Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 38 bis aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

Articolo 35 bis aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Sostituita la rubrica del Capo III da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Modificata la rubrica della Sezione I del Capo III da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Modificata la rubrica della Sezione II del Capo III da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Modificata la rubrica della Sezione III del Capo III da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

CAPO I

(Funzioni della Regione nei confronti dell'ARDIS)

Art. 1

(Oggetto)

1. Con la presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, in attuazione dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in osservanza del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), relativo all'individuazione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio universitario, nonché dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione nel realizzare gli interventi previsti dalla presente legge persegue le seguenti finalità:

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con prioritaria attenzione agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;

b) concorrere alla diffusione degli studi di istruzione superiore e al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, potenziando e diversificando la gamma degli interventi offerti per il diritto allo studio universitario anche rivolti alla generalità degli studenti;

c) promuovere e valorizzare il merito degli studenti;

d) contribuire a ridurre l'abbandono degli studi universitari, promuovendo interventi atti a favorire il migliore inserimento degli studenti nell'attività universitaria;

e) favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;

f) promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca.

Art. 3

(Principi)

1. L'intervento regionale si uniforma ai seguenti principi:

a) accesso ai benefici di natura economica e ai servizi rivolti a tutti gli studenti;

b) libertà di scelta nella fruizione degli interventi;

c) condizioni di parità di trattamento delle studentesse e degli studenti, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza, dai corsi di studio, dalla collocazione centrale o decentrata delle varie sedi;

d) partecipazione dei fruitori al costo degli interventi e gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi attribuibili, in seguito a concorso, agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;

e) miglioramento continuo della qualità degli interventi offerti anche attraverso le attività di monitoraggio e di verifica costante degli stessi;

f) potenziamento dei servizi a beneficio degli studenti con disabilità;

g) integrazione con il mondo del lavoro volta anche a favorire la realizzazione di esperienze lavorative in collaborazione con il sistema universitario;

h) facilitazione della condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;

i) promozione dell'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca;

j) promozione della mobilità territoriale degli studenti da e verso le sedi universitarie regionali;

k) promozione di strategie d'intervento integrative o innovative da attuare, anche in via sperimentale, al fine di ampliare e migliorare gli interventi in favore degli studenti, anche attraverso intese con i competenti Ministeri;

l) promozione di attività di supporto al sistema universitario per la compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale).

(1)

Note:

Parole sostituite alla lettera k) del comma 1 da art. 38, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 4

(Destinatari degli interventi)

1. Ferma restando la disciplina nazionale di individuazione dei destinatari dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, hanno diritto di usufruire degli interventi di cui all'articolo 22 gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle università, dagli istituti superiori di grado universitario, dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia, nonché gli studenti frequentanti gli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.

2. Possono usufruire degli interventi di cui all'articolo 22 non finanziati da risorse statali:

a) i neolaureati presso gli istituti di cui al comma 1 inseriti in progetti di ricerca, di mobilità internazionale, di inserimento lavorativo, fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea;

b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca che si svolgano nel territorio regionale;

c) i ricercatori e i professori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi, progetti e collaborazioni internazionali con le università, gli istituti tecnici superiori, gli istituti superiori di grado universitario, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e gli enti di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale; 3. Gli interventi di cui all'articolo 22 sono erogati prioritariamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

4. L'estensione degli interventi previsti all'articolo 22 ai soggetti di cui al comma 2 è disposta dall'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di cui all'articolo 11, secondo i principi e le finalità previsti nella presente legge e di quanto previsto nel capo IV, nonché nel rispetto degli indirizzi fissati nel programma triennale degli interventi di cui all'articolo 9 e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

(1)

5. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici rientranti nelle categorie di soggetti di cui ai commi 1 e 2 usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al capo IV secondo le vigenti disposizioni di legge.

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 5

(Soggetti attuatori)

1. La Regione svolge funzioni di programmazione e valutazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario. In particolare:

a) approva le linee guida di cui all'articolo 8 per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 22;

b) provvede alla valutazione dei risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi secondo le modalità di cui all'articolo 10;

c) provvede all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 nei confronti dell'ARDIS;

d) provvede alla gestione degli interventi edilizi finalizzati ai servizi per l'accoglienza di cui all'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);

e) definisce i criteri di accreditamento dell'offerta abitativa per l'accesso alle contribuzioni regionali, secondo le modalità di cui all'articolo 25 della legge regionale 16/2012.

(1)

2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione si avvale dell'ARDIS.

(2)

3. L'ARDIS svolge le proprie attività direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati operanti negli ambiti previsti dalla presente legge, secondo il principio della sussidiarietà.

(3)

Note:

Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

CAPO II

ORGANISMI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE

Art. 6

(Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori)

1. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, già istituita con l'articolo 41 della legge regionale 16/2012, è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composta da:

a) l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) i Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine, o loro delegati;

c) il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, o suo delegato;

d) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, o loro delegati;

d bis) i Presidenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);

e) due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a);

f) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);

g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste di cui al Comitato degli studenti dell'articolo 16, comma 1, lettera c);

g bis) un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS individuato tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c bis);

h) i Presidenti dei Consorzi universitari o loro delegati e i rappresentati degli enti nei cui territori di riferimento sono ospitate sedi decentrate degli Atenei e che operano in materia di diritto allo studio universitario o loro delegati.

(1)(3)(4)(5)

2. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine, una rappresentanza dei gestori delle strutture convittuali regionali e i rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.

2 bis. Per i criteri di riparto e per gli interventi di sostegno del diritto allo studio presso le sedi decentrate, partecipano alle sedute, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni ospitanti le sedi decentrate.

(2)

3. Il Direttore dell'ARDIS e il Direttore centrale competente in materia di diritto allo studio universitario o suo delegato partecipano alle riunioni della Conferenza con funzioni consultive.

(6)

4. La Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti.

5. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura ed è ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate.

6. Ai fini del rinnovo dei rappresentanti degli studenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 9.

Note:

Lettera h) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 61, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 61, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera g) del comma 1 sostituita da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 39, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 7

(Competenze e funzionamento della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori)

1. La Conferenza esercita funzioni consultive, di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione del diritto agli studi superiori nel territorio regionale. In particolare:

a) predispone la proposta di linee guida di cui all'articolo 8;

b) favorisce la ricerca e l'attuazione di sinergie operative dirette a perseguire la qualificazione dei servizi e l'economicità della gestione;

c) promuove il coordinamento tra gli interventi di competenza dell'ARDIS, quelli di competenza del sistema universitario regionale e degli altri enti che operano presso le sedi universitarie decentrate in materia di diritto allo studio universitario;

d) verifica lo stato di attuazione delle linee guida e del programma triennale degli interventi di cui agli articoli 8 e 9.

(1)(2)

2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. La Conferenza ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario, la quale assicura l'attività di supporto.

5. La partecipazione alla Conferenza è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.

Note:

Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 61, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 8

(Linee guida)

1. La Giunta regionale approva, su proposta della Conferenza di cui all'articolo 6 e sentita la Commissione consiliare competente, le linee guida per l'attuazione, da parte dell'ARDIS, delle finalità, degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.

(2)

2. Le linee guida stabiliscono per gli interventi di cui all'articolo 22, tra l'altro:

a) gli indirizzi per l'offerta e gli standard minimi di qualità dei servizi medesimi;

b) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDIS dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito;

c) gli indirizzi per la determinazione delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDIS agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1;

d) i criteri di partecipazione al costo dei servizi per gli altri soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;

e) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;

f) le eventuali quote d'interventi riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e per le mobilità internazionali;

g) gli indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualità dei servizi rivolti agli studenti e i criteri di riparto delle risorse destinate nel triennio a sostegno degli enti e istituzioni medesime per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate, tenuto conto della dimensione e delle caratteristiche dei servizi stessi.

(1)(3)(4)

3. Le linee guida stabiliscono inoltre:

a) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDIS dei criteri di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

b) l'indirizzo per il sostegno dell'offerta abitativa regionale, tenuto conto prioritariamente dell'offerta abitativa dell'ARDIS;

c) gli indirizzi per la predisposizione da parte dell'ARDIS della Carta dei servizi di cui all'articolo 36;

d) gli indirizzi per l'attuazione di ogni altra forma di intervento di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c).

(5)(6)(7)

4. Le linee guida hanno validità triennale con decorrenza dalla data di approvazione e possono essere aggiornate.

5. Con il medesimo atto la Giunta regionale provvede all'aggiornamento della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore).

Note:

Lettera g) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 61, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 9

(Programma triennale degli interventi)

1. Il Direttore generale dell'ARDIS di cui all'articolo 15 predispone, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 8 e d'intesa con il Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, lo schema del programma triennale degli interventi, di seguito denominato programma.

(3)

2. Il programma definisce gli obiettivi generali, le priorità, i risultati attesi, le azioni e gli strumenti necessari per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma stabilisce, in particolare:

a) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico, anche a livello territoriale;

b) i requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito per gli interventi attribuibili per concorso;

c) i criteri per l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

d) i criteri e i parametri per la determinazione degli eventuali requisiti di reddito e merito per l'accesso e la fruizione dei servizi rivolti alla generalità degli studenti;

d bis) la programmazione delle risorse destinate nel triennio a sostegno degli enti e istituzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera g), per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate;

e) la programmazione triennale dei lavori pubblici dell'ARDIS;

f) la quota di partecipazione al costo dei servizi offerti dall'ARDIS ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d).

(1)(4)(5)

2 bis. Le risorse di cui al comma 2, lettera d bis), sono stabilite con la legge di stabilità regionale.

(2)

3. Il programma è approvato dalla Giunta regionale ed è aggiornato annualmente.

Note:

Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 61, lettera e), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 61, lettera f), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera f) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 10

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti con riguardo al perseguimento e al conseguimento delle finalità previste all'articolo 2. A tal fine la Giunta regionale presenta:

a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione che dà conto dello stato degli adempimenti e illustra i contenuti delle linee guida previste all'articolo 8 e del programma di cui all'articolo 9, rilevando le eventuali criticità emerse;

b) entro sei mesi dalla chiusura di ciascun triennio, un rapporto di valutazione che, sulla base di apposita relazione di rendicontazione da parte dell'ARDIS sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento, documenta i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi secondo le priorità e gli obiettivi definiti dal programma, dando conto:

1) dei dati reperiti con l'eventuale supporto del sistema universitario relativi alla popolazione studentesca universitaria della regione rispetto alla popolazione potenziale, ivi comprese informazioni relative al numero di laureati per anno, ai tempi di conseguimento della laurea e all'abbandono degli studi, posti a confronto con i corrispondenti valori degli anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge;

2) dello stato dei servizi per il diritto allo studio universitario e della misura del soddisfacimento delle domande di accesso ai benefici di cui al capo IV, in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni e ai requisiti di eleggibilità, dandone evidenza per le diverse sedi, centrali o decentrate;

3) dei costi sostenuti e della percentuale di copertura delle spese con gli introiti della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDIS, ivi compresa l'eventuale quota di partecipazione prevista per gli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;

4) delle modalità di partecipazione del Comitato degli studenti al programma triennale e alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36, nonché della misura del recepimento delle proposte formulate al Direttore generale e degli esiti della verifica sulla qualità dei servizi, con rilevazione del livello di soddisfazione percepito dall'utenza mediante questionario reso disponibile in apposita sezione della menzionata Carta dei servizi.

(1)(2)

2. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di adozione e aggiornamento delle linee guida e del programma triennale.

3. Le informative giuntali previste al comma 1 e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.

Note:

Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al numero 3) della lettera b) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

CAPO III

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO (ARDIS)

SEZIONE I

DISCIPLINA DELL'ARDIS E FUNZIONI DELLA REGIONE NEI CONFRONTI DELL'ARDIS

Art. 11

(Agenzia regionale per il diritto allo studio)

(1)

1. L'ARDISS, istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 16/2012, assume la denominazione di Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) e, di conseguenza, nella presente legge ovunque ricorrano le parole <<Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)>> e le parole <<ARDISS>>, queste sono sostituite con: <<Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)>> e <<ARDIS>>.

(2)

2. ARDIS provvede al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge e all'attuazione dell'articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).

3. ARDIS, ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione. Ha sede legale a Trieste e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine. Può essere articolata con ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.

4. Spetta all'ARDIS:

a) predisporre lo schema del programma secondo le modalità di cui all'articolo 9;

b) attuare gli interventi previsti dal programma;

c) gestire e amministrare il patrimonio, le risorse funzionali allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) e il personale assegnato;

d) attuare gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dagli articoli 5, 9, 10 bis, 11, 15, 15 bis e 31 della legge regionale 13/2018.

5. L'ARDIS può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio in ambito scolastico e universitario, nonché attività funzionali alla compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale). Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati e può avvalersi di esperti di settore.

6. L'ARDIS si riferisce al sistema informativo integrato della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).

Note:

Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Comma 1 sostituito, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 7 gennaio 2021, n. 1.

Art. 12

(Funzioni della Regione nei confronti dell'ARDIS)

(1)

1. La Regione esercita, nei confronti dell'ARDIS, le seguenti funzioni:

a) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;

b) nomina gli organi;

c) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica;

d) approva con apposita deliberazione giuntale i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDIS;

e) esercita le attività di vigilanza e di controllo;

f) stabilisce con apposita deliberazione giuntale le eventuali sedi operative decentrate;

g) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

(2)(3)

Note:

Rubrica dell'articolo modificata da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 13

(Controllo e vigilanza)

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti adottati dall'ARDIS:

a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;

b) i regolamenti per l'esercizio delle funzioni;

c) gli atti di acquisto e di alienazione di beni mobili e immobili;

d) gli atti di particolare rilievo per i quali il Direttore generale lo richieda espressamente.

(1)

2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio in ambito scolastico e universitario che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e dell'eventuale parere acquisito ai sensi del comma 5, alla Giunta regionale per l'approvazione.

(4)

3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.

4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere di cui al comma 5 e per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori. In tali casi il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il parere di competenza.

6. Il Direttore generale dell'ARDIS adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.

(2)

7. Con provvedimento motivato la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARDIS.

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 2 da art. 41, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

SEZIONE II

ORGANI DELL'ARDIS

Art. 14

(Organi)

1. Sono organi dell'ARDIS:

a) il Direttore generale;

b) il Comitato degli studenti;

c) il Revisore unico dei conti.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 15

(Direttore generale)

(1)

1. Il Direttore generale dell'ARDIS è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.

(2)

2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARDIS ed è responsabile della gestione della stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, adottando a tal fine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

(3)

3. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) predispone lo schema del programma di cui all'articolo 9;

b) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto generale;

c) redige e approva il bilancio sociale dell'ARDIS;

d) adotta la Carta dei servizi di cui all'articolo 36;

e) adotta i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDIS;

f) approva i bandi di concorso per l'accesso ai benefici;

g) ha la rappresentanza in giudizio dell'ARDIS con facoltà di conciliare e transigere;

h) gestisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ARDIS, provvedendo in tale ambito all'acquisto e all'alienazione di beni, nonché alla realizzazione degli interventi edilizi;

i) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;

j) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;

k) esamina le proposte formulate dal Comitato degli studenti ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d);

l) svolge ogni altro incarico attribuitogli dalla Giunta regionale.

(4)(5)(6)(7)

Note:

Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 26/2018

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera g) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera h) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 16

(Comitato degli studenti)

1. Il Comitato degli studenti è costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composto da:

a) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;

b) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza;

c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste, eletto dai dottorandi stessi secondo le modalità previste dall'ordinamento della Scuola medesima.

c bis) un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS eletto dagli studenti stessi secondo modalità previste dagli ordinamenti degli Istituti;

c ter) un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte.

(6)(7)

1 bis. Il Comitato si intende validamente costituito con la nomina di almeno cinque dei suoi componenti.

(1)

2. Spetta al Comitato degli studenti:

a) esprimere l'intesa sul programma di cui all'articolo 9 e sulla Carta dei servizi di cui all'articolo 36;

b) esprimere parere sul bilancio sociale di cui all'articolo 15, comma 8, lettera c), e sui regolamenti di cui all'articolo 15, comma 8, lettera e);

c) collaborare con il Direttore generale, anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro eventualmente distinti per sedi territoriali, alla predisposizione degli atti relativi alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36, ai bandi di concorso per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 15, comma 8, lettera f), nonché alla gestione delle strutture abitative e degli interventi destinati agli studenti universitari;

d) formulare proposte al Direttore generale volte a migliorare l'efficacia e a innovare le modalità di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 22;

e) verificare la qualità dei servizi attraverso il controllo degli standard definiti dalle linee guida di cui all'articolo 8 e dalla Carta dei servizi di cui all'articolo 36;

f) individuare tra i componenti del Comitato stesso i rappresentanti in seno alla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 6, comma 2, lettere e), f) e g).

2 bis. Il Comitato degli studenti può realizzare in collaborazione con ARDIS progetti su tematiche riguardanti il diritto allo studio nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le Linee Guida di cui all'articolo 8.

(8)

3. L'istituzione di gruppi di lavoro di cui al comma 2, lettera c), è obbligatoria per la trattazione di argomenti in materia edilizia per le case dello studente e di servizi di ristorazione.

4. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al comma 2, lettera a), lo schema del programma triennale degli interventi e la Carta dei servizi di cui all'articolo 36 sono sottoposti al preventivo parere della Conferenza.

5. Il Comitato degli studenti ha sede presso l'ARDIS, la quale assicura l'attività di supporto.

(4)

6. Il Comitato degli studenti rimane in carica per tutta la durata della legislatura ed è ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate. Ai fini del rinnovo dei suoi componenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applica il disposto di cui al comma 9.

7. La partecipazione al Comitato degli studenti dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza pari a 30 euro, oltre al rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali, con oneri a carico del bilancio dell'ARDIS.

(3)(5)

8. Il Comitato degli studenti si riunisce almeno tre volte nell'anno solare.

(2)

9. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione sono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi non eletti.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 17/2015

Parole sostituite al comma 8 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

Comma 7 sostituito da art. 7, comma 61, lettera g), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole sostituite al comma 5 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera c ter) del comma 1 aggiunta da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Comma 2 bis aggiunto da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 17

(Revisore unico dei conti)

1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;

c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.

2. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.

3. Il Revisore unico dei conti è designato dall'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario; il Revisore supplente è designato dall'Assessore competente in materia di bilancio.

4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.

5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario.

7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.

8. Non possono essere nominati Revisore unico dei conti o Revisore supplente:

a) il personale in servizio presso l'ARDIS;

b) i titolari o amministratori di imprese che prestano beni o forniscono servizi all'ARDIS;

c) i consulenti e collaboratori dell'ARDIS;

d) i Consiglieri e gli Assessori regionali.

(1)(2)(3)

9. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilità o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente.

10. Le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina sopravvenute sono considerate cause di incompatibilità.

11. Il Revisore la cui carica sia divenuta incompatibile, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinuncia alla nuova carica, funzione o posizione senza necessità di diffida o invito da parte dell'ARDIS; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti decade automaticamente dalla carica.

(4)

Note:

Parole sostituite alla lettera a) del comma 8 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera b) del comma 8 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite alla lettera c) del comma 8 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 11 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

SEZIONE III

GESTIONE DELL'ARDIS

Art. 18

(Personale)

1. Il personale dell'ARDIS appartiene al ruolo unico regionale.

(1)

2. Qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'ARDIS può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 19

(Patrimonio e contabilità)

1. Il patrimonio dell'ARDIS è costituito da beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali.

(1)

2. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità dell'ARDIS si applica la normativa vigente in materia per gli enti regionali.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 20

(Dotazione finanziaria)

1. Per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle competenze a essa attribuite l'ARDIS si avvale di:

a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;

b) proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;

c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

d) atti di liberalità e contributi o sponsorizzazioni di enti, fondazioni, associazioni e privati;

e) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario;

e bis) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio;

e ter) fondi trasferiti dalla Regione per il diritto allo studio in ambito scolastico e universitario;

f) fondi provenienti dall'Unione europea;

g) forme di contribuzione da parte di enti territoriali;

h) qualunque altro introito correlato allo svolgimento delle proprie attività.

(1)(2)(3)(4)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera e ter) del comma 1 aggiunta da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 21

(Acquisizione di beni e servizi)

1. L'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento e per l'attività dell'ARDIS può avvenire in via diretta o mediante ricorso a contratti stipulati dall'Amministrazione regionale.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

CAPO IV

INTERVENTI E TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 22

(Tipologie di intervento)

1. La Regione persegue le finalità previste dalla presente legge mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

a) benefici di natura economica, articolati in:

1) borse di studio;

2) prestiti;

3) contributi;

b) servizi per l'accoglienza, articolati in:

1) servizi abitativi;

2) servizi di ristorazione;

3) servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza;

4) servizi di orientamento;

5) servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi;

6) servizi di trasporto;

7) servizi a favore dei soggetti con disabilità;

8) servizi di assistenza sanitaria;

c) ogni altra forma di intervento diretta a favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario, ivi compresa la promozione di attività formative per lo sviluppo di competenze trasversali. Sono considerate altre forme di intervento i servizi resi alle università per il loro funzionamento nell'ambito del diritto allo studio presso le sedi decentrate.

(1)(2)

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione realizza inoltre interventi di edilizia secondo le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 16/2012.

Note:

Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 61, lettera h), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 23

(Borse di studio)

1. La borsa di studio è un beneficio in denaro e servizi reso per la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), nel rispetto dei LEP di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 68/2012.

2. La borsa di studio è attribuita mediante concorso rivolto agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi.

3. Il bando di concorso è pubblicato annualmente e indica i requisiti di merito e di reddito necessari per l'ottenimento del beneficio nell'anno accademico di riferimento come stabiliti dal programma ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b).

Art. 24

(Cumulo con altre borse di studio)

1. La borsa di studio, fatti salvi eventuali vincoli stabiliti da leggi nazionali in materia, è cumulabile con altre borse di studio fino al limite stabilito dalle linee guida ai sensi dell'articolo 8. Resta ferma la facoltà di opzione tra le borse di studio da parte degli interessati.

2. Il limite di cui al comma 1 non si applica alle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare l'attività di formazione o ricerca con soggiorni in Italia o all'estero e nei confronti degli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al 66 per cento.

Art. 25

(Prestiti)

1. I prestiti sono benefici in denaro concessi per il finanziamento degli studi e per favorire la mobilità internazionale previa costituzione di un apposito fondo di rotazione nel bilancio dell'ARDIS.

(1)

2. I prestiti sono prioritariamente concessi mediante concorso agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1. In caso di ulteriori disponibilità finanziarie i prestiti possono essere concessi tramite concorso anche agli studenti di cui all'articolo 4, comma 2.

3. I prestiti sono concessi sulla base dei requisiti di reddito e di merito stabiliti dal programma triennale degli interventi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b).

4. Ai fini dell'attuazione degli interventi l'ARDIS può stipulare apposite convenzioni con istituti di credito.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 26

(Contributi)

1. I contributi sono benefici in denaro che si sostanziano in:

a) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, residenti fuori sede e non beneficiari di servizi abitativi, con priorità ai capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'abbattimento dei costi di contratti di locazione regolarmente sottoscritti;

b) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico come definito dalle linee guida di cui all'articolo 8 o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dal presente capo, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d); l'importo dei sussidi non è superiore al limite stabilito dalle linee guida ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e);

c) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a master e percorsi di alta formazione e specializzazione; ai fini della graduatoria è data priorità ai requisiti di merito e, in caso di parità, agli studenti con redditi più bassi;

c bis) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1 in possesso di requisiti di reddito e di merito ed iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale attivati dalle università con sede legale in Friuli Venezia Giulia e agli studenti che si iscrivano al primo anno del biennio specialistico di II livello dei Conservatori di musica con sede legale in Friuli Venezia Giulia per l'abbattimento dei costi della tassa universitaria;

d) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale; ai fini della graduatoria viene data priorità ai requisiti di merito e, in caso di parità, agli studenti con redditi più bassi;

e) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, con disabilità per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d);

e bis) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, con Disturbi Specifici di Apprendimento, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d);

f) contributi riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per attività culturali, di aggregazione, turistiche e sportive.

(1)(3)(7)

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a), c), c bis) e d), sono concessi mediante concorso sulla base dei requisiti di merito e di reddito stabiliti dal programma ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b).

(2)

3. I contributi di cui al comma 1, lettere b), e) e f), sono concessi su valutazione dell'ARDIS sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8.

(5)

3 bis. Le risorse destinate ai contributi di cui al comma 1, lettera c bis), non utilizzate dall'ARDIS nell'anno accademico possono essere destinate, fino a esaurimento e su valutazione dell'ARDIS, in base agli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8, al finanziamento di altri interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'articolo 22.

(4)(6)

Note:

Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 61, lettera a), L. R. 14/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 61, lettera b), L. R. 14/2016

Parole aggiunte alla lettera c bis) del comma 1 da art. 8, comma 18, L. R. 31/2017

Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 16, L. R. 20/2018

Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 3 bis da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 45, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 27

(Servizi abitativi)

1. L'Amministrazione regionale riconosce il servizio abitativo per lo studente quale servizio di interesse economico generale, che è costituito dall'offerta di strutture messe a disposizione per garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, degli enti di ricerca e degli enti economici con sede legale in Friuli Venezia Giulia e per favorire la mobilità e lo scambio internazionale per la finalità specifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

2. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, l'ARDIS può stipulare convenzioni con i soggetti accreditati ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 16/2012 e attivare forme di sostegno dirette o indirette a favore dei soggetti di cui al comma 3, con garanzia di applicazione delle medesime condizioni di accesso, di fruizione e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.

(2)

3. Il servizio abitativo è gestito tramite concorso, prioritariamente destinato agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, sulla base dei requisiti stabiliti dal programma ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b); il servizio può essere esteso a tutti i destinatari di cui all'articolo 4 con obbligo di partecipazione alla copertura del costo.

4. Nel programma di cui all'articolo 9 è stabilita annualmente la riserva della quota di posti disponibili al fine di soddisfare le esigenze di mobilità degli studenti a livello nazionale e internazionale, di favorire l'iscrizione a corsi universitari ritenuti strategici da parte del sistema universitario della Regione, di garantire il permanente e migliore utilizzo delle strutture abitative e di rispondere ad altre esigenze individuate dal soggetto gestore.

5. L'ARDIS, mediante la stipula di convenzioni, può consentire alle Università, agli enti locali, nonché agli enti pubblici e privati, l'uso delle strutture abitative per attività culturali, ricreative, sportive e di turismo scolastico compatibili con l'utenza interna.

(3)

5 bis. Nel caso di manifestazioni studentesche la cui rilevanza nazionale o regionale è accertata con decreto del Direttore generale dell'ARDIS, le convenzioni di cui al comma 5 possono prevedere l'uso gratuito delle strutture abitative.

(1)(4)

6. L'ARDIS può istituire, dandone informazione al pubblico, servizi di assistenza per l'accesso al mercato delle locazioni a favore di tutti i destinatari di cui all'articolo 4, anche in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini, della proprietà e degli operatori professionali del settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile.

(5)

7. Le misure di sostegno dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012 per lo svolgimento dei servizi di interesse economico generale di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 360 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>) concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, nei limiti e alle condizioni ivi previsti, come specificati nel regolamento di cui all'articolo 25 della citata legge regionale o nelle convenzioni di cui all'articolo 38, comma 9.

Note:

Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 63, lettera a), L. R. 14/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 5 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 5 bis da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 28

(Servizi di ristorazione)

1. Il servizio di ristorazione è organizzato in funzione delle esigenze e degli orari delle attività di studio e di ricerca al fine di garantire una gamma diversificata di tipologie di ristorazione e la diffusione dell'offerta rispetto alle sedi universitarie per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Il servizio di cui al comma 1 può essere rivolto a tutti i destinatari di cui all'articolo 4, con obbligo di partecipazione al costo e con particolari agevolazioni per gli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, carenti o privi di mezzi sulla base degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8. In via residuale, l'ARDIS può autorizzare l'utilizzo del servizio di ristorazione anche da parte di utenti diversi da quelli individuati all'articolo 4, applicando una tariffa che garantisca la copertura dei costi ovvero prevedendo la gratuità del servizio in caso di manifestazioni studentesche la cui rilevanza nazionale o regionale è accertata con decreto del Direttore generale dell'Ardis.

(1)(2)

3. Al fine di garantire l'economicità della gestione l'ARDIS stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio e di partecipazione degli utenti al costo del medesimo.

(3)

4. L'erogazione del servizio può avvenire anche mediante appalto o convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e della normativa europea in materia di appalti ove applicabile.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 7, comma 63, lettera b), L. R. 14/2016

Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 29

(Servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza)

1. Il servizio per la mobilità internazionale e l'accoglienza offre agli studenti e ai ricercatori stranieri le informazioni e i servizi necessari all'ingresso e alla permanenza nel territorio regionale al fine di favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi, per la finalità specifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

2. L'erogazione del servizio può avvenire anche mediante convenzioni con il soggetto coordinatore dei Centri di ricerca di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 30

(Servizi di orientamento)

1. I servizi di orientamento, nell'ambito delle finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) e f), sono resi per facilitare all'utente la conoscenza del contesto formativo, occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, per sostenere i suoi processi decisionali e le sue esperienze di cambiamento e per sviluppare proprie capacità di analisi e di valutazione delle competenze in funzione di un progetto formativo e lavorativo.

2. I servizi sono posti in essere dall'ARDIS in collaborazione con le strutture di orientamento dell'Amministrazione regionale e in collaborazione con le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e altre istituzioni pubbliche e private che operano in materia di orientamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

(1)

3. I servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 4.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 31

(Servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi)

1. I servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi sono resi per sostenere lo sviluppo delle attività poste in essere in questi settori, comprese quelle promosse o realizzate dagli studenti per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. I servizi di cui al comma 1 prevedono:

a) la stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, con i soggetti presenti sul territorio che erogano servizi culturali, di aggregazione, sportivi, al fine di consentire l'accesso degli studenti alle iniziative da essi programmate a prezzi agevolati;

b) la promozione dell'organizzazione di attività sportive sia nell'ambito universitario, sia in collaborazione con le associazioni sportive universitarie e le federazioni sportive;

c) la promozione di forme di turismo culturale per gli studenti tramite l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero con finalità di studio, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni turistiche nazionali ed estere;

d) la promozione dell'associazionismo universitario in genere, compresi i neolaureati, nel rispetto della presente legge e della normativa vigente.

3. I servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 4.

Art. 32

(Servizi di trasporto)

1. I servizi di trasporto prevedono l'abbattimento delle spese sostenute per la fruizione dei servizi di trasporto ovvero l'offerta di tariffe preferenziali e agevolate anche a seguito di apposite convenzioni stipulate con i servizi di pubblico trasporto o in concessione per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. I servizi di cui al presente articolo possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 4, con particolari agevolazioni per gli studenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, carenti o privi di mezzi, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 9, comma 2, lettera d), e degli indirizzi indicati nelle linee guida di cui all'articolo 8.

Art. 33

(Servizi a favore delle persone con disabilità)

1. I servizi a favore dei destinatari di cui all'articolo 4 con disabilità perseguono le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e prevedono:

a) servizi di sostegno e di assistenza, sia individuali sia collettivi, diversificati in funzione della disabilità e in raccordo con le competenze di altri soggetti istituzionali;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario.

Art. 34

(Servizi di assistenza sanitaria)

1. I servizi di assistenza sanitaria sono resi in collaborazione con le Aziende territoriali del servizio sanitario regionale al fine di garantire l'accesso a tale tipo di assistenza agli studenti fuori sede per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 35

(Attività a tempo parziale e tirocini)

1. L'ARDIS disciplina, con apposito regolamento, nel rispetto dei criteri di cui all' articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 68/2012 , sentito il Comitato degli studenti, le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal soggetto stesso, con esclusione di quelle comportanti assunzione di responsabilità amministrativa.

(1)

2. Le collaborazioni sono assegnate sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e di condizione economica agli studenti delle università, degli istituti superiori di grado universitario e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale regionali, nonché ai neolaureati presso le stesse fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea.

3. L'ARDIS può essere soggetto ospitante di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), in conformità con quanto previsto dai vigenti regolamenti regionali.

(2)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 35 bis

(Interventi per gli studenti meritevoli)

(1)

1. Al fine di potenziare il sistema di formazione superiore per gli studenti particolarmente meritevoli dell'Università degli studi di Udine e dell'Università degli studi di Trieste, ARDIS concede contributi da ripartirsi in parti uguali all'Università degli Studi di Udine per le attività della Scuola Superiore dell'Università di Udine e al Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fonda "di Trieste per interventi finalizzati a favorire l'esercizio del diritto allo studio degli studenti particolarmente meritevoli, entro i limiti delle risorse finanziarie ad essa assegnate annualmente dalla Regione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati:

a) al potenziamento dei servizi legati alla residenzialità per gli studenti che accedono ai corsi di eccellenza;

b) alla realizzazione di progetti speciali individuali per lo sviluppo delle competenze degli allievi anche tramite periodi di studio, ricerca, scambio di esperienze in altre istituzioni nazionali e internazionali;

c) alla messa a disposizione di ulteriori strumenti riguardanti il potenziamento di competenze trasversali destinati a piccoli gruppi di studenti.

3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c), possono coinvolgere anche gli studenti particolarmente meritevoli delle classi terminali delle scuole secondarie di secondo grado, sulla base di un protocollo d'intesa con tutti i soggetti interessati, anche ai fini del riconoscimento in ambito scolastico e universitario delle attività svolte dagli studenti.

Note:

Articolo aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 36

(Carta dei servizi)

1. Sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), e d'intesa con il Comitato degli studenti, l'ARDIS adotta la Carta dei servizi, con la quale sono definiti gli standard qualitativi e le modalità di erogazione dei servizi stessi.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 37

(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolata in tre fasce.

2. La misura delle fasce è stabilita con legge finanziaria regionale con decorrenza dall'anno accademico avente inizio nell'anno di riferimento della legge stessa.

3. Le funzioni di accertamento e di riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono delegate alle università, agli istituti superiori di grado universitario, alle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e agli istituti tecnici superiori, con sede legale in Friuli Venezia Giulia.

4. Con apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e i soggetti di cui al comma 3 sono disciplinate:

a) le modalità di corresponsione della tassa;

b) i criteri e le modalità per la rilevazione periodica delle somme riscosse;

c) le modalità per lo svolgimento da parte dei soggetti di cui al comma 3 dei controlli relativi al pagamento della tassa;

d) le modalità e i termini per il versamento all'ARDIS delle somme riscosse.

(1)

5. La convenzione è stipulata sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.

6. Gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa sono riversati dai soggetti di cui al comma 3 direttamente all'ARDIS, con vincolo di utilizzo per la copertura dei livelli essenziali delle prestazioni agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, di cui alla vigente normativa nazionale.

(2)

7. Entro i termini stabiliti nella convenzione, i soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla Regione un prospetto delle somme introitate e riversate nell'anno precedente all'ARDIS. Quest'ultimo allega al rendiconto una relazione con i dati concernenti le entrate derivanti dal pagamento della tassa e le modalità del loro impiego.

(3)

Note:

Parole sostituite alla lettera d) del comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

(Norme transitorie)

1. L'ARDIS, istituita con legge regionale 16/2012 , continua a operare secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

(1)

2. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori e il Comitato degli studenti sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per l'individuazione dei rappresentanti della componente studentesca si fa riferimento agli studenti eletti in concomitanza delle più recenti elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime.

4. Fino alla costituzione degli organi di cui al comma 2 rimangono in carica i corrispondenti organi dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012.

5. Il Revisore unico dei conti è nominato entro il termine di scadenza dell'incarico del Revisore unico dei conti di cui all'articolo 34 della legge regionale 16/2012.

6. Fino alla definizione dell'assetto organizzativo dell'ARDIS, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), continuano a operare le strutture di livello direzionale e non direzionale dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012 e i relativi responsabili conservano i propri incarichi.

(2)

7. L'incarico di Direttore generale dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012 , già conferito alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende riferito all'ARDIS di cui alla presente legge.

(3)

8. Le linee guida e il programma triennale degli interventi di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 30 della legge regionale 16/2012 rimangono in vigore sino all'approvazione delle nuove linee guida e del nuovo programma triennale effettuata per la prima volta in attuazione della presente legge.

9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall' articolo 25, comma 1, della legge regionale 16/2012, l'ARDIS può stipulare le convenzioni di cui all'articolo 27, comma 2, con i soggetti provvisoriamente accreditati compresi nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 16/2012 .

(4)

10. Le caratteristiche dimensionali e qualitative delle strutture in dotazione ai soggetti di cui al comma 9 sono stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 8 tenendo conto degli standard minimi di qualità dei servizi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), con riferimento:

a) alle dimensioni volumetriche degli spazi riservati agli alloggi individuali, in termini di metri cubi per occupante;

b) alla dotazione di servizi e attrezzature;

c) alla presenza di spazi e attrezzature per i servizi collettivi interni.

11. L'istanza di accreditamento è presentata all'ARDIS che accerta l'idoneità delle strutture dei soggetti di cui al comma 9 mediante l'acquisizione, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, di dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e della documentazione descrittiva da essi ritenuta necessaria, nonché mediante l'effettuazione di opportuni sopralluoghi presso le strutture interessate.

(5)

12. Le convenzioni stipulate nel periodo di vigenza della legge regionale 16/2012 restano in vigore fino al termine di scadenza dalle stesse previsto.

13. Le disposizioni di cui all'articolo 40 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 9 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Parole sostituite al comma 11 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

Art. 38 bis

(Restituzione di somme erogate)

(1)

1. Qualora i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge siano tenuti alla restituzione degli importi corrispondenti a benefici revocati o oggetto di rinuncia, la restituzione degli stessi, qualora di importo complessivo minore o uguale a 2.000 euro, avviene con le seguenti modalità:

a) pagamento in un'unica soluzione;

b) pagamento rateizzato per un periodo non superiore a trentasei mesi, previa richiesta del soggetto interessato.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l'Agenzia non applica gli interessi legali.

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.

Note:

Articolo aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

Art. 39

(Modifiche alla legge regionale 16/2012)

1. All'articolo 24 della legge regionale 16/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<Nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 29,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Nell'ambito degli indirizzi regionali per il sostegno dell'offerta abitativa regionale in materia di diritto allo studio universitario,>>;

b) al comma 3 le parole <<il soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27>> sono sostituite dalla seguenti: <<l'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario,>>;

c) il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 16/2012 è sostituito dal seguente:

<<4. La Giunta regionale assegna in via prioritaria all'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.>>.

2. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012 è sostituito dal seguente:

<<1. Al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi in materia di diritto allo studio universitario e agli interventi di edilizia di cui all'articolo 24, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi.>>.

Art. 40

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 19 a 23, da 26 a 42, i commi 5 bis, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 43, gli articoli 45 e 46 della legge regionale 16/2012;

b) il comma 67 dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

c) le lettere a), b) e c) del comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013);

d) il comma 1 dell'articolo 22, il comma 1 dell'articolo 23, il comma 1 dell'articolo 24, il comma 1 dell'articolo 25, il comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 26, il comma 1 dell'articolo 27 e il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio universitario);

e) il comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione).

Art. 41

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 a valere sullo stanziamento all'uopo previsto del capitolo 5012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 42

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.