Art. 32 quater
(Eventuale ripartizione di eccedenza di fondi)
1. Qualora la quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o a ciascun soggetto beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 32 bis, comma 1 bis, superi il fabbisogno di finanziamento di tali progetti o soggetti, le risorse eccedenti tale limite, e che pertanto non possono venire loro assegnate, sono ripartite a favore degli altri progetti o soggetti beneficiari degli incentivi della medesima tipologia, secondo le modalitą di quantificazione stabilita nei rispettivi regolamenti attuativi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, lettera g), L. R. 7/2016