Legge regionale 28 novembre 2014 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 18/12/2014

Modifica alla legge regionale 6/2008 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e disposizioni in materia di finanza locale.

Art. 1

(Modifica all'articolo 37 della legge regionale 6/2008)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è aggiunto il seguente:

<<2 bis. L'accertamento delle violazioni di disposizioni relative agli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio deve essere effettuato entro un anno dal termine dell'annata venatoria cui il tesserino si riferisce.>>.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 15/2014)

1. Il comma 36 dell'articolo 10 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), è sostituito dal seguente:

<<36. Le risorse di cui ai commi 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 29 sono impegnate entro l'anno 2014 e liquidate nello stesso anno, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, altrimenti sono liquidate a favore dei soggetti beneficiari a decorrere dal 2015 in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dai medesimi soggetti all'Ufficio regionale competente.>>.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.