparto dei finanziamenti viene trasmessa entro il 13 marzo 2015, per l'approvazione, dal Comitato regionale C.O.N.I. alla Direzione centrale competente.
54. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata nell'ambito delle iniziative di valorizzazione turistica transfrontaliera e del progetto del Forum cultura Alpe Adria tra Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Croazia a concedere un contributo di 20.000 euro all'Associazione Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia a sostegno degli oneri connessi all'organizzazione dell'edizione 2014 del progetto europeo "PurPur a European sound interchange".
56. L'Associazione Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia presenta alla struttura regionale competente domanda di contributo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione prevede le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 5441 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
59. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6, comma 84 bis, della legge regionale 12/2006, come inserito dal comma 58, lettera a), è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 5449 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
60. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 84 bis, della legge regionale 12/2006, come inserito dal comma 58, lettera a), si applicano anche alle domande pervenute entro l'1 dicembre 2014.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare il regolamento e gli schemi di convenzione di cui all'articolo 12 bis, commi 9 e 10, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), al fine di consentire la concessione di cogaranzie da parte del Consorzio di cui all'articolo 13, comma 15, della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese).
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", a favore di EVE Srl di Trieste a parziale sollievo degli oneri relativi alla realizzazione del progetto International Talent Support - ITS 2015.
67. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
68. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
69. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9981 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2014.
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario alle Comunità montane per la concessione di contributi a favore degli esercizi commerciali siti nei Comuni con popolazione non superiore ai 3000 abitanti per il sostegno a investimenti finalizzati a incrementare o adeguare ai nuovi standard tecnologici i servizi offerti alla popolazione residente. I contributi sono concessi prioritariamente agli esercizi commerciali siti nei centri abitati delle zone omogenee di svantaggio socio-economico B e C individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico).
71. I contributi di cui al comma 70 sono concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1407/2013 previa adozione da parte delle Comunità montane di un regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione degli stessi.
72. All'assegnazione del finanziamento di cui al comma 70 si provvede su domanda presentata dalle Comunità montane al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge in misura proporzionale al numero delle attività commerciali esistenti al 31 dicembre 2014.
73. All'erogazione delle risorse assegnate si provvede su richiesta delle Comunità montane, corredata dell'elenco delle domande ammesse a contributo.
74. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
75. Per le finalità previste dal comma 70 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
77. Le attività di cui al comma 76 sono realizzate nel rispetto delle regole che disciplinano l'accesso al Fondo europeo di sviluppo regionale.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), già concesso alla Comunità montana della Carnia con decreto del Direttore del Servizio politiche economiche e marketing territoriale 20 novembre 2008, n. 3574/PROD/POLEC a seguito dell'Accordo di programma sottoscritto il 20 agosto 2008, approvato con decreto del Presidente della Regione 19 settembre 2008, n. 0242/Pres (Approvazione Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Comunità montana della Carnia per la realizzazione di strutture per la lavorazione ed il deposito di biomassa legnosa a servizio dei costruendi impianti dei Comuni di Arta Terme, Treppo Carnico, Ampezzo, Verzegnis, Prato Carnico, Lauco e Forni Avoltri), con la sostituzione dell'iniziativa progettuale in "Lavori di realizzazione di una piattaforma logistica a servizio di impianti a biomasse", da realizzarsi nel Comune di Arta Terme.
80. Il divieto di cui all'articolo 56, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), non si applica agli interventi previsti dal comma 79.
81. Ai fini della conferma del contributo di cui al comma 79 l'ente interessato presenta la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
82. Il termine di rendicontazione del contributo concesso alla Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio dal responsabile delegato di Posizione Organizzativa con decreto 16 luglio 2010, n. 23/SPM in base all'articolo 11 della legge regionale 20 febbraio 2008 n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano), per il completamento della latteria in Comune di San Pietro al Natisone (intervento B1 sviluppo rurale - filiera lattiero casearia), è fissato al 30 giugno 2018.
85. In via di interpretazione autentica del comma 107 dell'articolo 2 della legge regionale 15/2014, per Consorzi per lo sviluppo industriale operanti interamente negli agglomerati industriali dell'area montana si intendono i Consorzi di sviluppo industriale operanti in comuni interamente montani ai sensi di quanto disposto in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
86. In via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 108, della legge regionale 15/2014, per entrate attualizzate e costi di esercizio attualizzati si intendono entrate e costi attualizzati in applicazione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 31 gennaio 2014 (Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese).
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso con decreto del delegato responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio politiche economiche e marketing territoriale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 9 dicembre 2009, n. 3256, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 50/1993, al Comune di Sutrio che è autorizzato a destinarlo, anche parzialmente, per altre tipologie di intervento e diverse finalità, come da progetto approvato con delibera della Giunta comunale 14 ottobre 2013, n. 79 (Lavori di ristrutturazione ed esecuzione di migliorie dell'edificio denominato "Capannone - mostra" sito in Sutrio via Calda n. 1, 1° lotto funzionale. Approvazione progetto definitivo - esecutivo), e successiva variante approvata con delibera della Giunta comunale 4 settembre 2014, n. 67.
89. Nell'ambito della disciplina europea in materia di informazione ai consumatori sugli alimenti e di indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 30.000 euro a favore dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG) a sostegno degli oneri relativi alla gestione del sistema food label check volto ad agevolare le imprese che operano nel settore alimentare nell'assolvimento degli obblighi di etichettatura previsti dalla suddetta normativa.
90. La domanda, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
91. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
92. Per le finalità previste dal comma 89 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 5450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
93. In deroga all'articolo 34, comma 2, lettera a), della legge regionale 29/2005, il periodo per l'effettuazione delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2015 ha inizio il 3 gennaio 2015.
95. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 94 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella B di cui al comma 129 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1001 e del capitolo 6202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della Vita un finanziamento per lo svolgimento dei monitoraggi finalizzati a rilevare lo stato delle consistenze degli stock ittici in particolare dei molluschi bivalvi: fasolari (Callista chione), peverasse (Chemelea gallina) e cappelunghe (Ensis minor) nelle aree dei compartimenti marittimi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
99. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 98 l'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della Vita si avvale del supporto del Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Monfalcone CO.GE.Mo. Monfalcone e delle Associazioni di categoria.
100. L'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della Vita, per le finalità di cui ai commi precedenti, predispone puntuale progetto di monitoraggi da presentare entro il 31 gennaio 2015 al Servizio competente della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.
101. Per le finalità previste al comma 98 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 6421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
103.
Al comma 1 bis dell'articolo 13 della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), le parole <<ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis">> sono sostituite dalle seguenti: <<a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea>>.

105. Le domande di assegnazione dei diritti di cui al comma 104 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dello schedario viticolo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate di una dichiarazione con cui i richiedenti si impegnano a rinunciare al ricorso nel caso di accoglimento delle domande.
106. I beneficiari dell'assegnazione dei diritti di cui al comma 104 corrispondono a favore della Regione un importo di 6.500 euro per ettaro, a titolo di prezzo per la cessione.
107. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 104, previste in 101.058,75 euro, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.123 e sul capitolo 843 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
109. All'articolo 16 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un regime di aiuto che prevede la concessione di finanziamenti della durata massima di venti anni, erogati con le disponibilità della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per la realizzazione di piani di ristrutturazione da parte di piccole e medie imprese in difficoltà che producono, trasformano e commercializzano prodotti agricoli, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea recante <<Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà>> pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C 249/1 del 31 luglio 2014.>>;

111. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 67, della legge regionale 15/2005, come sostituito dal comma 110, lettera a), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 76702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
113.
Il comma 5 bis dell'articolo 59 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è abrogato.

114.
L'articolo 118 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici), è abrogato.

115. Al fine di supportare le iniziative industriali in area montana di cui all'articolo 2, comma 107, della legge regionale 15/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in armonia con la normativa europea sugli aiuti di Stato, a concedere una garanzia fideiussoria sino alla concorrenza di 2 milioni di euro a sollievo degli oneri in linea capitale, interessi e accessori per uno o più mutui stipulati dai Consorzi di cui al medesimo articolo 2, comma 107, finalizzati alla creazione o all'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive nel territorio montano.
116. La concessione della garanzia di cui al comma 115 è autorizzata, su domanda dal Consorzio interessato, con le modalità previste dall'articolo 16, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale). La domanda per la concessione della garanzia è corredata della deliberazione dei competenti organi esecutivi del soggetto richiedente con cui è disposta l'assunzione del mutuo, accompagnata dall'atto di adesione dell'istituto mutuante.
117. Per le finalità di cui al comma 115 è iscritto lo stanziamento di 540.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.5.1.1177 e del capitolo 11545 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
118. In via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 68, della legge regionale 15/2014, la proroga al 31 dicembre 2015 del termine di conclusione del programma straordinario per l'anno 2008 previsto dall'articolo 11 della legge regionale 4/2008, riguarda anche la rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione delle opere inserite nel programma straordinario medesimo ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 4/2008, per le quali i provvedimenti di finanziamento fissano un termine di rendicontazione anteriore al 31 dicembre 2015.
119. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 74, della legge regionale 27 dicembre 2013 n. 23 (Legge finanziaria 2014), non si fa luogo al recupero dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 2/2002, a favore del Consorzio Boschi Carnici di Tolmezzo.
121. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 120 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione generale dell'iniziativa con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi previsti e con indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
122. Per le finalità previste dal comma 120 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1024 e del capitolo 4946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
124. Alla legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
e)
l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
<<Art. 18
 (Amministrazione commissariale)
1. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità nella gestione dei Consorzi di bonifica ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, delibera lo scioglimento degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) e nomina un Commissario che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi medesimi per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione.
2. Il Commissario rimane in carica fino al momento in cui tutti gli organi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d) sono ricostituiti.
3. Al Commissario è riconosciuto, a titolo di compenso per l'attività prestata, l'importo corrispondente all'indennità spettante al Presidente del Consorzio interessato. Tale importo è a carico del bilancio consortile.
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si procede alla eventuale proroga del mandato commissariale o alla nomina di un nuovo Commissario regionale.
5. Il Commissario regionale è assistito da una Consulta composta da non più di sette membri, nominati con il provvedimento di cui al comma 1, tenendo conto delle zone e delle categorie di consorziati interessate.
7. Qualora i Consorzi di bonifica, sebbene invitati dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti dovuti, si provvede a mezzo di Commissario ad acta nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole. Al Commissario spetta, a titolo di compenso, l'importo individuato con il provvedimento di nomina. Tale importo è a carico del bilancio consortile.>>.

126. Ai fini della razionalizzazione e accorpamento dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999, previsti dal Piano di sviluppo del settore industriale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 1301 (Approvazione piano sviluppo del settore industriale), i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 14, comma 5 bis, della legge regionale 3/1999 provvedono tempestivamente alla ricostituzione degli organi disciolti dei Consorzi commissariati.
129. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.
Note:
1 Con riferimento ai commi 20, 23, 30 e 35 del presente articolo, per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
2 Comma 89 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 19/2015
3 Comma 49 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 19/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 2 bis dell'art. 63 bis, L.R. 2/2002.
4 Comma 39 abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 19/2015
5 Parole soppresse al comma 20 da art. 2, comma 26, lettera a), L. R. 20/2015
6 Parole sostituite al comma 21 da art. 2, comma 26, lettera b), L. R. 20/2015
7 Parole soppresse al comma 27 da art. 2, comma 26, lettera c), L. R. 20/2015
8 Parole sostituite al comma 28 da art. 2, comma 26, lettera d), L. R. 20/2015
9 Parole sostituite al comma 120 da art. 2, comma 87, L. R. 20/2015
10 Parole sostituite al comma 83 da art. 2, comma 106, L. R. 20/2015
11 Parole aggiunte al comma 20 da art. 2, comma 44, L. R. 14/2016
12 Comma 45 abrogato da art. 105, comma 3, lettera f), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, L.R. 21/2016.
13 Comma 43 abrogato da art. 105, comma 5, lettera c), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui agli art. 64 e 59, L.R. 21/2016.
14 Lettera a) del comma 58 abrogata da art. 105, comma 6, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
15 Lettera b) del comma 58 abrogata da art. 105, comma 6, lettera b), L. R. 21/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'art. 62, c. 1, lett. a) e b), L.R. 21/2016, come disposto all'art. 105, c. 6, della medesima L.R. 21/2016.
16 Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2, riferito all'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) è stato emanato con DPReg. 01/02/2017, n. 027/Pres. (B.U.R. 8/2/2017, n. 6), ed entra in vigore il 9/2/2017.
17 Comma 43 abrogato da art. 1, comma 22, L. R. 6/2017 , a seguito dell'inserimento del c. 6 bis, all'art. 105, L.R. 21/2016, a decorrere dall'1 gennaio 2018.
18 Parole sostituite al comma 82 da art. 16, comma 1, L. R. 9/2017
19 Comma 38 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 14/2017
20 Comma 102 abrogato da art. 43, comma 1, lettera n), L. R. 28/2017
21 Il regolamento di attuazione di cui all'art. 11, c. 2, è stato emanato con DPReg. 25/7/2017, n. 0172/Pres (B.U.R. 2/8/2017, n. 31) ed è in vigore dal 3/8/2017.
22 Comma 96 abrogato da art. 53, comma 1, lettera v), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
23 Comma 97 abrogato da art. 53, comma 1, lettera v), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
24 Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 7, L. R. 44/2017
25 Ai sensi dell'art. 2, cc. 7 e 8, della L.R. 44/2017, a decorrere dall'1/1/2018, le disposizioni del c. 13 del presente articolo, continuano a trovare applicazione, fino al 31/12/2018, solo per le imprese già autorizzate. A decorrere dall'1/1/2019, il c. 13 cessa di avere efficacia.
26 Parole aggiunte al comma 37 da art. 2, comma 112, L. R. 45/2017
27 Comma 38 ter aggiunto da art. 1, comma 39, L. R. 14/2018
28 Parole sostituite al comma 83 da art. 1, comma 28, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
29 Integrata la disciplina del comma 83 da art. 1, comma 29, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
30 Comma 112 abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 9/2019
31 Parole aggiunte al comma 120 da art. 8, comma 26, L. R. 15/2020
32 Comma 65 abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021, a seguito dell'abrogazione dei cc. 3, 3 bis, 4 e 4 bis dell'art. 20, L.R. 5/2012.
33 Parole aggiunte al comma 20 da art. 2, comma 3, L. R. 13/2021
34 Comma 65 abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, LR 5/2012.
35 Comma 20 abrogato da art. 46, comma 1, lettera l), L. R. 11/2022
36 Comma 21 abrogato da art. 46, comma 1, lettera l), L. R. 11/2022
37 Comma 27 abrogato da art. 46, comma 1, lettera l), L. R. 11/2022
38 Comma 28 abrogato da art. 46, comma 1, lettera l), L. R. 11/2022
39 Il comma 20 rivive ad opera del art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 15/2022 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della L.R. 11/2022 e fino al 31/12/2022.
40 Il comma 21 rivive ad opera del art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 15/2022 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della L.R. 11/2022 e fino al 31/12/2022.
41 Il comma 27 rivive ad opera del art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 15/2022 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della L.R. 11/2022 e fino al 31/12/2022.
42 Il comma 28 rivive ad opera del art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 15/2022 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della L.R. 11/2022 e fino al 31/12/2022.
43 Comma 20 abrogato da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 15/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
44 Comma 21 abrogato da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 15/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
45 Comma 27 abrogato da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 15/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
46 Comma 28 abrogato da art. 2, comma 15, lettera a), L. R. 15/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 3
 (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi per l'elaborazione di mappe di comunità, nell'ambito degli impegni di pianificazione paesaggistica partecipata di cui all'accordo previsto dall'articolo 57, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), alle Comunità montane, nella misura massima di 50.000 euro ciascuna, e ai Comuni, qualora questi ultimi assumano í predetti impegni in collaborazione con altri Comuni, nella misura massima di 10.000 euro a ciascun Comune capofila.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, secondo le modalità di procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a domanda del comune capofila o della Comunità montana corredata degli atti di approvazione dello schema di accordo da parte di ciascun comune.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.2.2.1047 e del capitolo 2119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
4. Nelle more della definizione del piano regionale per la bonifica delle aree inquinate l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pozzuolo del Friuli un contributo straordinario di 35.000 euro al fine di provvedere, in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), alla realizzazione di uno studio finalizzato a verificare la presenza di situazioni potenzialmente in grado di provocare inquinamento ambientale e a definire le azioni prioritarie di messa in sicurezza, relativamente alla discarica sita in frazione Carpeneto, della società Eco-Energy S.r.l. in liquidazione.
5. La domanda di contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 3013 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2018 e del capitolo 2463 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
9. Le Province sono autorizzate a concedere i contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili regionali), anche per il soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nel 2014.
11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 8, lettera a), L. R. 20/2015
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 8, lettera b), L. R. 20/2015
Art. 4
 (Finalità 3 - gestione del territorio)
1. Al fine di conciliare le mutate priorità ed esigenze di intervento sul territorio con i limiti imposti alla spesa pubblica dalle norme sul patto di stabilità e crescita, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo una tantum di 200.000 euro, già concesso al Comune di Tricesimo ai sensi dell'articolo 4, commi da 31 a 36, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), per la ristrutturazione della Casa di riposo comunale "Nobili de Pilosio", nonché il contributo quindicennale costante di annui 113.059,88 euro, già concesso al Comune medesimo ai sensi dell'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), per la copertura dei costi di un mutuo da contrarre per l'ampliamento e la ristrutturazione di un centro turistico e culturale, per il diverso intervento consistente nei lavori di adeguamento della stessa Casa di riposo comunale "Nobili de Pilosio" per l'accoglimento di persone anziane con profili di bisogno elevato.
3. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, adotta il provvedimento di conferma dei contributi di cui al comma 1 commisurandoli alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera da realizzare, fissando, nel contempo, i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa e trasmette copia del provvedimento di conferma alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.
4. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, a fronte delle mutate esigenze, è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di annui 30.000 euro, già concesso al Comune di Chions, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per la riqualificazione del centro urbano di Villotta - ambito ex scuola elementare, per la diversa destinazione a opere di viabilità. Per le finalità di cui al presente comma il Comune presenta alla Direzione centrale competente istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione illustrativa delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. La struttura regionale competente, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
8. La struttura regionale competente conferma il contributo concesso a favore dei lavori di cui al comma 6 fissando, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo.
11. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, nonché con le valutazioni inerenti le condizioni strutturali dell'immobile oggetto di intervento, è autorizzata a confermare il contributo una tantum di 568.470 euro, già concesso al Comune di Marano Lagunare, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, per la messa in sicurezza e la straordinaria manutenzione del ponte mobile sul canale del Molino, per la realizzazione di un nuovo ponte sul suddetto canale. Per le finalità di cui al presente comma il Comune presenta alla struttura regionale competente istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione illustrativa delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
12. La struttura regionale competente, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
15. Il Servizio competente in materia di edilizia scolastica adotta il provvedimento di conferma del contributo di cui al comma 13 fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa e trasmette copia del provvedimento di conferma al Servizio coordinamento politiche per la montagna.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo costituito da 20 annualità costanti di 20.000 euro già concesso dal Servizio edilizia ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, a copertura della spesa da sostenere per lavori di riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele nel Comune di Cavasso Nuovo, per lo stesso intervento di ampliamento della scuola materna sita nel territorio comunale previsto dal comma 13.
18. Il Servizio edilizia adotta il provvedimento di conferma del contributo di cui al comma 16 fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
22. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo costituito da 20 annualità costanti di 8.000 euro, concesso dal Servizio attività ricreative e sportive con decreto 1215/CULT.5SP 1 del 3 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo Unico in materia di sport e tempo libero), a copertura della spesa da sostenere per la realizzazione della copertura del campo di calcetto nella frazione Coderno, per lo stesso intervento di realizzazione della palestra dell'istituto comprensivo previsto dal comma 20.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo costituito da 20 annualità costanti di 24.898 euro, concesso dal Servizio edilizia con decreto PMT/SEDIL/UD/6257/ERCM-522 del 15 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 4, commi dal 55 al 57, della legge regionale 2/2000, a copertura della spesa da sostenere per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana di Piazza Roma a Sedegliano, per lo stesso intervento di realizzazione della palestra dell'istituto comprensivo previsto dal comma 20.
26. Il Servizio competente in materia di edilizia scolastica adotta i provvedimenti di conferma dei contributi di cui ai commi 20, 22 e 24, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa e trasmette copia dei provvedimenti di conferma ai Servizi precedentemente interessati dalle procedure contributive.
28. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, nonché con una sostenibile programmazione delle opere pubbliche, è autorizzata a concedere il contributo ventennale di annui 16.000 euro assegnato al Comune di Marano Lagunare ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, per la sistemazione della piazza Rinaldo Olivotto, da eseguire in base al cronoprogramma trasmesso dall'Ente con riferimento agli anni dal 2015 al 2019 e per gli anni successivi fino al 2034 in base alla programmazione triennale dei lavori che sarà comunicata alla struttura regionale competente entro il 31 marzo di ogni triennio, corredata della documentazione prevista dall'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a revocare il finanziamento nel caso in cui non siano rispettati i termini stabiliti in base al cronoprogramma dei lavori nei provvedimenti regionali emessi in esecuzione dei commi 28, 29 e 30.
32. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo ventennale di annui 8.647,25 euro già concesso al Comune di Zuglio, ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, per i lavori di realizzazione di un'area parcheggio in via Val in località Formeaso e in via Nicola Grassi, per la realizzazione dei soli lavori localizzati in via Nicola Grassi. Per le finalità di cui al presente comma il Comune presenta alla struttura regionale competente istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa delle opere da realizzare, del quadro economico e del cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
33. La struttura regionale competente, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Gemona del Friuli il contributo decennale concesso con decreto 4322/CULT 5SP del 13 novembre 2006, di 35.000 euro per dieci anni, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8/2003, e a valere su fondi relativi all'esercizio 2006, già confermato per nuovi lavori di impiantistica sportiva ai sensi dell'articolo 6, comma 32, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per la realizzazione del palazzetto dello sport - secondo lotto, a favore del nuovo intervento consistente nei lavori di sistemazione della Gradinata del Mercato al fine di migliorare gli accessi alla struttura del Cinema Teatro Sociale.
39. Il Servizio competente in materia di attività ricreative e sportive, previa deliberazione della Giunta regionale, conferma il contributo di cui al comma 37 e trasmette copia del provvedimento di conferma stesso al Servizio competente in materia di edilizia, il quale adotta il provvedimento per i nuovi lavori commisurandolo alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera da realizzare e fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
40. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso alla Provincia di Udine ai sensi dell'articolo 3, commi da 28 a 37, della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), per i lavori di manutenzione straordinaria di Villa Ostenda di Grado, per la realizzazione di un intervento anche più limitato, purché funzionale e rientrante nella medesima finalità di sviluppo e di messa in sicurezza del territorio di cui alla legge di finanziamento, senza obbligo di cofinanziamento da parte della Provincia, su domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, Servizio edilizia, corredata della documentazione relativa alla rendicontazione dell'incentivo per il suddetto intervento, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
41. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le residue risorse contributive disponibili a seguito della realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento per l'esecuzione di lavori da realizzarsi presso immobili adibiti a uso scolastico, rientranti nella finalità di sviluppo e di messa in sicurezza del territorio di cui alla legge di finanziamento.
42. Per le finalità previste dal comma 40 la Provincia presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, Servizio edilizia, entro il medesimo termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa dei lavori da realizzarsi presso gli immobili adibiti a uso scolastico, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
43. Con il provvedimento di conferma del contributo la struttura regionale competente fissa, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dell'incentivo per i lavori di cui al comma 40.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 2.800 euro concesso alla parrocchia della Beata Vergine Assunta di Monrupino per il finanziamento dei lavori di restauro conservativo della torre campanaria, terzo lotto, secondo stralcio, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), per la diversa destinazione a favore dei lavori urgenti di messa a norma dell'impianto di riscaldamento della chiesa.
45. Per le finalità previste dal comma 44, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la parrocchia presenta istanza alla struttura regionale competente, corredata degli elaborati progettuali di adeguato approfondimento e del quadro economico, in relazione ai lavori da realizzare.
46. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e della necessità di definire le priorità di cantierizzazione delle opere pubbliche sul territorio, è autorizzata a confermare e a unificare in un unico provvedimento amministrativo i finanziamenti concessi al Comune di Nimis rispettivamente con decreti n. 209/TUR del 17 febbraio 2011, e n. 210/TUR del 22 febbraio 2011, per la realizzazione di interventi urgenti di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale in luogo della costruzione di due diversi percorsi ciclabili.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Lusevera ai sensi della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), con decreti della Direzione regionale della pianificazione territoriale n. 163 del 4 ottobre 1995, e n. 243 del 26 novembre 1998, per la formazione della variante generale al Piano Regolatore Generale anche in presenza di un parziale completamento degli elaborati e delle indagini necessarie per l'approvazione della variante medesima al Piano Regolatore Generale.
51. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale di 13.640,42 euro annui concesso alla parrocchia Tutti i Santi di Bagnarola di Sesto al Reghena con decreto regionale n. PMT/SEDIL/PN5537 del 6 febbraio 2012, per il finanziamento del terzo stralcio dei lavori di adeguamento funzionale della scuola materna, per la copertura delle spese, anche già sostenute, dei lavori di realizzazione dei primi due stralci dell'opera medesima.
52. Per le finalità previste dal comma 51 il legale rappresentante della parrocchia Tutti i Santi di Bagnarola di Sesto al Reghena presenta alla struttura regionale competente, entro il termine del 30 giugno 2015, la domanda di devoluzione del contributo corredata di una relazione tecnica e di un prospetto di raffronto delle spese da ammettere a rendiconto del finanziamento medesimo.
53. Con il decreto di conferma del contributo di cui al comma 51 è autorizzata l'erogazione del 50 per cento del finanziamento mediante emissione di un ruolo di spesa fissa pari a 6.820,21 euro annui per vent'anni. Il saldo del contributo è disposto, previa presentazione del rendiconto della spesa complessivamente sostenuta, ad avvenuta conclusione delle opere.
55. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 54 sono assegnate con procedimento a sportello, nel limite di un'opera per ente locale, in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda. Le anticipazioni finanziarie vengono concesse nella misura dell'80 per cento su presentazione della documentazione relativa all'affidamento dell'incarico e sono liquidate compatibilmente con le esigenze degli spazi finanziari e di patto di stabilità dell'ente. Sono restituite, o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori da parte dell'ente beneficiario che, nel medesimo termine, provvede alla trasmissione del contratto stesso e degli atti approvativi la progettazione finanziata. La mancata restituzione comporta il recupero della somma erogata. Su richiesta motivata dell'ente beneficiario l'organo competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e la trasmissione degli atti richiesti. È comunque consentita la restituzione anticipata delle somme erogate, fermo restando il rispetto degli obblighi di trasmissione della documentazione richiesta nei termini previsti. Ad avvenuta restituzione l'ente locale può presentare una nuova domanda di anticipazione per diversa opera pubblica. L'ente moroso o inadempiente è escluso dall'assegnazione di ulteriori anticipazioni finanziarie sino ad avvenuta regolarizzazione e al pagamento o recupero delle somme.
56. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 2122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
57. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 55 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 2122 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
58. Le entrate previste al comma 55 e riscosse al 31 dicembre di ciascun anno sull'unità di bilancio e capitolo dello stato di previsione dell'entrata sono destinate nell'esercizio successivo alle finalità previste dal comma 54.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ), il contributo decennale di annui 400.000 euro concesso al Comune di Tolmezzo, ai sensi dell' articolo 5, comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), previo assenso del Comune medesimo.
60. Il finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 17/2008, potrà essere utilizzato anche per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi di adeguamento, di miglioramento e di potenziamento dell'impianto di depurazione consortile dell'Alto Tagliamento in Comune di Tolmezzo.
63. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 62 è presentata alla Direzione centrale ambiente ed energia, corredata di una relazione illustrativa degli interventi e del connesso quadro economico di spesa. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
64. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa di complessivi 700.000 euro, di cui 400.000 euro per l'anno 2015 e 300.000 euro per l'anno 2016, a carico dell'unità di bilancio 3.2.2.1058 e del capitolo 9129 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
66. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 65 è presentata al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata della relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa.
67. Il contributo di cui al comma 65 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.
68. Il contributo di cui al comma 65 è concesso a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
69. Per le finalità previste dal comma 65 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.3.1.1062 e del capitolo 9133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
71. Per le finalità previste dall'articolo 28, comma 8, lettera c bis), e comma 10 bis, della legge regionale 13/2014, come inseriti dal comma 70, lettere g) e i), è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.1.1073 e del capitolo 496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle Aziende per l'assistenza sanitaria contributi nella misura massima di 20.000 euro per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di nuove opere o ristrutturazioni di opere esistenti nelle aree verdi degli ex Ospedali Psichiatrici Provinciali (OPP) o in altre aree verdi utilizzate dalle Aziende per l'assistenza sanitaria della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
73. I contributi di cui al comma 72 sono concessi con procedimento a sportello in un'unica soluzione.
74. Le domande di contributo, corredate di una relazione degli interventi da realizzare, della stima dei costi e del crono programma dei lavori, vanno presentate da parte del legale rappresentate dell'Azienda per l'assistenza sanitaria al Servizio edilizia della Direzione infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
75. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 4916 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
76. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla parrocchia Santi Liberale e Bartolomeo di Villotta di Chions un contributo straordinario di 30.000 euro per l'anno 2015 a parziale copertura dei mutui contratti per la costruzione della scuola dell'infanzia e della realizzazione di altre opere parrocchiali.
77. Per le finalità di cui al comma 76 la parrocchia presenta istanza di contributo alla struttura regionale competente, con allegata una relazione economico finanziaria corredata delle annualità dei mutui contratti dalla parrocchia medesima entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione prevede le modalità di rendicontazione.
78. Per le finalità previste dal comma 76 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 3.5.2.1073 e del capitolo 6424 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
85.
Il comma 7 dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 è sostituito dal seguente:
<<7. La concessione e l'erogazione dei contributi sono disposte ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di inizio e ultimazione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

89. Non si fa luogo al recupero dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983, prima della data di entrata in vigore della presente legge nell'ipotesi in cui l'immobile sia stato alienato, qualora il beneficiario abbia trasferito la proprietà a un soggetto che si è impegnato con apposito atto ad assicurare la destinazione dello stesso alla pubblica utilità per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di stipula dell'atto stesso.
90. Per le finalità previste dagli articoli da 17 a 20 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è autorizzata la spesa complessiva di 1.300 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2025 suddivisa in ragione di 65 milioni di euro per l'anno 2015, di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024 e di 65 milioni di euro per l'anno 2025, con l'onere di 325 milioni di euro relativo alle annualità per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 3.7.1.1067 e del capitolo 2124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2025 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
97.
Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), le parole <<31 dicembre 2014>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2018>>.

100.
Al comma 31 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), le parole: <<e all'erogazione dei contributi ai sensi dell'articolo 59 e seguenti della legge regionale 14/2002>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei contributi ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 e all'erogazione anche in via d'anticipazione previa fideiussione>>.

104. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.
Note:
1 Comma 103 abrogato da art. 1, comma 7, L. R. 7/2015
2 Parole aggiunte al comma 35 da art. 4, comma 52, lettera a), L. R. 20/2015
3 Parole aggiunte al comma 36 da art. 4, comma 52, lettera b), L. R. 20/2015
4 Parole sostituite al comma 47 da art. 4, comma 52, lettera c), L. R. 20/2015
5 Parole aggiunte al comma 49 da art. 4, comma 52, lettera d), L. R. 20/2015
6 Parole sostituite al comma 50 da art. 4, comma 52, lettera e), L. R. 20/2015
7 Comma 54 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015
8 Comma 55 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015
9 Comma 27 abrogato da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 33/2015
10 Parole aggiunte al comma 54 da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 33/2015
11 Comma 93 abrogato da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 44, 46 e 47 dell'art. 10, L.R. 17/2008.
12 Parole sostituite al comma 50 da art. 39, comma 1, L. R. 3/2016 , a seguito dell'inserimento del c. 5 bis, all'art. 4, L.R. 25/2015, ad opera dell'art. 39, c. 1 della medesima L.R. 3/2016.
13 Comma 101 abrogato da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
14 Comma 102 abrogato da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 28, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
15 Parole sostituite al comma 59 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
16 Parole sostituite al comma 61 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
17 Parole sostituite al comma 62 da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
18 Comma 86 abrogato da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7 ter, c. 8, L.R. 20/1983.
19 Lettera e) del comma 70 abrogata da art. 10, comma 6, lettera d), L. R. 14/2016
20 Comma 87 abrogato da art. 10, comma 6, lettera e), L. R. 14/2016
21 Comma 88 abrogato da art. 10, comma 6, lettera e), L. R. 14/2016
22 Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 68, lettera a), L. R. 14/2016
23 Parole sostituite al comma 7 da art. 11, comma 68, lettera b), L. R. 14/2016
24 Parole sostituite al comma 97 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016
25 Parole soppresse al comma 62 da art. 4, comma 47, L. R. 25/2016
26 Comma 54 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 29/2017
27 Comma 55 sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 29/2017
28 Comma 55 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 29/2017
29 Parole soppresse al comma 55 da art. 5, comma 5, L. R. 25/2018
30 Comma 70 abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 13/2014, a decorrere dal giorno successivo a quello della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 12, dell'art. 13, L.R. 29/2018.
31 A far data dal 22/6/2019 è abrogato il c. 70 del presente articolo a seguito dell'adozione della DGR n. 1049 del 21 giugno 2019.
Art. 5
 (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
1. Al fine di far fronte agli interventi straordinari sulla viabilità locale nei territori interessati dal fenomeno del gelicidio l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.1.3021 e del capitolo 1115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.
Art. 6
 (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2015 la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, è fissata in 900.000 euro.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 è destinata la spesa di 900.000 euro a valere sullo stanziamento previsto per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio annuale per l'anno 2015.
3. Ai sensi dell'articolo 18, commi 7, 8, 9 e 10, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella O con l'indicazione delle percentuali dell'importo stanziato a carico del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena a favore di ciascun soggetto e di ciascuna categoria di intervento individuati dal medesimo articolo 18.
4. In attesa del trasferimento dei fondi stanziati con la legge di stabilità dello Stato per le finalità di cui all'articolo 16 della legge 14 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le risorse necessarie, in termini di cassa, fino a una percentuale del 70 per cento dei fondi stanziati nell'esercizio 2014, per il pagamento ai soggetti indicati all'articolo 18, commi 3, 4, 5 e 6, della legge regionale 26/2007 di un'anticipazione sul contributo spettante a sostegno della propria attività istituzionale.
5. La misura delle anticipazioni e le modalità per la loro concessione ed erogazione sono definite con deliberazione della Giunta regionale. Con lo stesso provvedimento sono stabilite le modalità per la concessione ed erogazione della restante quota del contributo spettante a ciascun soggetto beneficiario.
7. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 10.500.000 euro, suddivisa in ragione di 3.500.000 euro per ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.4.2.5045 e del capitolo 9967 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
8. In relazione alle anticipazioni previste al comma 4 sono previsti rimborsi di pari importo sull'unità di bilancio 4.5.162 e sul capitolo 9967 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
9. In via transitoria e per il solo anno 2015 le domande per la concessione dei contributi a sostegno delle attività e delle iniziative di cui all'articolo 18, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007, nonché i programmi di attività degli enti e organizzazioni minori della minoranza slovena aderenti agli organismi riconosciuti a carattere associativo o federativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della medesima legge, sono presentati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 18, comma 12, della legge regionale 26/2007.
11. Gli oneri per complessivi di 230.000 euro, derivanti dal disposto di cui al comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5043 rispettivamente per 135.000 euro sul capitolo 5548 e per 95.000 euro sul capitolo 5549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sulle autorizzazioni disposte con la Tabella F relativa al comma 129.
14.
In via transitoria e per il solo anno 2015, le domande per la concessione dei contributi per gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia previsti dal Capo II della legge regionale 5/2010 sono presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle norme modificative al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 246 (Regolamento per la concessione dei contributi per gli interventi di valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia previsti al Capo II della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 "Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia").

15.
Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), dopo le parole <<delle relative strutture>> sono inserite le seguenti: <<e beni immobili>>.

21. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 20 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.
22. Il procedimento di cui al comma 18 si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 19, con l'adozione del decreto di fissazione dei nuovi termini.
26. Il mancato rispetto dei termini perentori fissati ai sensi del comma 25 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.
27. Il procedimento di cui al comma 23 si conclude entro novanta giorni decorrenti dalla data della presentazione della domanda di cui al comma 24, con l'adozione del decreto di proroga dei termini.
28. Il mancato rispetto del termine di inizio lavori originariamente fissato o successivamente prorogato o rifissato, relativo agli investimenti di cui al comma 23 per i quali non sia stata presentata, entro i termini previsti a pena di inammissibilità, la richiesta di proroga di cui al comma 24, comporta la revoca del provvedimento di concessione e la restituzione del contributo concesso, eventualmente maggiorato degli interessi a norma di legge.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a completare l'istruttoria per la definizione dei contributi sospesi in materia di volontariato e promozione sociale concessi per gli esercizi dal 2005 al 2011 a valere sugli articoli 8 e 8 bis della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 concernenti la disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, i cui procedimenti non risultino conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge per mancata o incompleta presentazione dei relativi rendiconti nei termini originariamente stabiliti.
41. Per il sostegno dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
45. Le domande di concessione dei contributi di cui al comma 44 sono presentate alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredate di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
48. Gli oneri per complessivi 830.000 euro derivanti dal disposto di cui al comma 47 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5050 e al capitolo 6580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta sul medesimo capitolo con la Tabella F relativa al comma 129.
50. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 137, della legge regionale 23/2013, come modificato dal comma 49, fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5048 e al capitolo 9764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta sul medesimo capitolo con la Tabella F relativa al comma 129.
51. Il termine per la presentazione del rendiconto del contributo concesso per l'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), è fissato al 28 febbraio 2015.
52. All'articolo 6 della legge regionale 23/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a bis) la lettera I) del comma 35 è abrogata;
g) le tabelle O, P, Q, T, U, V, W, X e Y sono sostituite dalle seguenti:
Tabella O - articolo 6, commi 4-9,
SISTEMA TEATRALE
BENEFICIARIOPERCENTUALE
Teatro comunale Giuseppe Verdi di Gorizia4,19%
Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone10,27%
Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia "Il Rossetti"13,51%
Fondazione Teatro nuovo Giovanni da Udine di Udine12,16%
Teatro stabile sloveno di Trieste5,54%
Teatro stabile La Contrada di Trieste9,46%
CSS - Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia di Udine8,79%
Ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia16,89%
Teatro comunale di Monfalcone3,51%
Cooperativa Bonawentura di Trieste5,94%
CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia2,02%
a.ArtistiAssociati di Gorizia5,00%
Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine1,36%
Associazione culturale Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli1,36%
100,00%


Tabella P - articolo 6, commi 10-15,
FESTIVAL DAL VIVO ED EVENTI
BENEFICIARIOPERCENTUALE
Mittelfest36,86%
Pordenonelegge5,94%
No border festival2,55%
E' Storia5,94%
Udine Jazz e Note Nuove3,39%
Fiera della Musica di Azzano Decimo2,55%
Carniaarmonie di Tolmezzo2,53%
Vicino/Lontano di Udine5,94%
Dedica Festival3,40%
Folkest8,90%
Nei suoni dei luoghi5,94%
Festival di musica concentrazionaria Viktor Ullmann1,68%
Jazz & Wine, Le rotte del Jazz e Il Volo del Jazz3,40%
Onde mediterranee1,68%
S/paesati1,68%
Stazione Topolò2,53%
Premio giornalistico Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin5,09%
100,00%


Tabella Q - articolo 6, commi 16-21,
ASSOCIAZIONI ESULI
BENEFICIARIOPERCENTUALE
Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata di Trieste25,00%
Associazione delle comunità istriane15,20%
Unione degli Istriani15,20%
Associazione Giuliani nel mondo9,00%
A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Trieste7,60%
A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Udine4,60%
A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Gorizia4,60%
Società istriana di Archeologia e Storia patria3,10%
Federazione delle associazioni degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati3,10%
Circolo di Cultura Istroveneta "Istria"6,00%
Associazione libero Comune di Pola in esilio1,50%
Delegazione di Trieste libero Comune di Zara in esilio1,50%
Fondazione scientifico culturale Rustia Traine1,50%
A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Pordenone1,50%
Associazione Patrizio della Comunità Chersina0,60%
100,00%


Tabella T - articolo 6, commi 34-39,
SISTEMA MUSICA
BENEFICIARIOPERCENTUALE
Associazione Culturale "Maestro Rodolfo Lipizer" ONLUS di Gorizia8,60%
Associazione corale goriziana "Seghizzi" di Gorizia8,60%
Associazione Amici della Musica "Salvator Gandino" di Porcia8,60%
Associazione Chamber Music di Trieste15,05%
Associazione culturale Musica Viva di Grado3,23%
Associazione culturale Punto Musicale di Trieste3,23%
Centro chitarristico Mauro Giuliani di Gorizia3,23%
Società dei concerti di Trieste5,38%
Associazione danza e balletto di Udine3,23%
Associazione musicale Sergio Gaggia di Cividale del Friuli5,38%
Chromas Associazione Musica contemporanea di Trieste5,38%
Società musicale Orchestra e Coro San Marco di Pordenone21,49%
Associazione internazionale dell'operetta Friuli Venezia Giulia di Trieste8,60%
100,00%


Tabella U - articolo 6, commi 40-45,
ISTITUTI PER RICERCHE STORICHE E SOCIALI
BENEFICIARIOPERCENTUALE
Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia14,28%
Istituto regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia di Pordenone16,32%
Istituto regionale di studi e documentazione sul movimento sindacale Livio Saranz12,25%
Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia12,25%
Istituto per la storia del movimento di liberazione di Udine12,25%
Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia di Trieste12,25%
Associazione Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei di Gorizia8,15%
Associazione Partigiani Osoppo di Udine, per l'attività istituzionale e l'organizzazione del premio Friuli Storia12,25%
100,00%


Tabella V - articolo 6, commi 46-51,
ISTITUTI PER RICERCHE CULTURALI
BENEFICIARIOPERCENTUALE
Istituto internazionale Jaques Maritain30,00%
Laboratorio internazionale della comunicazione12,50%
Consorzio culturale del Monfalconese12,50%
Circolo culturale Menocchio20,00%
Associazione Culturale Mitteleuropa12,50%
Associazione culturale don Gilberto Pressacco12,50%
100,00%


Tabella W - articolo 6, commi 52-57,
CENTRI DI DIVULGAZIONE CULTURALE
BENEFICIARIOPERCENTUALE
Laboratorio immaginario scientifico21,18%
Società cooperativa a r.l. Cinquantacinque di Trieste2,35%
Casa della musica di Cervignano del Friuli2,35%
Fondazione Palazzo Coronini Cronberg ONLUS di Gorizia14,12%
Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia8,24%
Centro Iniziative Culturali di Pordenone35,29%
Associazione Amici della Mozartina di Paularo2,35%
Fondazione Luigi Bon7,06%
Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione Pordenone7,06%
100,00%


Tabella X - articolo 6, commi 58-63,
ARTI VISIVE E FOTOGRAFIA
BENEFICIARIOPERCENTUALE
Galleria Regionale d'Arte Contemporanea "Luigi Spazzapan" di Gradisca d'Isonzo9,00%
Comune di San Vito al Tagliamento per Palinsesti9,00%
Trieste contemporanea9,00%
Comune di Monfalcone per la Galleria d'arte contemporanea9,00%
Istituto regionale di promozione e animazione culturale9,00%
Associazione culturale Comitato di San Floriano37,00%
Triennale Europea dell'Incisione di Udine9,00%
Circolo culturale "Il faro" per il Simposio internazionale di scultura su pietre del Friuli Venezia Giulia9,00%
100,00%


Tabella Y
(relativa all'articolo 6, comma 90)
Legge regionale 6 novembre 2006, n. 21
ORGANIZZATOREMANIFESTAZIONECONTRIBUTO
Le Giornate del Cinema MutoLe Giornate del Cinema Muto€ 300.000,00
CecFar East Film€ 300.000,00
Alpe Adria CinemaTrieste Film Festival€ 240.000,00
La Cappella UndergroundScienceplusfiction€ 120.000,00
Comune di GoriziaPremio Amidei€ 50.000,00
Anno UnoMilleocchi€ 50.000,00
Associazione culturale MattadorPremio internazionale per la sceneggiatura Mattador€ 30.000,00
MaremetraggioFestival del cortometraggio e delle opere prime€ 50.000,00
Università di UdineFilm forum - Gradisca Spring School cinema€ 20.000,00
Officine d'autoreCircuito cinema - Rassegna itinerante di cinema di qualità€ 20.000,00
Comune di MedeaFestival internazionale "Un film per la pace"€ 20.000,00
Totale capitolo 5427€ 1.200.000,00


articolo 4 - Sostegno degli enti di cultura cinematografica
BENEFICIARIOCONTRIBUTO
Cinemazero€ 210.000,00
Cec€ 200.000,00
La Cappella Underground€ 100.000,00
Palazzo del cinema€ 100.000,00
Totale capitolo 5435€ 610.000,00


articolo 7 - Rete di mediateche pubbliche
BENEFICIARIOCONTRIBUTO
La Cappella Underground€ 67.500,00
Visionario€ 67.500,00
Mediateca di Pordenone€ 67.500,00
Palazzo del cinema€ 67.500,00
Totale capitolo 5432€ 270.000,00


(2)
53. Al fine di sostenere, nella fase di primo avviamento, l'attività istituzionale dell'Associazione di promozione sociale Accademia Musicale "Città di Gorizia", che opera presso lo storico palazzo de Grazia concesso in uso dal Comune di Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla stessa associazione un contributo triennale.
55. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
58. La domanda del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
59. Per l'anno 2015 la domanda di cui al comma 58 è presentata entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 57.
61. Per le finalità di cui al comma 57 è autorizzata la spesa complessiva di 195.000 euro suddivisa in ragione di 65.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5047 e del capitolo 2143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
62. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, dagli articoli 11, 12, dall'articolo 13, comma 1, lettera h), e dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui alla annessa Tabella P.
63. I soggetti individuati nella Tabella P presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 31 gennaio 2015, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno con il relativo preventivo di spesa e di una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2014.
64. Con il decreto di concessione sono indicate le modalità di erogazione e di rendicontazione, in conformità con il disposto del regolamento attuativo della legge regionale 25/2006, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008, n. 262 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25).
65. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 650.000 euro per l'anno 2015 a valere sullo stanziamento previsto a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la Tabella F di cui al comma 129.
68. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 3 bis, della legge regionale 11/2007, come aggiunto dal comma 67, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.5060 e del capitolo 4044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
70. Per le finalità di cui al comma 69 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2015 suddivisa in ragione di 40.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 2121 e di 10.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 2161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
72. Al fine di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi previsti dall'accordo di programma stipulato con la Provincia di Gorizia in data 7 settembre 2009, per la realizzazione di interventi di recupero storico-culturale e di valorizzazione turistica dei siti legati alla prima guerra mondiale, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso alla Provincia stessa in attuazione del citato accordo.
73. Per le finalità di cui al comma 72 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7/2000, un atto di modifica dell'accordo di cui al comma medesimo, avente a oggetto la fissazione di nuove tempistiche per l'inizio e l'ultimazione degli interventi originariamente previsti, nonché la sostituzione o modifica di alcuni di essi.
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione regionale delle Società di mutuo soccorso un contributo straordinario per il sostegno dell'attività istituzionale e degli oneri connessi alle modifiche statutarie delle Società di mutuo soccorso che intendono trasformarsi in associazioni.
75. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 74 è presentata al Servizio competente in materia di volontariato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione.
76. Per le finalità di cui al comma 74 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.5.1.1115 e del capitolo 6415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
79. In attuazione dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), un contributo specifico aggiuntivo finalizzato a rendere effettivo l'esercizio del diritto di usare la lingua friulana nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, secondo le finalità di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), mediante l'attivazione e la gestione dello Sportello linguistico regionale per la lingua friulana.
80. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 79 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
81. Per le finalità previste al comma 79 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 60.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5761 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
82. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento ventennale annuo costante di 7.000 euro concesso ai sensi della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), con decreto 25 novembre 2004, n. 3678/Cult per il consolidamento e restauro di immobili nel complesso denominato "CENTA" di Aiello del Friuli. Il termine di rendicontazione del finanziamento è fissato al 30 giugno 2016.
83.
I commi 72 e 73 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono sostituiti dai seguenti:
73. Se l'avanzo o l'utile relativo all'anno di concessione eccede l'utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato, come disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014, il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo dell'avanzo o dell'utile che eccede tale utile ragionevole.>>.

84. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
d)   ( ABROGATA )
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale, un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per il finanziamento e la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei luoghi della memoria siti sul territorio regionale, nel quadro degli interventi programmati per la commemorazione del centenario della Prima guerra mondiale.
86. Per le finalità di cui al comma 85 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 9368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
89. Per le finalità di cui al comma 87 è autorizzato a decorrere dall'anno 2015 un limite d'impegno decennale di 300.000 euro annui, con l'onere complessivo di 900.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2024 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
91. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 90 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sono stabilite con il decreto di concessione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
92. Per le finalità di cui al comma 90 è autorizzato a decorrere dall'anno 2015 un limite d'impegno decennale di 300.000 euro annui, con l'onere complessivo di 900.0000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2024 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
93. Al fine di provvedere a interventi urgenti nell'area esterna al monumento nazionale di Porzus, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio.
95. Per le finalità previste dal comma 93 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 1116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
96. Al fine di sostenere l'attività istituzionale e le celebrazioni del ventennale di apertura del Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo, in collaborazione con il Comune di Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Arcidiocesi di Udine un contributo straordinario.
97. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 96 è presentata alla Direzione e al Servizio competenti in materia di cultura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è erogato un anticipo del 70 per cento del contributo concesso e sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione.
98. Per le finalità previste dal comma 96 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), con sede a Udine, un contributo straordinario per l'anno 2015 per il perseguimento delle finalità istituzionali e per la realizzazione di attività correlate al coinvolgimento dei Comuni nella programmazione europea.
100. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 99 è presentata alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e da sostenere. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
101. Per le finalità previste dal comma 99 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.7.1.2002 e del capitolo 6425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
102. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso al Comune di Sauris per la realizzazione di una pista di pattinaggio in Sauris di Sotto, e ad autorizzare l'utilizzo dello stesso contributo per la realizzazione di una pista di pattinaggio nell'area del Centro Sportivo in località Untervelt e di una struttura prefabbricata lignea a servizio della pista da sci in Sauris di Sotto.
103. Per le finalità di cui al comma 102 il Comune di Sauris presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza per la conferma del contributo a favore delle nuove opere. La struttura regionale competente, entro sessanta giorni dalla data delle presentazione della domanda, conferma il contributo per la realizzazione delle nuove opere e fissa nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione delle stesse, nonché di rendicontazione del contributo.
106. Per le finalità di cui al comma 105 la struttura concedente provvede d'ufficio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a confermare il contributo disponendo nuovi termini per la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute ovvero la conferma dei termini indicati nei decreti di concessione o di proroga dei contributi medesimi.
107. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo assegnato all'Associazione Sportiva Ricreativa Punta Barene con decreto di prenotazione fondi 3 aprile 2008, n. 673/Cult, ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), per la realizzazione dei lavori di ampliamento di impianto sportivo- realizzazione di un pontile per attracco barche - I lotto in località Punta Barene di Staranzano.
108. Per le finalità di cui al comma 107, l'Associazione Sportiva Ricreativa Punta Barene presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 30 giugno 2015, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo.
109. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo.
111. Per le finalità previste dal comma 110, entro il termine del 30 giugno 2015, l'Unione Sportiva Dilettantistica San Canzian Begliano presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione medesima.
112. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo.
113. L'Unione Sportiva Dilettantistica San Canzian Begliano, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, presenta annualmente dichiarazione del mantenimento del vincolo di destinazione dei beni immobili.
114. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso al Comune di Sagrado, ai sensi della legge regionale 8/2003, e a valere su fondi 2006, di 49.000 euro entro il limite della spesa di 490.000 euro per il nuovo intervento di lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e miglioramento della palestra/sala polifunzionale sita a Sagrado.
116. Il Comune di Sagrado, previa richiesta alla struttura regionale competente in materia di attività sportive, può chiedere l'erogazione delle annualità maturate alla data della richiesta stessa.
117. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio competente in materia di attività sportive conferma il contributo.
118. L'Amministrazione regionale e la Provincia di Udine, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, sono autorizzate a confermare i contributi concessi al Comune di Forni di Sopra ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 8/2003, a valere sugli esercizi 2009 e 2012, relativamente agli interventi denominati "completamento piastra polivalente in località Davost" e "completamento piastra polivalente coperta in località Davost - III lotto" e ai sensi della legge regionale 17/2008, articolo 7, comma 14, per la "realizzazione della piastra polivalente in località Davost" riparto 2009 adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1910 del 6 agosto 2009.
120. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Polisportiva Digiemme di Campoformido (Udine) un contributo straordinario per le spese di promozione e organizzazione del Campionato europeo di basket under 20 maschile che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro (Udine) nel 2015.
121. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 120 è presentata al Servizio competente in materia di attività sportive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa, in relazione all'utilizzo del contributo concesso, per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.
122. Per le finalità di cui al comma 120 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
125. Con deliberazione della Giunta regionale è autorizzato l'utilizzo del contributo di cui al comma 123 per la realizzazione dei nuovi interventi proposti e sono fissati i termini perentori di inizio e di ultimazione lavori.
128. Per le finalità di cui al comma 126 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 5788 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
129. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F.
Note:
1 Parole sostituite al comma 30 da art. 1, comma 5, lettera a), L. R. 7/2015
2 Lettera a bis) del comma 52 aggiunta da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 7/2015
3 Parole sostituite al comma 57 da art. 1, comma 5, lettera c), L. R. 7/2015
4 Comma 60 sostituito da art. 1, comma 5, lettera d), L. R. 7/2015
5 Comma 36 abrogato da art. 1, comma 10, lettera a), L. R. 7/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 79/1978.
6 Comma 49 abrogato da art. 1, comma 15, L. R. 7/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione del comma 137 dell'art. 6, L.R. 23/2013.
7 Parole sostituite al comma 88 da art. 1, comma 20, L. R. 7/2015
8 Parole sostituite al comma 126 da art. 1, comma 42, lettera a), L. R. 7/2015
9 Parole sostituite al comma 127 da art. 1, comma 42, lettera b), L. R. 7/2015
10 Parole sostituite alla lettera f) del comma 10 da art. 6, comma 18, lettera a), L. R. 20/2015
11 Parole sostituite al comma 24 da art. 6, comma 18, lettera b), L. R. 20/2015
12 Parole sostituite alla lettera c) del comma 47 da art. 6, comma 18, lettera c), L. R. 20/2015
13 Parole sostituite alla lettera d) del comma 47 da art. 6, comma 18, lettera d), L. R. 20/2015
14 Parole sostituite al comma 87 da art. 6, comma 21, lettera a), L. R. 20/2015
15 Comma 87 bis aggiunto da art. 6, comma 21, lettera b), L. R. 20/2015
16 Parole soppresse al comma 90 da art. 6, comma 21, lettera c), L. R. 20/2015
17 Comma 90 bis aggiunto da art. 6, comma 21, lettera d), L. R. 20/2015
18 Parole aggiunte al comma 105 da art. 6, comma 21, lettera e), L. R. 20/2015
19 Comma 13 abrogato da art. 3, comma 10, lettera c), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, L.R. 5/2010.
20 Parole sostituite al comma 19 da art. 3, comma 14, L. R. 33/2015
21 Comma 77 abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002.
22 Comma 78 abrogato da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 2/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 32/2002.
23 Con riferimento al c. 90 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
24 Parole aggiunte al comma 46 da art. 66, comma 1, L. R. 4/2016
25 Parole sostituite al comma 29 da art. 6, comma 39, lettera a), L. R. 14/2016
26 Parole sostituite al comma 30 da art. 6, comma 39, lettera b), L. R. 14/2016
27 Parole sostituite al comma 54 da art. 6, comma 42, L. R. 14/2016
28 Parole sostituite al comma 19 da art. 11, comma 1, L. R. 17/2016
29 Parole sostituite al comma 29 da art. 7, comma 2, lettera a), L. R. 24/2016
30 Parole sostituite al comma 30 da art. 7, comma 2, lettera b), L. R. 24/2016
31 Parole aggiunte al comma 31 da art. 7, comma 2, lettera c), L. R. 24/2016
32 Parole aggiunte al comma 23 da art. 5, comma 1, L. R. 12/2017
33 Comma 18 interpretato da art. 29, comma 1, L. R. 12/2017
34 Lettera d) del comma 84 abrogata da art. 7, comma 11, lettera e), L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 33, L.R. 16/2014.
35 Parole sostituite al comma 30 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 44/2017
36 Parole aggiunte al comma 32 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 44/2017
37 Integrata la disciplina del comma 56 da art. 7, comma 16, L. R. 45/2017
38 Parole sostituite al comma 19 da art. 12, comma 28, L. R. 45/2017
39 Parole sostituite al comma 19 da art. 7, comma 8, L. R. 25/2018
40 Parole sostituite al comma 30 da art. 10, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
41 Parole sostituite al comma 30 da art. 8, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
42 Comma 38 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2020
43 Comma 39 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2020
44 Comma 40 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2020
45 Parole sostituite al comma 32 da art. 8, comma 28, lettera a), L. R. 15/2020
46 Parole aggiunte al comma 32 da art. 8, comma 28, lettera b), L. R. 15/2020
47 Comma 33 abrogato da art. 43, comma 1, lettera y), L. R. 22/2021
Art. 7
2. Per l'anno scolastico 2015-2016 il riparto delle risorse per ciascuno strumento d'intervento individuato dal Piano annuale per lo sviluppo dell'offerta formativa è definito con deliberazione della Giunta regionale successivamente all'approvazione del Piano medesimo.
3.
Dopo il comma 23 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), è inserito il seguente:
<<23 bis. Il contributo è ripartito in misura uguale per ciascuna fondazione costituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori).>>.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Savogna un contributo per le spese di funzionamento della sezione staccata dell'istituto bilingue di San Pietro al Natisone da realizzare presso la sede della ex scuola d'infanzia di Savogna.
14. Per le finalità di cui al comma 12 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 2134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
24. Nel caso di aiuti indiretti alle imprese trovano applicazione le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", mediante dichiarazione attestante il rispetto del regolamento medesimo ovvero le disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
28. La Direzione centrale competente in materia di ricerca, avvalendosi anche della relazione di cui al comma 27 provvede alla valutazione dei risultati conseguiti.
29. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di 1.153.000 euro suddivisa in ragione di 433.000 euro per l'anno 2015 e di 360.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.1130 e del capitolo 6422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 20, comma 1, lettera a), 21, comma 1, 22, comma 1, lettera a), punti 2) e 3), nonchè lettere b) e c) della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), alla cui attuazione provvede l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 11 della medesima legge regionale, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 5080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) punto 1), della legge regionale 21/2014 fanno carico all'unità di bilancio 6.4.1.1128 e al capitolo 5076 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
33. Per la partecipazione regionale al progetto "STOP FOR-BEG -AgainST emerging fOrms of trafficking in Italy: exPloited immigrants in the international phenomenon of FORced BEGgging", cofinanziato dalla Commissione Europea in base all'Avviso "Trafficking in Human Beings - THB (HOME/2012/ISEC/AG/THB)", annualità 2012, e nell'ambito del Programma di prevenzione e lotta contro il crimine 2007-2013, istituito con Decisione del Consiglio dell'Unione Europea 2007/125/JUA del 12 febbraio 2007, è autorizzata la spesa di 5.000 euro.
34. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 6908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi all'Università di Udine con decreto 8 novembre 2012, n. 1886/ISTR/2012 per la "Realizzazione viabilità di collegamento casa dello studente e polo scientifico Rizzi- 1^ stralcio" e con il decreto 17 novembre 2004, n. 1994/UD/PSI-42 per "Lavori di ristrutturazione dell'immobile denominato ex Ancelle della Carità", poi devoluto con decreto 9 aprile 2013, n. PMT/SEDIL/UD/1889/PSI-42 per "Spese di progettazione nuovo nucleo diplomi medici in area ospedaliera", quest'ultimo per la quota parte pari a 229.525,12 euro, destinandoli alla "Realizzazione nuova biblioteca in area Rizzi".
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso all'Università di Udine con decreto 18 novembre 2011, n. 1646/ISTR/2011 per la "Sistemazione area ex Locchi" destinandolo alla "Messa in sicurezza ex Stella Mattutina".
43. Per le finalità previste dal comma 41 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, con l'onere complessivo di 4.500.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.1130 e del capitolo 5606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
46. Gli interventi di cui al comma 44 sono coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano d'interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2014, n. 995.
47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata al servizio competente in materia d'istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge finanziaria 2002 e dall'articolo 7, comma 3, della legge finanziaria 2006).
50. In relazione alle azioni di sistema realizzate nell'ambito dell'attività relativa alla formazione esterna degli apprendisti, l'Amministrazione regionale rimborsa ai soggetti senza scopo di lucro titolari dell'attività stessa, le spese sostenute nei periodi di programmazione dal 2006 al 2013 per il personale impegnato per la progettazione e la manutenzione delle unità formative capitalizzabili nei termini e nei limiti previsti dagli avvisi di riferimento.
51. Il servizio regionale competente in materia di formazione professionale emana le disposizioni necessarie alla realizzazione dell'intervento.
52. Per le finalità di cui al comma 50 è autorizzata la spesa di 243.936,83 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5062 e del capitolo 6418 dello stato di stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
53. Per l'anno 2015 le risorse di cui all'articolo 9, comma 29, lettere a) e b), della legge regionale 18/2011 sono destinate alle Università degli studi di Trieste e di Udine nella misura di 800.000 euro per il finanziamento d'iniziative istituzionali direttamente riconducibili alle attività di ricerca e di formazione nelle sedi decentrate di Pordenone e Gorizia, nella misura rispettivamente, del 70 per cento e del 30 per cento.
54. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 8901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la Tabella G, di cui al comma 66.
56. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità d'intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, a fronte delle mutate esigenze, è autorizzata a confermare i contributi concessi al Comune di Porcia per i lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico comunale, ai sensi dell'articolo 7, commi 50, 51 e 52, della legge regionale 14/2012, dell'articolo 7, commi 43, 44 e 45, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e dell'articolo 4, commi 55, 56 e 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), nel caso in cui il Comune intenda destinarli a interventi di manutenzione, ristrutturazione o ricostruzione previa demolizione di edifici scolastici esistenti, inseriti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica regionale di cui all'articolo 39 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia di edilizia scolastica e residenziale pubblica).
57. Ai fini di cui al comma 56 il Comune di Porcia presenta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, apposita istanza volta a ottenere la conferma dei contributi concessi, corredata della relazione illustrativa dei lavori, del quadro economico e del cronoprogramma comprendente le fasi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori medesimi.
58. La struttura regionale competente, con il provvedimento di conferma dei contributi, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la graduatoria dei progetti di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante l'area d'intervento dei progetti speciali di particolare rilevanza regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2014, n. 995 (Piano degli interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014/2015), approvata per l'anno scolastico 2013-2014 con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca n. 8667/LAVFOR.ISTR/2014 (Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e dei progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di risorse; approvazione dell'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento), mediante lo scorrimento della stessa e il finanziamento dei progetti non ancora finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.
60. I progetti finanziati ai sensi del comma 59 sono realizzati e conclusi entro il 30 settembre 2015.
61. Per le finalità di cui al comma 59 è autorizzata la spesa di 115.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5055 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 15.000 euro concesso ed erogato al Comune di Ovaro in base al riparto allegato quale parte integrante al decreto 12 dicembre 2012, n. 2302/ISTR per il sostegno finanziario delle iniziative, anche di carattere formativo, informativo e divulgativo, assunte per promuovere la partecipazione istituzionale dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle rispettive comunità locali.
63. Per la conferma dell'entità contributo e per la deroga dalle finalità di cui al comma 62 il Comune di Ovaro presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale competente in materia di solidarietà e immigrazione un'istanza volta a ottenere la devoluzione del contributo concesso ed erogato, finalizzata al potenziamento dell'apprendimento delle competenze dei ragazzi nell'utilizzo della lingua tedesca da attuarsi anche con soggiorni di studio in Austria con programma da concertarsi con le Amministrazioni comunali della Associazione intercomunale Alta Val Degano - Val Pesarina e con l'Istituto comprensivo di Comeglians.
64. L'istanza di cui al comma 63 è corredata di una relazione illustrativa degli interventi. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
66. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.
Note:
1 Parole sostituite al comma 45 da art. 2, comma 3, L. R. 7/2015
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 48 da art. 2, comma 4, L. R. 7/2015
3 Parole sostituite al comma 41 da art. 7, comma 31, L. R. 20/2015
4 Parole sostituite al comma 42 da art. 7, comma 32, L. R. 20/2015
5 Parole aggiunte al comma 17 da art. 2, comma 56, lettera a), L. R. 14/2016
6 Comma 17 bis aggiunto da art. 2, comma 56, lettera b), L. R. 14/2016
7 Parole aggiunte al comma 16 da art. 8, comma 14, lettera a), L. R. 24/2016
8 Comma 17 sostituito da art. 8, comma 14, lettera b), L. R. 24/2016
9 Parole aggiunte al comma 18 da art. 8, comma 14, lettera c), L. R. 24/2016
10 Parole aggiunte al comma 20 da art. 8, comma 14, lettera d), L. R. 24/2016
11 Parole aggiunte al comma 21 da art. 8, comma 14, lettera e), L. R. 24/2016
12 Comma 22 sostituito da art. 8, comma 14, lettera f), L. R. 24/2016
13 Parole aggiunte al comma 23 da art. 8, comma 14, lettera g), L. R. 24/2016
14 Parole aggiunte al comma 27 da art. 8, comma 14, lettera h), L. R. 24/2016
15 Comma 11 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 41/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 14, L.R. 14/2012.
16 Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera dd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
17 Comma 15 abrogato da art. 56, comma 1, lettera dd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
18 Comma 49 abrogato da art. 56, comma 1, lettera dd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
19 Comma 65 abrogato da art. 56, comma 1, lettera dd), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
20 Comma 16 sostituito da art. 7, comma 77, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
21 Parole sostituite al comma 17 da art. 7, comma 77, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
22 Comma 18 sostituito da art. 7, comma 77, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
23 Comma 19 sostituito da art. 7, comma 77, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
24 Comma 20 sostituito da art. 7, comma 77, lettera e), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
25 Parole aggiunte al comma 21 da art. 7, comma 77, lettera f), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
26 Comma 21 bis aggiunto da art. 7, comma 77, lettera g), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
27 Comma 22 sostituito da art. 7, comma 77, lettera h), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
28 Comma 23 sostituito da art. 7, comma 77, lettera i), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
29 Parole aggiunte al comma 25 da art. 7, comma 77, lettera j), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
30 Parole sostituite al comma 23 da art. 15, comma 1, L. R. 9/2020
31 Con riferimento al comma 30 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".
32 Comma 6 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
33 Comma 7 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
34 Comma 8 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
35 Comma 9 abrogato da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
36 Comma 16 sostituito da art. 8, comma 29, lettera a), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
37 Parole aggiunte al comma 17 da art. 8, comma 29, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
38 Comma 19 sostituito da art. 8, comma 29, lettera c), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
39 Comma 20 sostituito da art. 8, comma 29, lettera d), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
40 Comma 21 sostituito da art. 8, comma 29, lettera e), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
41 Comma 21 bis abrogato da art. 8, comma 29, lettera f), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
42 Parole aggiunte al comma 24 da art. 8, comma 29, lettera g), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
43 Comma 32 abrogato da art. 43, comma 1, lettera y), L. R. 22/2021
44 Comma 16 sostituito da art. 7, comma 42, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
45 Comma 23 sostituito da art. 7, comma 67, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 8
 (Finalità 7 - sanità pubblica)
1. Il regolamento del Sistema regionale di formazione continua e di educazione continua in medicina nel Friuli Venezia Giulia è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2.
A decorrere dalla data di efficacia del regolamento di cui al comma 1 è abrogato l'articolo 19 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale). Fino a tale data continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

5. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di edilizia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), corredata del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.2.2.1132 e del capitolo 4208 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
7. Gli enti del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), in attuazione dell'articolo 29 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016 del 10 luglio 2014, adottano a decorrere dall'esercizio 2015 le disposizioni, i principi contabili e gli schemi di bilancio di cui al Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.
Note:
1 Lettera b) del comma 8 abrogata da art. 8, comma 16, lettera b), L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 8 dell'art. 7, L.R. 17/2014.
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 2, lettera a), L. R. 25/2015
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 2, lettera b), L. R. 25/2015
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 27, lettera a), L. R. 14/2016
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 27, lettera b), L. R. 14/2016
6 Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 27, lettera c), L. R. 14/2016
7 Comma 8 abrogato da art. 16, comma 2, lettera c), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, L.R. 17/2014.
Art. 9
 (Finalità 8 - protezione sociale)
2. Con regolamento regionale sono stabiliti la soglia massima di ISEE per l'accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di erogazione del contributo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.3340 e del capitolo 4744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
7. Alle domande di contributo per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 91, della legge regionale 1/2005, presentate entro il 31 dicembre 2014, si applica la disciplina previgente.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Mariano del Friuli un contributo straordinario di 13.950 euro a copertura degli oneri sostenuti nell'anno 2008 per l'erogazione di un beneficio economico per l'adozione contemporanea di più minori.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 13.950 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4939 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
13. Il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), trova applicazione anche per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore del comma 1 quinquies dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), così come introdotto dall'articolo 6, comma 130, della legge regionale 18/2011.
14. I provvedimenti di archiviazione della domanda o di revoca del contributo eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge in difformità dal disposto di cui al comma 13 sono annullati. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riammettere in iter amministrativo le domanda archiviate e le pratiche revocate.
16. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado e contemporaneamente sostenere finalità pubbliche di interesse sociale per l'anno 2015, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo pari al 35 per cento della spesa afferente interventi di riqualificazione edilizia di immobili da destinare a uso residenziale e da attivare da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, cui concedere il diritto di superficie a tempo determinato sull'immobile medesimo. Il Comune trasferisce il finanziamento al soggetto attuatore con i criteri e le modalità individuati nell'atto di cessione del diritto di superficie.
18. La concessione del finanziamento viene disposta su presentazione della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il decreto di concessione dispone le modalità di erogazione del finanziamento al Comune e fissa i termini di rendicontazione della spesa in osservanza degli articoli 57 e 62 della legge regionale 14/2002.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3209 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
26. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale, complessa, congiuntura economica, in attuazione dell'articolo 65, comma 2, della legge regionale 18/2005, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2015 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.
27. L'Amministrazione regionale compartecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 26 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.
28. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 26, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.
29. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 26 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.
30. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 26, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.
31. Le risorse di cui al comma 34 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2014.
32. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 31 marzo 2015 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 26. Nella richiesta è indicato il numero di iscritti al 31 dicembre 2014.
34. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 2137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
37. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 36 sono presentate a pena di inammissibilità dall'1 gennaio al 31 marzo 2015.
38. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 37 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione.
39. Le Province concedono i contributi di cui al comma 36 esclusivamente nei limiti delle risorse previste dal comma 41.
40. Le risorse di cui al comma 41 sono ripartite tra le Province in proporzione al numero di disoccupati che, alla data del 30 settembre 2014, risultano iscritti presso i Centri per l'impiego di ciascuna Provincia.
41. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 8550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia (IRES FVG) un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio sull'invecchiamento attivo nel Friuli Venezia Giulia.
44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 43 è presentata alla struttura regionale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
45. Per le finalità previste dal comma 43 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.1151 e del capitolo 4945 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
46. Al fine di sostenere le azioni di solidarietà volte a migliorare con l'apporto di strumenti e conoscenze tecnico-scientifiche la qualità della vita e la salute della popolazione nei Paesi del terzo mondo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pari a 15.000 euro all'Associazione Smileagain di Udine.
47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla struttura regionale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo di spesa.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.8.1.3400 e del capitolo 4940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
49. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Note:
1 Comma 20 abrogato da art. 1, comma 9, L. R. 10/2015
2 Comma 21 abrogato da art. 1, comma 9, L. R. 10/2015
3 Comma 22 abrogato da art. 1, comma 9, L. R. 10/2015
4 Comma 23 abrogato da art. 1, comma 9, L. R. 10/2015
5 Comma 24 abrogato da art. 1, comma 9, L. R. 10/2015
6 Parole sostituite al comma 17 da art. 4, comma 47, L. R. 20/2015
7 Comma 19 bis aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 29/2017
8 Comma 19 ter aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 29/2017
9 Comma 19 quater aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 29/2017
10 Comma 19 ter abrogato da art. 5, comma 11, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11 Comma 19 quater abrogato da art. 5, comma 11, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12 Comma 42 abrogato da art. 43, comma 1, lettera y), L. R. 22/2021
13 Comma 5 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
Art. 10
 (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
4. Per l'anno 2015 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, nella misura di 366.741.470,13 euro, incrementate di un'assegnazione straordinaria di 25 milioni di euro, per un totale di 391.741.470,13 euro.
11.
I Comuni trasferiscono una parte delle risorse di cui al comma 8 a favore delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge regionale 26/2014, in relazione alle funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale di cui fanno parte dalla data di costituzione e fino alla fine dell'esercizio 2015. Il trasferimento unitario di cui al comma 8 comprende anche la quota per gli oneri del comparto unico del personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite, in forza dell'articolo 41 ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), presso le Aziende per i servizi sanitari, nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), e i Comuni trasferiscono a detti soggetti quote adeguate di assegnazione.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 160.000 euro, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 aprile 2015 in misura pari agli oneri pagati nel 2014 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2014 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2014 deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 28 febbraio 2015.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti un fondo di 220.000 euro da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 30 giugno 2015, per la copertura degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2015 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2015, dichiarati dagli enti predetti, con la modalità di cui al comma 14; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
14. Per le finalità previste dal comma 13 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 15 aprile 2015, domanda indicante per l'anno 2015 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno.
16. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 5.896.500 euro quale trasferimento ordinario unitario, da ripartire, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 10, commi 16 e 18, della legge regionale 23/2013. L'importo è concesso ed erogato in unica soluzione entro il 30 giugno 2015, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
17. Alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 60.000 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da concedere ed erogare in unica soluzione entro il 31 marzo 2015, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un trasferimento straordinario, concesso ed erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione né rendicontazione entro il 15 marzo 2015, in sostituzione degli incentivi di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), all'Unione Buja Treppo Grande per 100.000 euro, all'Unione "Friuli Isontina" per 100.000 euro e all'Unione "Fiumicello Villa Vicentina" per 140.000 euro, quale sostegno finanziario all'ente locale sovracomunale fino alla costituzione delle Unioni territoriali intercomunali di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 26/2014.
19. Per le finalità previste dai commi 6, 8, 12, 13, 16, 17 e 18 è autorizzata la spesa di 359.741.470,13 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1855 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
21. Per la finalità prevista dal comma 20 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
22. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi un fondo di 3.150.000 euro, da ripartire in misura proporzionale a quanto assegnato a ciascun ente nel 2014 ai sensi dell'articolo 10, comma 23, della legge regionale 23/2013 e da concedere ed erogare entro il 31 maggio 2015.
23. Con legge di assestamento del bilancio regionale si procederà all'iscrizione delle ulteriori risorse di parte capitale per il finanziamento delle funzioni di cui al comma 22.
24. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 22 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 con riferimento al capitolo 1520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, per un importo complessivo di 699.016,14 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazioni della Giunta regionale; le risorse sono concesse ed erogate entro il 31 maggio 2015.
28. L'Amministrazione regionale concorre agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni e delle Province.
29. Il concorso di cui al comma 28 è determinato nella misura dell'95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di cui al comma 30.
30. La domanda per accedere al contributo, indicante l'ammontare della penalità connessa all'estinzione anticipata, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro il 30 aprile 2015.
31. Il contributo è concesso entro il 31 maggio 2015. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione è ridotta in misura proporzionale.
32. L'erogazione è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 15 settembre 2016 degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.
33. Per le finalità di cui al comma 28 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
35. Le risorse di cui all'articolo 10, comma 37, della legge regionale 15/2014, per le quote spettanti alle Comunità montane, sono erogate d'ufficio in unica soluzione entro il 15 maggio 2015.
36. I trasferimenti di cui ai commi 7, lettera b), 10, lettera a), e 20, laddove non diversamente previsto, sono erogati in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dai soggetti beneficiari con le modalità di cui al comma 37, erogando prima il fondo per il minor gettito energia elettrica e poi quello per il trasferimento ordinario unitario.
37. Le comunicazioni delle esigenze di cui al comma 36 sono trasmesse esclusivamente con la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali dall'Amministrazione regionale a decorrere dal 31 marzo 2015.
38. Per l'anno 2015 è istituito un fondo perequativo a favore dei Comuni che presentano un minor gettito IMU 2014, individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 34, della legge regionale 23/2013 e all'articolo 10, comma 44, della legge regionale 15/2014, finanziato dalle quote che residuano dalla differenza tra il maggior gettito complessivo IMU 2014, recuperato dai Comuni, e l'importo del maggior gettito chiesto dallo Stato per il medesimo anno, come somma algebrica tra valori positivi e negativi di gettito.
39. Il fondo di cui al comma 38 è concesso ed erogato entro il 30 settembre 2015 in misura pari alla differenza negativa di gettito e con riduzione proporzionale in caso di incapienza dello stanziamento.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti erogati agli enti locali a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), anche qualora utilizzati a copertura di spese anticipate dagli enti stessi per il completamento delle progettualità. A tal fine gli enti locali interessati presentano alla Direzione centrale funzione pubblica autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma unitamente a una relazione illustrativa sull'utilizzo dei medesimi finanziamenti per le finalità previste dall'articolo 3, comma 25, della medesima legge regionale 4/2001 e dall'articolo 1, comma 25, della legge regionale 11 dicembre 2003 n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali).
43. I finanziamenti regionali concessi con i fondi ASTER stanziati nel bilancio regionale negli anni dal 2006 al 2008, relativi agli interventi principali di cui ai rispettivi accordi quadro, sono revocati qualora gli interventi medesimi non siano iniziati entro il 28 febbraio 2017. Sono fatti salvi i maggiori termini di realizzazione degli interventi già accordati con atti di proroga espressi dell'Amministrazione regionale.
44. Al fine di garantire il necessario supporto nell'accompagnamento del processo di riordino del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, attraverso interventi per la formazione strategica del personale e degli amministratori degli enti coinvolti che consentano di coordinare gli obiettivi di riordino istituzionale, le iniziative formative previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI FVG anche nel corso del 2015 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2014, di cui al comma 2 del medesimo articolo.
45. Con successiva legge regionale sono disciplinati gli eventuali rapporti finanziari tra la Regione e i Comuni del Friuli Venezia Giulia derivanti dalla normativa statale in materia di tributi locali, in base agli obblighi fissati dallo Stato nei confronti della Regione e dei Comuni stessi.
47. In considerazione della situazione economico-finanziaria del comparto delle Autonomie locali e nelle more dell'entrata in vigore delle Unioni territoriali intercomunali come previsto dall'articolo 39 della legge regionale 26/2014, le Comunità montane sono autorizzate a conferire l'incarico di Direttore a un Segretario comunale in servizio in uno dei Comuni appartenenti alle Comunità montane medesime.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI FVG un fondo di 75.000 euro per sostenere un progetto pilota nell'ambito del Progetto PASI (Punti per l'Accesso dei Servizi Innovativi) per la diffusione di servizi on-line a favore dei cittadini e per la riduzione del divario digitale.
49. Per le finalità previste dal comma 48 l'Amministrazione regionale e l'ANCI FVG stipulano un protocollo d'intesa per l'individuazione dei Comuni sperimentatori, le modalità di assegnazione dei fondi, i termini per la realizzazione del progetto e la tempistica di rendicontazione all'Amministrazione regionale sulla gestione del fondo.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1892 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'ano 2015.
53. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella J.
Note:
1 Parole sostituite al comma 40 da art. 10, comma 26, L. R. 20/2015
2 Parole sostituite al comma 41 da art. 10, comma 26, L. R. 20/2015
3 Parole sostituite alla lettera b) del comma 8 da art. 10, comma 59, L. R. 20/2015
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 13, L. R. 33/2015
Art. 11
 (Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)
4. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 32 bis, della legge regionale 12/2010, come inserito dal comma 3, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.4.2.5032 e del capitolo 1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
7. Le disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 6 della legge regionale 57/1971, come inserito dal comma 6, lettera b), si applicano anche a tutti i procedimenti che non risultino conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni di controllo di primo livello di cui all'articolo 16, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, incardinate presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'assistenza tecnica a supporto delle funzioni medesime.
10. Per la finalità di cui al comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per gli anni dal 2015 al 2016 suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2015 e 80.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1165 e del capitolo 2149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 270.000 euro per gli anni dal 2015 al 2017 suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2015, 100.000 euro per l'anno 2016 e 100.000 euro per l'anno 2017 a carico dell'unità di bilancio 10.1.2.1165 e del capitolo 2150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un contratto con la RAI-Radiotelevisione Italiana, per il tramite della società, struttura o soggetto pro tempore legittimati nel settore commerciale quali responsabili per i rapporti con Enti e Istituzioni, per la diffusione a mezzo satellite della programmazione regionale del Friuli Venezia Giulia al fine di assicurare la massima copertura del territorio, con particolare attenzione alle zone montane.
14.
La legge regionale 29 ottobre 2010, n. 18 (Norme urgenti in materia di servizio pubblico televisivo), è abrogata.

15. Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro per gli anni dal 2015 al 2017 suddivisa in ragione di 200.000 euro per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 9407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
16. Per il pagamento del compenso spettante ai componenti della commissione valutativa di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 588 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
18.
L'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici)
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d).
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
5. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
6. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, con esclusione delle voci accessorie.
7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.
8. Il presente articolo non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
9. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.>>.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Finanziaria MC SpA un contributo a sostegno delle spese per l'attività finalizzata al perseguimento dell'oggetto sociale sulla base della presentazione, da parte della società stessa, di un articolato preventivo degli oneri da sostenere che andranno successivamente rendicontati entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario della società.
20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro per gli anni dal 2015 al 2017 suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico a carico dell'unità di bilancio 10.3.1.1168 e del capitolo 8691 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso, previa procedura a evidenza pubblica, l'immobile denominato "Aerocampo di Prosecco", di proprietà regionale, sito nel Comune di Sgonico.
22. La concessione è rilasciata a titolo gratuito a soggetti, anche privati, non aventi finalità di lucro, svolgenti attività di supporto alle attività istituzionali della protezione civile, con l'obbligo di eseguire tutti gli interventi di ordinaria manutenzione e di sostenerne i relativi oneri.
23. Al fine di garantire il rispetto di tutte le obbligazioni stabilite dal provvedimento di concessione è prestata idonea garanzia fideiussoria, nonché sottoscritta adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per danni di qualunque genere ai beni oggetto di concessione.
24. L'atto di concessione è adottato previa deliberazione della Giunta regionale che individua le aree oggetto di concessione e stabilisce le modalità, i termini, gli obblighi e le condizioni per il rilascio della concessione stessa.
25. Al fine di favorire la conoscenza del Programma INTERREG IVC, finanziato dall'Unione europea sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e della decisione della Commissione europea C(2007)4222, dell'11 settembre 2007, e del Programma di cooperazione interregionale INTERREG EUROPE 2014 - 2020, finanziato dall'Unione europea sulla base del regolamento (UE) n.1299/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, e della decisione della Commissione europea C(2014)3776, del 16 giugno 2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le spese per attività formative, informative e di comunicazione.
26. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di 9.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
27. In relazione al disposto di cui al comma 26 sono previsti rientri di pari importo a valere sul finanziamento previsto dall'Unione europea a carico dell'unità di bilancio 3.2.131 e del capitolo 686 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
28. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella K.
Note:
1 Comma 19 bis aggiunto da art. 53, comma 1, L. R. 3/2015
2 Comma 17 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, L.R. 4/2005.
Art. 12
 (Finalità 11 - funzionamento della Regione)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento, con obbligo di restituzione, nella misura massima prevista dal comma 6, all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori Friuli Venezia Giulia (ARDISS FVG), quale anticipazione sul cofinanziamento statale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), per i lavori di manutenzione straordinaria e di miglioramento dell'efficienza energetica della residenza universitaria di Viale Ungheria a Udine, intervento già inserito nella graduatoria prevista dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2012 (Approvazione del Piano triennale degli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000).
3. La domanda per il finanziamento previsto al comma 2 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio università, ricerca e innovazione.
4. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
5. L'obbligo di restituzione del finanziamento è immediato a decorrere dal versamento del finanziamento statale di cui al comma 2.
6. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 2.314.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 9387 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
7. In relazione al comma 2 sono previste entrate per 2.314.000 euro per l'anno 2015 a valere sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 9387 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), un finanziamento in conto capitale di 700.000 euro per la realizzazione di interventi di manutenzione e di adeguamento di immobili destinati a ospitare uffici e laboratori dell'Agenzia medesima.
9. La concessione del finanziamento di cui al comma 8 è disposta previa approvazione da parte della Giunta regionale del programma degli interventi presentato da ARPA.
11. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di complessivi 700.000 euro, suddivisi in ragione di 400.000 euro per l'anno 2015 e 300.000 euro per l'anno 2016, a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 2256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
12. Alla luce della situazione di perdita strutturale e della sostanziale impossibilità di conseguire l'oggetto sociale l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare ogni operazione finalizzata allo scioglimento e alla liquidazione della società Agenzia per lo Sviluppo Economico della Montagna - Agemont SpA.
13. La Giunta regionale è autorizzata, in vista della partecipazione all'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società di cui al comma 12, a impartire con propria deliberazione gli opportuni indirizzi operativi.
14. Al fine di contenere la spesa pubblica in relazione, in particolare, all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, nonché di uniformare le procedure all'interno dell'Amministrazione regionale e di assicurare la massima trasparenza, dall'1 gennaio 2015 la Direzione generale determina il budget annuale di spesa per le collaborazioni coordinate e continuative sulla base dei fabbisogni indicati dalle Direzioni centrali cui spetta, secondo la rispettiva competenza, la scelta di avvalersi di personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la selezione del collaboratore nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, la stipula del contratto, nonché la messa a disposizione delle relative risorse al competente Servizio della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.
15. A decorrere dalla medesima data, il Servizio di cui al comma 14 procede all'impegno e alla liquidazione delle spese relative alle collaborazioni coordinate e continuative sulla base dei decreti provenienti, anche per via telematica, dalle Direzioni centrali competenti per materia.
17. Al fine di realizzare le attività formative a favore della polizia locale previste dall'articolo 20 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), con criteri di economicità e con modalità organizzative tese ad assicurare uniformità di procedure e metodologie sul territorio regionale e continuità didattica nello sviluppo dei programmi, la Regione sostiene la formazione e l'addestramento del personale appartenente al Corpo forestale regionale da destinare allo svolgimento di attività formative e addestrative a favore della polizia locale.
18. Il Servizio competente in materia di Corpo forestale cura la formazione e l'addestramento del proprio personale per le finalità previste dal comma 17, individuando i percorsi formativi più idonei, sentito il Servizio regionale competente in materia di polizia locale.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1891 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
23. In relazione al disposto di cui ai commi 20 e 22 è destinata la spesa complessiva di 500.544,36 euro, suddivisa in ragione di 166.848,12 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 9670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nonché la spesa complessiva di euro 174.420, suddivisa in ragione di 58.140 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 9650 del medesimo stato di previsione della spesa.
25. In relazione allo scioglimento del Consorzio Universitario del Friuli, il personale dipendente assunto mediante concorso pubblico con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cessazione del Consorzio medesimo, è trasferito a uno degli enti locali già socio.
26. Alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 2 dell'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:
<<2. L'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è fissato annualmente dall'Amministrazione regionale. A eccezione delle risorse destinate a dare copertura alle spese di personale connesse a tipologie contrattuali diverse da quelle previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, l'Amministrazione regionale, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo articolo del decreto legge 78/2010, considera interamente impegnato l'ammontare delle risorse finanziarie determinate annualmente. In corso d'anno, il Presidente che preveda di non impegnare una parte delle risorse finanziarie spettanti al proprio gruppo può comunicarlo alla Direzione centrale competente con effetto di rinuncia all'impegno di tale parte fino al termine dell'anno. Le modalità di monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del presente comma sono concordate tra Consiglio regionale e Amministrazione regionale.>>.

27. In attuazione del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53), la Regione provvede alla raccolta e all'acquisizione dei dati necessari per l'esercizio delle funzioni in materia di programmazione dell'offerta scolastica e formativa, diritto allo studio e orientamento, nonché per garantire le funzionalità finalizzate all'implementazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche regionali.
28. Per le finalità di cui al comma 27 l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un progetto preliminare nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) titolare dei dati è la Direzione regionale competente in materia di istruzione e formazione professionale;
b) i dati sono acquisiti dagli enti titolari di percorsi di istruzione e formazione professionale e dai soggetti che assumono con il contratto di apprendistato i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
d) la Regione fornisce i dati raccolti, per le porzioni di competenza e secondo l'uso per cui hanno titolo, ai vari uffici regionali, agli enti locali, all'Ufficio scolastico regionale, alle Istituzioni scolastiche autonome, agli enti titolari dei percorsi di IeFP, e ai nominativi forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) è garantita l'interoperabilità con l'anagrafe degli edifici scolastici di cui all'articolo 39 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), con le anagrafi della popolazione residente e con le anagrafi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 76/2005;
f) l'organizzazione e la gestione dei dati avviene nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e dalla specifica normativa di settore.
29. Per le finalità di cui al comma 27 la Regione è autorizzata a stipulare accordi e convenzioni con le altre Regioni e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
30. Il progetto preliminare è inserito nel Programma di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).
31. Per le finalità di cui al comma 28 è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 20.000 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 6408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
32. In attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera k), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), al fine di migliorare la qualità della legislazione e l'efficacia delle politiche regionali nel soddisfare i bisogni della comunità rappresentata, il Consiglio regionale sviluppa e consolida le attività di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali, secondo la disciplina del proprio regolamento interno, anche con la creazione di spazi di verifica, confronto e discussione aperti a tutti i soggetti interessati sui risultati ottenuti dagli interventi regionali.
34. Il programma annuale costituisce riferimento prioritario per gli adempimenti informativi della Giunta regionale nei confronti del Consiglio regionale quali previsti dalla legislazione vigente.
35. Il programma annuale può prevedere, in relazione a processi legislativi relativi all'adozione di politiche innovative o sperimentali, iniziative seminariali di studio su interventi analoghi già oggetto di attuazione in altri ordinamenti, al fine di supportare le scelte legislative con la conoscenza delle evidenze empiriche disponibili.
36. Per l'attuazione del programma annuale e il supporto scientifico alle attività di analisi e valutazione, in considerazione della dotazione organica degli uffici consiliari e nelle more di addivenire ad un assetto che contempli la presenza di professionalità riconducibili alla figura dell'analista di politiche pubbliche, il Consiglio regionale stipula una convenzione triennale con un soggetto esterno che abbia fra le finalità statutarie lo sviluppo della valutazione delle politiche pubbliche e abbia maturato significativa esperienza nei processi di controllo e valutazione presso le Assemblee legislative regionali.
37. Gli oneri derivanti dalla convenzione, individuati nel loro ammontare dall'Ufficio di Presidenza, sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.
38. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella L.
Note:
1 Parole sostituite al comma 20 da art. 10, comma 2, L. R. 44/2017
2 Parole sostituite al comma 20 da art. 11, comma 4, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3 Parole sostituite al comma 20 da art. 10, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Parole soppresse al comma 20 da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
5 Comma 21 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 13
 (Finalità 12 - partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili)
3.
L'articolo 31 della legge regionale 21/2007 è sostituito dal seguente:
<<Art. 31
 (Stanziamenti spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa)
1. Le quote degli stanziamenti di spesa non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economia di bilancio.
2. Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario, del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, del fondo per l'assegnazione dei residui perenti e dei fondi previsti dall'articolo 19, avuto riguardo agli effetti previsti al comma 8, del medesimo articolo 19, nonché le quote stanziate sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera a), non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, per le stesse finalità a cui erano destinate, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.
3. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione, sempre che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea, e ai relativi accertamenti d'entrata.
4. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi a somme che presentano un vincolo di destinazione disposto con legge regionale costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio seguente esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono iscritti nelle corrispondenti unità di bilancio e capitoli, gli stanziamenti di cui ai commi precedenti. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale provvede all'aggiornamento del POG.>>.

7. All'articolo 66 della legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
10. Gli enti e organismi funzionali della Regione applicano i principi previsti dall'articolo 31 della legge regionale 21/2007, come sostituito dal comma 3, ferme restando le modalità previste dall'articolo 21 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 marzo 2000, n. 105 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione).
11. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia annota le quote di entrate da compartecipazioni destinate all'assolvimento degli obblighi di concorso alla finanza pubblica nel titolo I dell'entrata del bilancio regionale. L'importo di ciascun contributo è imputato alle compartecipazioni di cui agli articoli 49, comma 1, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7), dello Statuto e all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), limitatamente alla quota di cui all'articolo 3 bis, comma 3, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008 e ciò in proporzione all'incidenza dello stanziamento previsto per ciascuna delle predette entrate sulla somma complessiva delle stesse.
12. Al fine di incrementare nella Regione Friuli Venezia Giulia gli investimenti privati per:
a) la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica nelle imprese;
b) la promozione e organizzazione delle attività di assistenza sociale;
c) la promozione e organizzazione di attività culturali;
d) la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo utilizzabile in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), pari al 20 per cento delle erogazioni liberali effettuate, a decorrere dall'anno 2015, da parte delle imprese individuate al comma 13 per i progetti d'intervento realizzati dai soggetti di cui al comma 14.
14. Sono finanziabili, attraverso le erogazioni liberali effettuate dalle imprese di cui al comma 13, i progetti di intervento realizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia da parte di soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro il cui statuto o atto costitutivo preveda tra le proprie finalità quelle della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica nelle imprese o della promozione, organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale o della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio.
16. La Giunta regionale con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione a fini notiziali, determina annualmente il riparto delle risorse di cui al comma 20 tra i settori di intervento previsti al comma 12, lettere a), b), c) e d).
17. Con regolamenti attuativi predisposti dalle Direzioni centrali competenti per materia, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 12.
18. Ai fini dell'attuazione del comma 12 è autorizzata la stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 10.4.1.1170 e al capitolo 1490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
24. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella M.
25. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui all'annessa Tabella M1 relativa al riallineamento dei contributi pluriennali in vista dell'armonizzazione.
Note:
1 Comma 21 abrogato da art. 1, comma 17, lettera d), L. R. 5/2017
2 Comma 2 abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 21/2007.
Art. 14
 (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)
1. Le disposizioni di cui al presente articolo integrano la disciplina del "Sistema regionale integrato" di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), in attuazione del protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per gli esercizi 2014-2017, siglato in data 23 ottobre 2014. In particolare sono definite per gli enti locali della regione le norme che prevedono il concorso dei medesimi enti alle manovre di finanza pubblica nel rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riferimento al patto di stabilità e al contenimento della spesa.
3. Il saldo finanziario di competenza mista, dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
4. Per il triennio 2015-2017, sulla base di quanto sottoscritto nel protocollo d'intesa Stato-Regione del 23 ottobre 2014, ai fini della determinazione del saldo di cui al comma 3, sono escluse le restituzioni di somme dagli enti locali alla Regione.
5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera a), ai fini dell'equilibrio complessivo della manovra di finanza pubblica e in relazione all'obiettivo specifico in termini di saldo finanziario di competenza mista assegnato agli enti locali della Regione nell'ambito del protocollo Stato-Regione per gli anni 2014-2017, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio, soggetti al patto di stabilità interno, spazi finanziari di spesa e, contestualmente e per lo stesso importo, provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico. Gli spazi finanziari sono autorizzati a fronte di pagamenti in conto capitale degli enti locali stessi. La cessione di spazi finanziari da parte della Regione è quantificata, per il 2015, in una percentuale pari al 45 per cento dell'obiettivo specifico del saldo finanziario in termini di competenza mista assegnato al sistema degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia in base al protocollo Stato-Regione sul patto di stabilità per gli anni 2014-2017.
6. La cessione di spazi finanziari da parte della Regione è quantificata, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in una percentuale pari almeno al 30 per cento dell'obiettivo specifico del saldo finanziario in termini di competenza mista assegnato al sistema degli enti locali, nel rispetto dell'equilibrio e dei vincoli del patto di stabilità previsti per l'ente Regione.
7. Ai fini dell'equilibrio di cui al comma 5, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio soggetti al patto di stabilità interno anche gli spazi finanziari orizzontali di spesa resi disponibili da Comuni e Province che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo definito ai sensi del comma 2, lettera a), assicurando in via prioritaria la cessione di spazi finanziari orizzontali, a favore dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti che sostengono spese inderogabili connesse alla gestione diretta di servizi socio assistenziali.
9. La Giunta regionale può ridefinire gli obiettivi specifici in termini di saldo finanziario di competenza mista a carico dei singoli enti locali, in esito ai monitoraggi relativi alle dichiarazioni di cessione di spazi verticali e orizzontali e alle richieste di acquisizione dei medesimi, nonché le relative tempistiche di attuazione. Le tempistiche devono comunque rispettare le scadenze fissate dal protocollo Stato-Regione per gli anni dal 2014 al 2017 per l'invio dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini delle operazioni di monitoraggio effettuate dallo Stato per una verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.
10. La modulistica di cui al comma 8, lettera b), e le eventuali modifiche e integrazioni, necessarie anche per effetto di sopravvenute disposizioni regionali o statali, sono approvate con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali.
12. La normativa regionale in materia di patto di stabilità può essere rivista, con successiva legge regionale, ove intervengano disposizioni statali in materia di coordinamento della finanza pubblica cui la Regione fosse tenuta ad adeguarsi.
13. Eventuali modifiche statali che comportino esclusivamente adeguamenti o aggiustamenti contabili sono recepite dalla Giunta regionale.
14. La Giunta regionale definisce, altresì, ogni altra modalità utile e necessaria per la completa attuazione della disciplina contenuta nel presente articolo.
15. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, le informazioni relative ai dati a consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento del patto di stabilità, con conseguente applicazione delle sanzioni previste ai commi 16 e 17. Periodicamente le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti inviano le informazioni concernenti i dati relativi al saldo finanziario in termini di competenza mista.
17. Nei confronti degli enti locali che non rispettino l'obiettivo determinato ai sensi del comma 5, oltre alle altre sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti ordinari. La riduzione è pari alla differenza tra il saldo finanziario realizzato dall'ente e l'obiettivo programmatico annuale.
18. Fermo restando il sistema sanzionatorio previsto ai commi 16 e 17, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, la Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, può disporre ulteriori misure premiali e penalità anche in relazione alla gestione degli spazi finanziari ceduti agli enti locali.
20. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
21. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e della successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuno degli enti soggetti al patto di stabilità interno è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità che saranno comunicati dalla Direzione centrale stessa. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, si applicano le disposizioni previste dal comma 16.
31. In conformità al protocollo Stato-Regione, la Regione e gli enti locali del suo territorio, ai fini dell'attuazione del sistema regionale integrato, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), assicurano la completa applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a decorrere dal 2016.
32. Gli enti locali del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere dall'esercizio 2015 le disposizioni e i principi contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, nel 2015 gli enti locali della Regione adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 con funzione autorizzatoria, ai quali gli enti medesimi affiancano, con funzione conoscitiva, gli schemi previsti dalle nuove disposizioni in materia di bilancio armonizzato. A decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
33. Al fine di consentire il rispetto degli obiettivi di contenimento dello stock di debito e del saldo di competenza mista, gli enti locali soggetti al patto di stabilità possono essere autorizzati dall'Amministrazione regionale a convertire il beneficio di contribuzioni regionali di parte capitale totalmente o parzialmente liquidate o solo concesse finalizzandole all'abbattimento del proprio debito residuo, con le modalità previste ai commi da 34 a 39. La riduzione del debito residuo può essere determinata dall'estinzione del mutuo o dalla sua rinegoziazione qualora questa comporti la parziale riduzione del capitale residuo.
34. Sono convertibili ai sensi del comma 33 tutti i contributi regionali una tantum o concessi in quote annuali costanti, entro la data di entrata in vigore della presente legge e solo nel caso in cui l'importo concesso non sia stato ancora utilizzato dall'ente locale alla data di presentazione della richiesta di conversione e a condizione che la contribuzione regionale risulti pari o inferiore al costo dell'estinzione del mutuo o dei mutui da estinguere o rinegoziare. Sono esclusi dal beneficio i contributi concessi a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi ai mutui.
35. Entro e non oltre quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati eventuali canali contributivi per i quali i relativi incentivi non sono soggetti alla conversione.
36. Nel caso in cui il contributo regionale da convertire ai sensi dei commi 33 e 34 sia un trasferimento in conto capitale assegnato in quote annuali costanti, la conversione è possibile solo per le quote già erogate dalla Regione, fino alla data di presentazione della domanda. Le restanti annualità sono disimpegnate dal bilancio regionale con il decreto che autorizza la conversione.
38. Le Direzioni centrali competenti, in relazione ai singoli contributi regionali che accolgono la richiesta presentata ai sensi del comma 37, autorizzano la conversione, dispongono gli eventuali atti conseguenti e ne danno comunicazione alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie e alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.
39. La rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per l'abbattimento del debito residuo di cui ai commi 33 e 34 è presentata entro diciotto mesi dalla data di ricezione del provvedimento di autorizzazione alla conversione del beneficio di contribuzioni regionali, corredata della documentazione probatoria necessaria a dimostrare l'estinzione del mutuo e l'onere dell'operazione oppure, nel caso di rinegoziazione, la riduzione del debito residuo dalla stessa derivante.
40. Il beneficio della conversione di cui ai commi da 33 a 39 per abbattimento del debito non è cumulabile con quello previsto all'articolo 10, commi da 28 a 32.
42. In via straordinaria per l'anno 2015 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
44. Le eventuali economie realizzate a seguito della conclusione dell'intervento principale, finanziato con i fondi ASTER stanziati nel bilancio regionale negli anni dal 2006 al 2008, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora richiesta la destinazione alla realizzazione di opere complementari, sono restituite alla Regione per la quota relativa al finanziamento regionale.
45. Il termine di rendicontazione degli interventi per situazioni particolari dei Comuni finanziati ai sensi dell'articolo 10, comma 39, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dell'articolo 10, comma 89, Tabella J, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), dell'articolo 13, comma 32, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), dell'articolo 10, comma 73, Tabella J, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), è fissato, a pena di revoca del finanziamento, al 31 dicembre 2015 a condizione che i lavori di realizzazione inizino entro il 31 marzo 2015.
46. In via straordinaria i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione, per l'anno 2014, entro il 31 maggio 2015. Tale termine può essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
49. Fino alla completa riforma della legislazione regionale in materia di enti locali e in attesa del superamento della Provincia, trova applicazione l'ulteriore disciplina statale in materia di vincoli e divieti per il contenimento della spesa delle Province salvo quanto previsto al comma 49 bis. Sono escluse dai vincoli e dai divieti le spese sostenute dalle Province per la tutela delle lingue minoritarie di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), la promozione di attività socialmente utili finanziate dalla Regione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 30, comma 2 bis, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), cantieri lavoro di cui all'articolo 9, commi 127 e seguenti, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).
53. Il finanziamento assegnato al Comune di Majano, di cui all'accordo quadro stipulato tra la Regione, il Consorzio della Comunità collinare e il Comune di Majano in data 11 novembre 2009, a valere sulle risorse ASTER 2008, nonché di cui all'articolo 13, comma 45, della legge regionale 18/2011, è confermato a favore del Comune di Majano per la ristrutturazione e l'adeguamento delle scuole medie, dell'annessa biblioteca e della palestra facenti parte del Centro studi, della vicina scuola materna, nonché per la quota parte relativa alle spese della parziale progettazione definitiva dei lavori di realizzazione di un edificio da destinare ad attività sportive e ricreative denominato "Sale dello sport".
55. Il termine di rendicontazione dell'intervento di allestimento della nuova sede per il servizio associato di polizia municipale, l'estensione del sistema di videosorveglianza per il controllo delle aree urbane all'area carsica e agli ambiti scolastici, il recupero di una parte dell'edificio dell'ex caserma militare "De Colle", sita in Fogliano Redipuglia, con installazione di pannelli fotovoltaici, di cui all'accordo quadro stipulato il 21 settembre 2009 tra la Regione e i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian D'Isonzo, San Pier D'Isonzo, Staranzano, Turriaco, facenti parte dell'Associazione intercomunale "Città Mandamento", a valere sulle risorse ASTER 2008, è fissato al 31 ottobre 2015.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 49 da art. 33, comma 1, L. R. 13/2015
2 Comma 47 abrogato da art. 65, comma 1, lettera m), L. R. 18/2015
3 Parole sostituite al comma 43 da art. 6, comma 21, L. R. 33/2015
4 Comma 49 sostituito da art. 6, comma 33, lettera a), L. R. 33/2015
5 Comma 49 bis aggiunto da art. 6, comma 33, lettera b), L. R. 33/2015
6 Comma 50 abrogato da art. 6, comma 33, lettera c), L. R. 33/2015
7 Comma 51 abrogato da art. 6, comma 33, lettera c), L. R. 33/2015
8 Parole sostituite al comma 54 da art. 41, comma 1, L. R. 3/2016
9 Parole sostituite al comma 57 da art. 10, comma 13, L. R. 24/2016
10 Parole sostituite al comma 57 da art. 9, comma 23, L. R. 44/2017
11 Parole sostituite al comma 54 da art. 9, comma 12, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
12 Parole sostituite al comma 54 da art. 10, comma 35, L. R. 13/2019