1.
La Regione, con regolamento da assumersi previo parere della Commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:
a) i requisiti e le modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell'elenco regionale previsto dall'articolo 5, nonché le ipotesi di sospensione e cancellazione dallo stesso;
b) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
c) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7.