1.
I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità:
a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a);
b) certificazione dei prodotti da parte degli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia.