Legge regionale 14 novembre 2014, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 04/12/2014

Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale.
Art. 2
 (Commercio equo e solidale)
Art. 5
 (Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale)
1. E' istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.
3. Le attività di commercio equo solidale sono svolte da soggetti in qualsiasi forma costituiti. L'iscrizione all'elenco di cui al presente articolo è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.
Art. 6
 (Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale)